17. Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 (Codice penale militare di pace)

[Estratti]

Articolo 113

Omissione di soccorso o di protezione, in caso di pericolo

Il comandante di una forza militare, che, senza giustificato motivo, omette di soccorrere altra forza militare, che abbia bisogno di assistenza in caso di pericolo, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

La stessa pena si applica al comandante di una o più navi militari, o di uno o più aeromobili militari, il quale,

fuori dei casi preveduti dal comma precedente, non presta a navi o ad aeromobili, ancorché non nazionali, l’assistenza o la protezione, che era in grado di dare.

La condanna importa la rimozione [96 c.p.m.g.].