48. Decreto di fermo e ordinanza di convalida di fermo e contestuale emissione di ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Catania del 27 aprile 2015
[Estratti]
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANIA
Decreto di Fermo del Pubblico Ministero
(art. 384 c.p.p.)
II Pubblico Ministero Dr.ssa Monia Di Marco, visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe a carico di:
1. I.S.A., nato OMISSIS; contrassegnato dal n. 79 del fascicolo fotografico;
2. D.U., nato OMISSIS; contrassegnato dal n. 216 del fascicolo fotografico;
INDAGATI
S.L.I.
Del reato p. e p. dall’artt. 110 c.p. e 12 comma 3 lett. a) e b) e d), comma 3 bis e comma 3 ter D. L.vo n. 286/98 perché, agendo in concorso con altri soggetti di nazionalità libica non identificati, effettuava un trasporto dalla Libia (e precisamente da una spiaggia sita nei pressi di Tripoli) di n. 115 cittadini di diversa nazionalità extracomunitaria (Nigeria, Gambia e Senegal) finalizzato al loro ingresso illegale in Italia, in violazione delle disposizioni di cui al D. L.vo n. 286/98. Trasporto – per il quale ciascun immigrato aveva versato la somma di circa 1000 dinari – avvenuto via mare e a mezzo di un gommone con modalità tali da porre in pericolo la vita e l’incolumità delle persone trasportate, trattandosi di imbarcazione totalmente inidonea al trasporto di un così elevato numero di persone e priva dei più elementari sistemi di sicurezza. Tale da rendere necessitato l’intervento di salvataggio effettuato dal Pattugliatore P.03 Denaro della Guardia di Finanza – Gruppo Aeronavale di Taranto. Con l’aggravante di aver commesso il fatto integrando plurime ipotesi tra quelle contemplate al comma 3 e con l’ulteriore aggravante di aver commesso il fatto al fine di trarne un profitto.
Commesso in Catania il 23.04.2015
D.U.
Del reato p. e p. dall’artt. 110 c.p. e 12 comma 3 lett. a) e b) e d), comma 3 bis e comma 3 ter D. L.vo n. 286/98 perché, agendo in concorso con altri soggetti di nazionalità libica non identificati, effettuava un trasporto dalla Libia (e precisamente da una spiaggia sita nei pressi di Tripoli) di n. 105 cittadini di diversa nazionalità extracomunitaria (Nigeria, Gambia e Senegal) finalizzato al loro ingresso illegale in Italia, in violazione delle disposizioni di cui al D. L.vo n. 286/98. Trasporto – per il quale ciascun immigrato aveva versato la somma di circa 1000 dinari – avvenuto via mare e a mezzo di un gommone con modalità tali da porre in pericolo la vita e l’incolumità delle persone trasportate, trattandosi di imbarcazione totalmente inidonea al trasporto di un così elevato numero di persone e priva dei più elementari sistemi di sicurezza. Tale da rendere necessitato l’intervento di salvataggio effettuato dal Pattugliatore P.03 Denaro della Guardia di Finanza – Gruppo Aeronavale di Taranto. Con l’aggravante di aver commesso il fatto integrando plurime ipotesi tra quelle contemplate al comma 3 e con l’ulteriore aggravante di aver commesso il fatto al fine di trarne un profitto.
Commesso in Catania il 23.04.2015
*.*.*.
Rilevato che a carico degli indagati sussistono GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA in ordine ai reati rispettivamente contestatigli, desumibili dalle risultanze dell’attività di indagine svolta, che qui di seguito si provvederà ad illustrare.
In data 22.04.2019 alle ore 08.29 il Comando Guardia di Finanza – Gruppo Aeronavale di Taranto riceveva comunicazione circa una richiesta di soccorso in mare effettuata da un telefono satellitare da migranti che dichiaravano di trovarsi a bordo di un gommone partito da Tripoli.
A seguito di tale segnalazione veniva inviata it pattugliatore P.03 Denaro nella zona della segnalazione dell’evento SAR e grazie alla localizzazione del satellitare veniva individuato un primo gommone di circa 14 metri con un motore fuori bordo ed in precarie condizioni di navigabilità, con a bordo 115 migranti di diverse nazionalità subsahariana. Indi si procedeva alle operazioni di trasbordo di tutti i migranti sul pattugliatore e all’esito delle operazioni veniva eseguita un’ispezione a bordo del gommone, dove venivano trovate 13 taniche di benzina non sigillate, nonché parte del liquido riversato all’interno del natante.
Alle ore 11.30 dello stesso giorno, allorché il Pattugliatore P.03 Denaro era ancora impegnato nelle operazioni di soccorso del primo gommone, riceveva un’altra segnalazione di soccorso di altro gruppo di migranti a bordo di un ulteriore gommone. Anche in tal caso la richiesta di soccorso era stata effettuata a mezzo di un telefono satellitare, localizzato a solo circa 19 miglia dal Pattugliatore.
La vicinanza consentiva un immediato intervento soccorritore della Guardia di Finanza che impediva il verificarsi di un ulteriore tragico evento, atteso che il gommone oggetto del secondo evento SAR veniva trovato in fase di affondamento. Anche in tal caso tutti i 105 migranti che si trovavano a bordo venivano tratti in salvo e trasbordati sulla nave della Guardia di Finanza.
Tutti i 220 migranti recuperati a seguito dei due eventi SAR venivano portati a bordo di altro pattugliatore della Guardia di Finanza presso il porto di Catania, ove giungevano nella mattina odierna.
In entrambi gli interventi di soccorso la Guardia di Finanza effettuava riprese fotografiche e video dei natanti soccorsi, nel momento dell’avvicinamento del pattugliatore, e delle conseguenti operazioni di soccorso. Proprio tali riprese video consentivano, unitamente all’attività investigativa condotta a seguito dell’arrivo dei migranti a Catania, di individuare ed identificare in maniera certa i soggetti che erano alla guida del primo e del secondo gommone.
Difatti dalle immagini riprese del primo soccorso 6 ben visibile il gommone carico di migranti e si nota un soggetto che risulta operare delle manovre sul motore del gommone e al tempo stesso cerca di nascondere il volto celandolo a mezzo di una maglietta di colore arancione con cui si copre la testa e in parte il volto. Dalle immagini 6 ben visibile l’abbigliamento indossato dal predetto soggetto, che ne ha consentito il riconoscimento e l’identificazione in I.S.A. nel corso delle s.i. Proprio in sede di escussione la P.G. operante confrontando le immagini del video con l’abbigliamento del I.S.A. (la stessa maglietta arancione con la quale si era coperto la testa nell’imminenza dei soccorsi, ed il giubbino scuro con le bande lungo le spalle e le braccia) lo riconoscevano come il soggetto che nel video si vede manovrare nei pressi del motore e a seguito delle evidenti discordanze emerse nel corso dell’escussione e degli evidenti indizi di reato emergent a suo carico, interrompevano il verbale di s.i.t.
Tuttavia il medesimo I.S.A., vistosi oramai scoperto grazie alle riprese video, decideva di collaborare e di rendere dichiarazioni spontanee confessorie, che qui di seguito si riportano:
OMISSIS
Si dà atto che i verbalizzanti pongono in visione l’album fotografico composto da 217 immagini ciascuna raffigurante il volto di un clandestino con abbinato un numero d’ordine progressivo, così come realizzato dal Servizio di Polizia Scientifica della Polizia di Stato di Catania. A seguito di ciò le dichiarazioni spontanee proseguono per come segue:
OMISSIS
Anche con riguardo al secondo soccorso i Militari della Guardia di Finanza effettuavano riprese fotografiche e video che ritraevano il gommone carico di migranti. Dalla visione di tali immagini si nota in particolare, un soggetto, a bordo di tale gommone, che indossa una felpa di colore azzurro e che pone in essere delle manovre proprio sul motore. In particolare si vede lo stesso mentre stacca un tubo dal motore, in modo da disattivarlo e successivamente è la stessa persona che afferra la corda lanciata dal pattugliatore per l’avvicinamento ed il trasbordo. Tale soggetto è stato riconosciuto nella foto n. 216 del fascicolo fotografico dai testi D.A., A.D. e I.B. Le dichiarazioni rese, in particolare da A.D. (che riconosceva senza dubbio nel soggetto contrassegnato dal n. 216 del fascicolo fotografico colui che dalle immagini riprese dal pattugliatore si vede manovrare nei pressi del motore) confermano il ruolo di scafista svolto da D.U. Difatti sebbene tutti i testi sono apparsi altamente reticenti nell’indicare espressamente il soggetto che era alla guida del natante, tuttavia il contenuto delle dichiarazioni di A.D. e I.B. consentono di identificare il n. 216 del fascicolo, ossia D.U. come colui che ha guidato il gommone dalla Libia fino all’intervento di soccorso.
Si riportano qui di seguito le dichiarazioni rese al riguardo da A.D.:
OMISSIS
Nonostante la manifesta reticenza mostrata dal teste (verosimilmente per paura di ritorsioni) ciononostante ha comunque ammesso che il n. 216 e colui che è sempre rimasto seduto nei pressi del motore (circostanza ammessa anche dal teste I.B.) ed è colui che teneva il timone, ossia guidava il gommone, per tutta la durata del viaggio. Tali dichiarazioni riscontrano in pieno le immagini riprese dai soccorritori e la sua presenza, dunque, non casuale proprio davanti al motore e le sue azioni per disattivarne la funzionalità.
Sulla scorta di tali risultanze, risulta indiscussa la sussistenza di gravi indizi a carico degli indagati in ordine ai reati contestatigli, apparendo evidente la loro responsabilità in ordine alla condotta di favoreggiamento della immigrazione clandestina.
*.*.*.
Ritenuto che, nel caso di specie, sussiste indiscutibilmente il concreto pericolo che gli indagati possano darsi alla fuga, desunto, in se, dalla considerazione delle gravissime conseguenze sanzionatorie che potrebbero derivare dall’accertamento delle condotte addebitategli, nonché dal fatto che si tratta di cittadini extracomunitari che non hanno alcuna stabile dimora nel territorio italiano e che, pertanto e verosimilmente, che abbandonino il territorio nazionale non appena ultimate le operazioni di identificazione.
Considerato che i titoli di reato per i quali si procede consentono l’adozione del fermo ex art. 384 c.p.p.
P.Q.M.
DISPONE IL FERMO di
1. I.S.A., nato OMISSIS; contrassegnato dal n. 79 del fascicolo fotografico;
2. D.U., nato OMISSIS; contrassegnato dal n. 216 del fascicolo fotografico;
Delega per l’esecuzione ufficiali di Polizia Giudiziaria appartenenti alla Guardia di Finanza — Nucleo Polizia Tributaria di Catania, disponendo l’immediata conduzione dei predetti presso la Casa circondariale del luogo di esecuzione del fermo, ove il fermato verrà ristretto in stato di isolamento giudiziario a disposizione dell’autorita giudiziaria.
Gli operanti ufficiali di P.G. informeranno immediatamente dell’esecuzione del fermo il difensore di fiducia nominato dall’indagato o quello d’ufficio che si provvederà a nominare.
Si stampa il presente provvedimento in duplice originale di cui una sarà consegnata, per l’esecuzione, al personale della Squadra Mobile di Catania
Catania, 23 aprile 2015 ore 18:30.
TRIBUNALE DI CATANIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
II Giudice, dott.ssa Maria Paola Cosentino, sciogliendo la riserva a seguito dell’udienza di convalida in data 26 aprile 2015 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
vista la richiesta di convalida del fermo depositata dal P.M. in data 25/04/2015, ore 11,35 e la contestuale richiesta di applicazione della misura coercitiva dell’obbligo di Presentazione alla Polizia Giudiziaria nei confronti di:
1. I.S.A., nato OMISSIS;
e di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di:
2. D.U., nato OMISSIS;
sottoposti al fermo del P.M. emesso in data 23.04.2015, ore 18,30 ed eseguito in pari data alle successive ore 19,10 nei confronti di I.S.A. ed alle ore 19.30 nei confronti di D.U.
indagati, allo stato delle attuali investigazioni:
I.S.A.
Del reato p. e p. dall’artt. 110 c.p. e 12 comma 3 lett. a) e b) e d), comma 3 bis e comma 3 ter D. L.vo n. 286/98 perché, agendo in concorso con altri soggetti di nazionalita libica non identificati, effettuava un trasporto dalla Libia (e precisamente da una spiaggia sita nei pressi di Tripoli) di n. 115 cittadini di diversa nazionalità extracomunitaria (Nigeria, Gambia e Senegal) finalizzato al loro ingresso illegale in Italia, in violazione delle disposizioni di cui al D. L. vo n. 86/98. Trasporto – per il quale ciascun immigrato aveva versato la somma di circa 1000 dinari – avvenuto via mare e a mezzo di un gommone con modalità tali da porre in pericolo la vita e l’incolumità delle persone trasportate, trattandosi di imbarcazione totalmente inidonea al trasporto di un così elevato numero di persone e priva dei più elementari sistemi di sicurezza. Tale da rendere necessitato l’intervento di salvataggio effettuato dal Pattugliatore P.03 Denaro della Guardia di Finanza – Gruppo Aeronavale di Taranto. Con l’aggravante di aver commesso il.fatto integrando plurime ipotesi tra quelle contemplate al comma 3 e con l’ulteriore aggravante di aver commesso il fatto al fine di trarne un profitto.
Commesso in Catania il 23.04.2015
D.U.
Del reato p. e p. dall’artt. 110 c.p. e 12 comma 3 lett. a) e b) e d), comma 3 bis e comma 3 ter D. L.vo n. 286/98 perché, agendo in concorso con altri soggetti di nazionalita libica non identificati, effettuava un trasporto dalla Libia (e precisamente da una spiaggia sita nei pressi di Tripoli) di n. 105 cittadini di diversa nazionalità extracomunitaria (Nigeria, Gambia e Senegal) finalizzato al loro ingresso illegale in Italia, in violazione delle disposizioni di cui al D. L.vo n. 286/98. Trasporto – per il quale ciascun immigrato aveva versato la somma di circa 1000 dinari – avvenuto via mare e a mezzo di un gommone con modality tali da porre in pericolo la vita e l’incolumita delle persone trasportate, trattandosi di imbarcazione totalmente inidonea al trasporto di un così elevato numero di persone e priva dei più elementari sistemi di sicurezza. Tale da rendere necessitato l’intervento di salvataggio effettuato dal Pattugliatore P.03 Denaro della Guardia di Finanza – Gruppo Aeronavale di Taranto. Con l’aggravante di aver commesso il fatto integrando plurime ipotesi tra quelle contemplate al comma 3 e con l’ulteriore aggravante di aver commesso il fatto al fine di trarne un profitto.
Commesso in Catania it 23.04.2015
Visti gli atti del procedimento n.6348/2015 r.g.n.r.;
Sentiti gli indagati ed i rispettivi difensori,
Premesso che ai fini della ricostruzione dei fatti oggetto dell’odierno procedimento può farsi integrale rinvio alla richiesta del P.M., del tutto aderente allo sviluppo delle indagini compendiate in atti, e che, dunque, per ovvi motivi di comodità espositiva stante l’urgente tempistica che caratterizza tale fase processuale, qui di seguito si riporta integralmente;
OMISSIS
*.*.*.
Relativamente alle modalità di assunzione delle testimonianze dei migranti va precisato che i medesimi sono stati sentiti quali semplici persone informate sui fatti e non come persone indagate di reato connesso (che avrebbe richiesto la necessaria assistenza del difensore), in quanto a parere di quest’Ufficio non risulta ipotizzabile a loro carico alcuna ipotesi di reato, ed in specie la contravvenzione di cui all’art. 10 bis D. L.vo n. 286/98.
Ciò in quanto il reato di cui all’art. 10 bis D.Lgs 286/98 (immigrazione clandestina) richiede ai fini della sua integrazione, l’avvenuto volontario ingresso illegale in territorio italiano ad opera del migrante irregolare. Là dove, nel caso di specie, la condotta dei migranti deve ritenersi esauritasi in acque internazionali e potrebbe al più configurare gli estremi del tentativo, non ipotizzabile rispetto ad una fattispecie contravvenzionale. Sotto altro profilo non appare ipotizzabile a carico dei migranti il ricorso all’art. 54 comma 3° c.p., che invece è perfettamente utilizzabile per il delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, atteso che a carico degli stessi non può configurarsi l’intenzionale messa in pericolo delle proprie vite per costringere altri al soccorso ed al trasporto in Italia. In conclusione l’ingresso in Italia dei migranti è avvenuto unicamente ad opera dei soccorritori essendo la condotta dei migranti terminata in acque internazionali.”
Rilevato che i due fermati venivano sottoposti ad interrogatorio ex art. 388 c.p.p., da parte del P.M. e che l’indagato I.S.A. confermava le dichiarazioni confessorie già spontaneamente rese alla P.G. che venivano quindi allegate al verbale di interrogatorio.
Che, diversamente, D.U. negava ogni responsabilità, indicando quale conducente del gommone con a bordo i 105 migranti altro soggetto, ed in specie quello contrassegnato dal n. 204 del fascicolo fotografico.
Rilevato che in sede di convalida gli indagati si sono riportati alle dichiarazioni gia rese al P.M., e 1’D.U. ha confermato di riconoscersi in colui che si trovava dinanzi al motore ma negato di identificarsi in colui che guidava il gommone, affermando che i migranti presenti avrebbero potuto testimoniare a suo favore;
rilevato che il P.M. ha chiesto la convalida del fermo e la applicazione delle misure cautelari meglio indicate in premessa;
rilevato che i difensori degli indagati hanno formulato le richieste come da verbale in atti;
ritenuto che allo stato delle acquisizioni devono considerarsi sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico di entrambi gli indagati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti dal P.M.
Che, in particolare, con riguardo specifico alla posizione di D.U., il dato oggettivo costituito dall’essere stato ripreso, all’atto dell’intervento degli operanti, nell’unico soggetto che armeggiava dinanzi ii motore, preoccupandosi anche di staccare il tubo della benzina, ad indice della specifica dimestichezza acquisita durante la traversata (rispetto agli altri migranti che, come emerge ictu oculi, dalla mera visione delle foto allegate all’interrogatorio reso al P.M. dall’indagato, risultano tutti in attesa dei soccorsi) e circostanza di pregnante valenza probatoria che, valutata in uno alle indicazioni fornite da A.D. (circa it fatto che “l’unico che si occupava del motore e colui che guidava” indicando nella foto nr.216 l’effige del soggetto che era rimasto sempre accanto al motore ed aveva la barra del timone), concretano, allo stato delle indagini (e salve le ulteriori acquisizioni investigative), un quadro indiziario che consente di sostenere l’assunto accusatorio nei termini richiesti dall’art.273 c.p.p.;
Va, al riguardo, sottolineato – quanto al vaglio di attendibilita dell’A.D. – che l’indagato allorché in sede di udienza di convalida gli è stato richiesto di indicare l’uomo che a suo parere aveva visto guidare il gommone non ha indicato l’A.D. (parimenti seduto ai bordi del gommone in prossimità del motore posto alla sinistra della foto fattagli visionare) ma altro soggetto (seduto a terra posto sulla destra della medesima foto), e ciò costituisce indice della bontà del riferimento accusatorio del predetto A.D., la cui individuazione, nell’assenza di motivi di contrasto con l’indagato, non può essere valutata mendace ma anzi pienamente affidabile trovandosi in una posizione privilegiata che gli consentiva di stare a stretto contatto con colui che guidava il gommone e, quindi, di riconoscerlo perfettamente;
Con riguardo al S., possono svolgersi analoghe considerazioni, ed invero la confessione resa al P.M. e confermata in sede di udienza di convalida in uno alla sua individuazione ad opera della P.G. in forza di quanto emergeva dalle immagini dei filmati effettuati all’atto dell’intervento di soccorso che consentivano di focalizzare l’abbigliamento del migrante che si occupava del motore del gommone, costituiscono elementi di sicura rappresentazione dell’individuazione dell’indagato in colui che aveva assunto la responsabilita della traversata dalle coste della Libia alle coste siciliane per conto dei trafficanti libici a fronte del mancato pagamento delle somme di denaro diversamente richiesto a chiunque volesse imbarcarsi nei natanti predisposti dai trafficanti per organizzare l’illegale ingresso nel territorio nazionale;
Che, in particolare, quanto alla utilizzabilità delle dichiarazioni dei migranti escussi a s.i.t. si condividono le argomentazioni del P.M. circa il fatto che gli stessi non dovevano essere qualificati quali soggetti sottoposti ad indagine.
Che, all’uopo può altresì rilevarsi che la Suprema Corte di Cassazione ha già avuto modo di rilevare come la condizione di soggetti che avrebbero dovuto essere sentiti in qualità di imputati o di persone sottoposte ad indagine “non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato in qualche modo coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti di carattere penale a suo carico. Occorre, invece, che le predette vicende, così come percepite dall’autorità inquirente, presentino connotazioni tali da indurre a ravvisare concretamente la sussistenza di elementi di spessore indiziante sufficiente ad attribuire al soggetto la qualità di indagato” (Cass. sez. 6, sentenza n. 32712 del 2014; sez. III, n. 21747 del 26.04.2005)
Nella specie, nei confronti dei soggetti escussi a s.i.t., era da escludere che potessero essere ritenuti indiziati di essere “scafisti” e ciò sulla scorta delle precedenti indicazioni che si traevano dalle riprese video effettuate dai soccorritori.
Ritenuto, altresì che, avuto riguardo alla ricostruzione dei trasporti riferibili agli indagati ed alle condizioni degli stessi (conduzione di gommoni in precario stato di galleggiabilità e assolutamente inadeguati ad affrontare, per la carenza di qualsiasi dotazione di sicurezza e per la stessa tipologia del natante rispetto al numero dei passeggeri, la traversata in alto mare dalla Libia alle coste siciliane, uno dei quali, infatti, poco dopo affondava a causa della rottura dei tubolari) deve ritenersi corretta la contestazione del reato operata dal P.M. (art.12 comma 3 d. lgs. 286/98) a ciascuno degli indagati e devono considerarsi sussistenti le aggravanti di avere riguardato il fatto l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di più di cinque persone (art.12 comma 3 lett. a) d. lgs. 286/98) e di avere esposto le persone trasportate a pericolo per l’incolumità; ancora deve considerarsi sussistente l’aggravante di cui all’art.12 comma 3 ter lett. b) d. lgs. 286/98 risultando dalle dichiarazioni escusse a s.i.t. (ed ammesso dagli stessi indagati) che l’attività di trasporto veniva svolta dietro pagamento di compensi in denaro;
ritenuto, altresì, che deve considerarsi sussistente la giurisdizione dello Stato Italiano sulla base di una ricostruzione normativa e giurisprudenziale gia oggetto di precedenti di questo Ufficio (proc. n. 8749/13 N.R.), confermata anche da recente intervento della Suprema Corte, secondo cui ‘La giurisdizione dello stato italiano va riconosciuta, laddove in ipotesi di traffico di migranti dalle coste africane alla Sicilia, questi siano abbandonati in mare in acque extraterritoriali su natanti del tutto inadeguati, onde provocare l’intervento del soccorso in mare e far si che i trasportati siano accompagnati nel tratto di acque territoriali dalle navi dei soccorritori, operanti sotto la copertura della scriminate dello stato di necessità, poiche l’azione di messa in grave pericolo per le persone, integrante lo stato di necessità, e direttamente riconducibile ai trafficanti per averlo provocato e si lega, senza soluzione di continuità, al primo segmento della condotta commessa in acque extraterritoriali, venendo così a ricadere nella previsione dell’art. 6 c.p.. L’azione dei soccorritori, che di fatto consente ai migranti di giungere nel nostro territorio, e da ritenere ai sensi dell’art. 54 comma 3, c.p., in termini di azione dell’autore mediato, operante in ossequio alle leggi del mare, in uno stato di necessità provocato e strumentalizzato dai trafficanti e quindi a loro del tutto riconducibile e quindi sanzionabile nel nostro Stato, ancorche niaterialmente questi abbiano operato solo in ambito extraterritoriale’ (Cass. pen., sez. I, 28 febbraio 2014 n.14510; Cass.Sez. I sent. n.3345 del 10.12.2014-23 .01.2015);
ritenuto che deve considerarsi sussistente it pericolo di fuga avuto riguardo alla personalità dei fermati, indiziati della commissione di gravi reati, privi di documenti identificativi e di fissa dimora e che, dunque, non avendo alcun legame con il territorio nazionale potrebbero agevolmente far perdere le proprie tracce;
Rilevato, infine, che per le specifiche modalità e circostanze del fatto di cui alla incolpazione preliminare sussiste un concreto pericolo che gli indagati possano ricadere nella consumazione di condotte delittuose, trattandosi di soggetti che hanno dimostrato particolare spregiudicatezza nella consumazione di comportamenti illeciti al fine di trarne profitto e che la pregnante attualità dei fatti in uno alla necessità di arginare le loro spinte a delinquere impone l’applicazione di misure adeguate ad impedire la ricaduta in condotte recidivanti;
Ritenuto che, in relazione alla posizione del S.,il P.M. ha fatto richiesta di applicazione della misura dell’Obbligo di presentazione alla P.G., e, che dunque, in relazione alle sopradette esigenze cautelari l’applicazione della stessa si impone costituendo la minima necessaria a salvaguardare il pericolo di fuga e di ricaduta in condotte recidivanti;
Ritenuto che, con riferimento alla posizione di D.U., deve giungersi ad una diversa valutazione di affidabilità dello stesso a conformarsi a misure meno afflittive rispetto a quella richiesta dal P.M., tenuto conto dell’atteggiamento processuale assunto non dimostrativo di resipiscenza e che, allo stato delle investigazioni (non risultando confermata la sua versione dei fatti dai migranti allo stato assunti a s.i.t.), e indicativo della specifica incapacità dell’indagato a conformarsi ai precetti dell’Autorità ed alla determinazione dello stesso a sottrarsi ai rigori derivanti dalla consumazione dell’attività delittuosa per cui è procedimento;
Che, dunque, anche tenuto conto del disposto dell’art. 12 comma 4 bis d.lgs 286/98, la custodia cautelare in carcere richiesta dal P.M. si palesa, allo stato, l’unica misura idonea a fronteggiare le indicate esigenze cautelari (art.274 lett. b) e c) c.p.p.) difettando, allo stato, elementi utili a dimostrare l’idoneità e l’adeguatezza, per fare fronte alle delineate plurime esigenze cautelari, di misure contenitive meno afflittive, sul rispetto delle cui prescrizioni l’indagato non offre la minima garanzia (allo stato, peraltro, l’indagato non è stato in grado di indicare un domicilio in Italia con conseguente inidoneità degli arresti anche da un punto di vista oggettivo);
Ritenuto, inoltre, che non risulta che i fatti-reato siano stati compiuti in presenza di una causa di giustificazione (non essendo allo stato riscontrata la versione del I.S.A di essere stato minacciato di morte se non si fosse posto alla guida del gommone) o di non punibilità e che non sussiste allo stato una causa di estinzione del reato o di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata;
Rilevato che il provvedimento di fermo è stato eseguito nei casi consentiti dalla Legge e comunque al di fuori dei casi di cui all’art. 389 comma 1 c.p.p., con tempestiva trasmissione del relativo verbale e sussistendo il pericolo che gli indagati potessero darsi alla fuga, pericolo desunto dal fatto che trattasi di extracomunitari senza fissa dimora, nonché dalla condizione di presenza illegale nel territorio-nazionale che, delle gravi contestazioni sollevate nei loro confronti, facevano ritenere fondato il rischio che potessero rendersi irreperibili.
Ritenuto che, avuto riguardo al pericolo di reiterazione criminosa ed alla gravità dei fatti, non appare allo stato concedibile il beneficio della sospensione condizionale della pena e che si ritiene, allo stato, che all’esito del giudizio la pena da eseguire sarà superiore a tre anni;
visti gli artt. 386 e 390 c.p.p.
CONVALIDA
il fermo di I.S.A. e D.U. eseguito in data 23.04.2015
visti gli artt. 391 e 291 e ss. c.p.p.,
APPLICA
Nei confronti di D.U. la misura cautelare della custodia in carcere per ivi rimanere a disposizione dell’Autorita Giudiziaria, e
Nei confronti di I.S.A., di cui ordina l’immediata liberazione se non detenuto per altro, della misura dell’obbligo di presentazione quotidiana presso l’Autorita di P.S., più vicina al luogo in cui fisserà la propria dimora in orario che verrà indicato dalla predetta Autorita tenendosi conto delle esigenze di vita del predetto indagato.
Avverte il I.S.A.che l’inosservanza della predetta misura coercitiva potrebbe comportare la sua sostituzione con quella della custodia in carcere ex art.276 c.p.p.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la trasmissione della presente ordinanza all’Autorita di P.S. territorialmente competente in ragione del luogo di dimora del I.S.A. (da individuarsi nel C.A.R.A. di Mineo o in altro centro di accoglienza all’uopo predisposto adaccogliere i cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno nel territorio dello Stato).
Ritenuto che gli indagati non sono in grado di comprendere la lingua italiana e, che, pertanto, ai fini della notifica, va disposta la traduzione della presente ordinanza nella lingua conosciuta dagli indagati e che tale incarico è gia stato affidato all’interprete presente nel corso dell’udienza di convalida.
Dispone sin d’ora che ad avvenuta traduzione dell’ordinanza la stessa sia tempestivamente trasmessa comunicata agli indagati.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Catania 27 aprile 2015, ore