46. Sentenza del Tribunale di Crotone del 18 marzo 2013, n. 33
TRIBUNALE DI REGGIO CROTONE
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Giulia Proto, all’udienza tenutasi in data 18.03.2013 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
1. D. K. nato OMISSIS, detenuto sottoposto alla misura della custodia in carcere;
– presente
2. E.S., nato OMISSIS, detenuto sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere;
– presente
Difesi entrambi dall’Avv. Giovanni Allevato del foro di Crotone
Con l’intervento del P.M. dott. Carluccio
IMPUTATI DI:
a) artt. 110 c.p. – art. 3 comma 2 lett. b) e comma 6 legge 422/1989 (in relazione all’art. 4 comma 1 lett. d) stessa legge), perché, in concorso tra loro, distruggevano e danneggiavano gravemente le attrezzature ed i servizi di navigazione marittima posti a bordo dell’imbarcazione del tipo motopeschereccio denominato Tusa avente lunghezza di mt. 18 circa, priva di bandiera, sulla quale si trovavano insieme ad altri 158 cittadini extracomunitari (comprese donne e bambini); in particolare manomettevano il motore provando ad appiccare fuoco e comunque ne alteravano il funzionamento, tagliavano tutti i giubbotti di salvataggio, rompevano la bussola ed il dispositivo G.P.S. in dotazione alto scafo mediante l’uso di un martello, strappavano i1 cavo della radio, quindi buttavano tutto in mare abbandonando l’imbarcazione senza guida e senza direzione, in balia del mare e determinando in tal modo per i migranti rimasti a bordo un evento di pericolo concreto per la sicurezza della navigazione (fatto di lieve entità per la tenuità del pericolo occorso in ragione della durata dello stesso limitata ad alcune ore precedenti all’intervento dei soccorsi da parte della unità della Guardia Costiera);
commesso in data 08.08.2012 in acque internazionali
richiesta di procedimento del Ministro della Giustizia ex art. 10 c.p. in data 13.08.2012;
b) artt. 110 c.p. e 12 comma 3 lett.a), b) e d), comma 3 bis e comma 3 ter lett.b) D.L.vo 286/1998 perché, in concorso tra loro, ponendosi alla guida dell’imbarcazione priva di bandiera denominata Tusa (motopeschereccio avente lunghezza di mt. 18 circa) trasportavano in direzione delle coste italiane n. 158 cittadini extracomunitari al fine di procurarne l’ingresso illegale nel territorio dello Stato italiano;
con l’aggravante di aver compiuto atti diretti a favorire l’ingresso illegale di più di 5 persone;
con l’aggravante di aver commesso il fatto essendo in più di tre persone (in concorso con altri soggetti non identificati);
con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di trarne profitto anche indiretto;
commesso in acque internazionali in data 08.08.2012;
richiesta di procedimento del Ministro della Giustizia ex art. 10 c.p. in data 13.08.2012.
Motivi della decisione
A seguito di emissione di decreto di giudizio immediato, K.D. ed E.S. nei termini di legge, chiedevano la definizione del procedimento con giudizio abbreviato.
All’udienza del 14.03.2012 a seguito di ordinanza ammissiva al rito speciale, il difensore eccepiva il difetto di giurisdizione dello Stato Italiano, eccezione che veniva rigettata con ordinanza allegata al verbale d’udienza; quindi le parti rassegnavano le conclusioni trascritte a verbale, da intendersi qui richiamate.
Il procedimento veniva rinviato per repliche all’odierna udienza.
Preliminarmente deve essere accolta l’eccezione di inutilizzabilità delle s.i.t. rese da S.S.H., M.A.H., R.A. e A.A. in quanto, nonostante la loro qualità di indagati di reato collegato, non sono stati resi loro gli avvisi di cui all’art. 64 c.p.p., in particolare quello previsto dalla lett. c). Tale omissione determina la nullità delle s.i.t. con conseguente divieto di utilizzabilità delle dichiarazioni contro terzi (cfr. Cass. Pen. Sez. 2 n. 26819 del 10.4.2008).
Tuttavia dagli altri atti contenuti nel fascicolo, in particolare dalla c.n.r. Cat. II/2012/Sez. 2A S.M. prot. 735 del 9.08.2012 redatta congiuntamente da Squadra Mobile Questura di Crotone, Guardia di Finanza Sezione Operativa. Navale di Crotone e Guardia di Finanza Nucleo di Manovra di Otranto e relativi allegati di P.G., nonché dalle dichiarazioni rese nel corso dell’interrogatorio di garanzia dagli stessi K.D. e E.S. emerge la penale responsabilità degli imputati almeno in ordine al reato di cui all’art. 12 D.Lgs. 286/98 loro ascritto.
È pacifico, e ciò si evince dalle dichiarazioni degli imputati, che gli stessi sono giunti in Italia, partendo dalle coste della Turchia, fino al margine delle acque territoriali italiane, su una grossa imbarcazione a motore del tipo peschereccio avente lunghezza di mt. 18 circa (cfr. verbale di sequestro).
Dalla citata c.n.r. emerge che in data 8.8.2012 a seguito di segnalazione, militari della Guardia di Finanza di Otranto si ponevano alla ricerca di un motopeschereccio avvistato da mezzo aereo portoghese. Alle ore 13,20 veniva intercettato un battello pneumatico di circa m. 3 privo di bandiera con due persone a bordo, identificate tramite documenti d’identità in loro possesso, in E.S. e K.D. i quali venivano recuperati a bordo dell’imbarcazione della GdF. Frattanto, alle ore 14,20 il Guardacoste della Guardia di Finanza intercettava il motopeschereccio segnalato che veniva abbordato alle successive 17.00 da altre unita operanti in acque territoriali italiane. L’imbarcazione, di circa in. 18, recante nominativo Tusa, era privo di bandiera: a bordo dello stesso vi era un numero considerevole di migranti clandestini (158) che venivano trasportati nel porto di Crotone.
La perquisizione operata a carico di K.D. e E.S. dava esito positivo atteso che il primo aveva con se oltre ai documenti d’identità, un certificato di competenze per radio operatore a corto raggio, una licenza di guida, due carte di credito (una VISA e l’altra MASTERCARD), un micro SD con adattatore, 16 banconote in euro per un totale di € 295,00, sei banconote turche, un telefono cellulare marca Nokia con sim di operatore turco. A carico di E.S. venivano sequestrati, oltre ai documenti d’identità, licenza di guida, due carte di credito (VISA e MASTERC.ARD), 24 banconote in euro per un totale di € 1.000, una banconota da 100 dollari statunitensi, 24 banconote e varie monete turche, due biglietti contenenti numero di telefono turchi e due fogli con scritte in lingua turca. Nell’ambito della stessa perquisizione a carico dei due imputati, venivano altresì sequestrati due coltelli a serramanico, un GPS marca Garmin, un telefono cellulare Nokia contenente sim card VODAFONE, un telefono cellulare marca Samsung con sim card appartenente ad operatore turco.
Nel corso dell’interrogatorio di garanzia reso in data 10.8.2012, entrambi gli imputati ammettevano di essersi posti alla guida del motopeschereccio partito da Ismira e diretto in Italia, asserendo pere di essere passeggeri. Per giustificare la conduzione dell’imbarcazione K.D. rendeva una giustificazione assai inverosimile: il capitano dell’imbarcazione, arrivati nei pressi della Grecia si sarebbe buttato in mare, dell’imbarcazione in navigazione e, pertanto, erano stati costretti dalle circostanze a prendere il comando della nave.
E la conferma che i due odierni imputati siano “gli scafisti” che hanno trasportato ben 158 migranti dalle coste turche alle coste italiane 6 data dalla circostanza che siano fuggiti a bordo del gommone sul quale sono stati ritrovati dalle Forze dell’Ordine.
La giustificazione resa, ossia che avessero abbandonato la nave per paura (peraltro portandosi dietro il GPS) conferma, se ancora ce ne fosse bisogno, la loro colpevolezza per le condotte previste e punite dall’art. 12 D.Lgs. 286/98.
D’altra parte, a rafforzare l’ipotesi accusatoria, vi è la circostanza che i due fossero gli unici turchi a bordo dell’imbarcazione, fomiti di documenti d’identità, documenti attestanti competenze tecniche, carte di credito, denaro, telefoni cellulari di cui uno con sim card di gestore italiano (VODAFONE) necessario per i contatti dall’Italia.
Quanto al reato contestato al capo a), pur essendo vero che il motopeschereccio e stato trovato con gli strumenti di bordo praticamente distrutti e pur essendo verosimile che gli imputati abbiano distrutto le apparecchiature prima di abbandonare la nave, l’inutilizzabilità delle s.i.t. non consente di ascrivere loro la condotta contestata. Ne consegue l’assoluzione per tale capo, cosi come richiesto dallo stesso P.M. d’udienza.
Entrambi gli imputati devono essere condannati per il reato di cui all’art. 12 L. 286/98 aggravato dalle circostanze di cui alle lett. a) e b) del comma 3.
Sulla prima aggravante non ci sono dubbi tenuto conto che il carico umano trasportato era costituito da ben 158 persone.
La seconda aggravante viene indicata nella rubrica del capo B) (che parla di art. 12 comma 3 lett. a – b – d) e la condotta dell’aver messo in pericolo l’incolumità dei migranti e contestata nel reato di cui al capo a) cosicché non sussistono dubbi sulla contestazione.
Ebbene anche tale aggravante appare integrata dalla condotta dei due imputati che, senza entrare nel merito dell’ascrivibilità del danneggiamento, hanno abbandonato 158 migranti senza competenze tecniche, lontano dalle coste, in balia di se stessi, a bordo di una imbarcazione prima di strumenti funzionanti per consentirne la navigazione (i prevenuti hanno riferito che erano già danneggiati). È evidente come gli imputati abbiano messo in pericolo l’incolumità dei trasportati con conseguente integrazione dell’aggravante di cui all’art. 12 comma 3 lett. b).
Non si ritengono sussistenti, per mancanza di idonea prova, le altre aggravanti contestate.
La pena deve quindi essere calcolata — in considerazione della sussistenza di due aggravanti di cui all’art. 12 comma 3 della norma contestata — sul comma 3 bis che prevede un aumento sulla pena stabilita dal comma 3.
La gravità delle condotte, non consente il riconoscimento delle attenuanti generiche.
La pena base, valutati gli elementi di cui all’art. 133 c.p. (in particolare la gravità del fatto, il pericolo a cui sono stati esposti i migranti ed il rilevante numero di soggetti trasportati) viene individuata in anni sei e mesi nove di reclusione, aumentata per l’aggravante riconosciuta ad anni nove di reclusione, ridotta per la specialità del rito ad anni sei di reclusione. Quanto alla pena pecuniaria la stessa viene calcolata in € 2.370.000,00 (duemilionitrecentosettantamila) di multa, risultante dal calcolo previsto dalla norma di riferimento (€ 15.000 moltiplicato per i 158 migranti trasportati).
Consegue per legge la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere.
Sia per il motopeschereccio Tusa che per il gommone gli operanti attestano “il pessimo stato d’uso” delle imbarcazioni. Ne consegue che, al fine di evitare inutili spese all’erario, in assenza peraltro di richieste di assegnazione, se ne dispone la confisca e la distruzione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p.
Dichiara
K.D. e E.S. colpevoli del reato di cui all’art. 12 co. 3 lett. a) e b) e riconosciuta pertanto la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 12 co. 3 bis, operata la riduzione per il rito, li condanna alla pena di anni sei di reclusione ed € 2.370.000,00 (duemilionitrecentosettantamila) di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere.
Visti gli artt. 442 e 530 cpv. c.p.p.
ASSOLVE
K.D. e E.S. dal reato loro ascritto al capo a) per non aver commesso il fatto.
Ordina la confisca e la distruzione dell’imbarcazione denominata Tusa in quanto in pessimo stato d’uso; confisca e distruzione del gommone, anch’esso in pessimo stato d’uso. Confisca di quant’altro in sequestro, ad eccezione dei documenti di identità.
Motivazione riservata.
Crotone, 18.3.2013