17. Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 (Codice penale militare di pace)
[Estratti]
Articolo 113
Omissione di soccorso o di protezione, in caso di pericolo
Il comandante di una forza militare, che, senza giustificato motivo, omette di soccorrere altra forza militare, che abbia bisogno di assistenza in caso di pericolo, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.
La stessa pena si applica al comandante di una o più navi militari, o di uno o più aeromobili militari, il quale,
fuori dei casi preveduti dal comma precedente, non presta a navi o ad aeromobili, ancorché non nazionali, l’assistenza o la protezione, che era in grado di dare.
La condanna importa la rimozione [96 c.p.m.g.].