1. Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in GUCE n. L 299 del 31 dicembre 1972, 32 ss. Entrata in vigore il 1° febbraio 1973; sostituita dal regolamento n. 44/2001 salvo che nei territori di cui all’art. 355 TFUE. La versione consolidata, con le modifiche apportate dalle successive convenzioni di adesione, si trova in GUCE n. C 27 del 26 gennaio 1998,1 ss.
2. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 16 settembre 1988 tra gli Stati parti della Comunità economica europea e gli Stati dell’Associazione europea di libero scambio, in GUCE n. L 319 del 25 novembre 1988, 9 ss. (Conv. Lugano I). Entrata in vigore il 1° gennaio 1992; sostituita dalla Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007.
3. Regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in GUCE n. L 12 del 16 gennaio 2001, 1 ss. (reg. Bruxelles I). In vigore dal 1° marzo 2002 al 9 gennaio 2015 per gli Stati membri, inclusi Irlanda e Regno Unito, esclusa la Danimarca; abrogato dal regolamento n. 1215/2012.
4. Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmato a Bruxelles il 19 ottobre 2005, in GUUE n. L 299 del 16 novembre 2005, 62 ss., concluso con Decisione 2006/325/CE del Consiglio del 27 aprile 2006, in GUUE n. L 120 del 5 maggio 2006, 22 ss. In vigore dal 1° luglio 2007 al 9 gennaio 2015; abrogato dal regolamento n. 1215/2012.
5. Convenzione sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 30 ottobre 2007, in GUUE n. L 147 del 10 giugno 2009, 5 ss., conclusa dalla Comunità europea con la Danimarca e gli Stati dell’Associazione europea di libero scambio (Conv. Lugano II). In vigore dal 1° gennaio 2010 fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, compresa la Danimarca, da un lato, e il Regno di Norvegia dall’altro; dal 1° gennaio 2011 con la Svizzera e dal 1° maggio 2011 con l’Islanda, conformemente all’articolo 69, paragrafo 5, della Convenzione.
6. Regolamento UE n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione), in GUUE n. L 351 del 20 dicembre 2012, 1 ss. (reg. Bruxelles I bis). In vigore dal 9 gennaio 2013, applicabile dal 10 gennaio 2015 (art. 81). Regno Unito e Irlanda hanno notificato la loro partecipazione al regolamento. La Danimarca, con lettera del 20 dicembre 2012, ha notificato alla Commissione la decisione di attuare il regolamento n. 1215/2012, in conformità a quanto previsto dall’Accordo del 19 ottobre 2005 fra la Comunità e la Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
7. Regolamento CE n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, in GUCE n. L 160 del 30 giugno 2000, 1 ss. (reg. procedure insolvenza I). In vigore dal 31 maggio 2002 al 24 giugno 2015 tra gli Stati membri, inclusi Irlanda e Regno Unito, esclusa la Danimarca; abrogato dal regolamento n. 848/2015.
8. Regolamento CE n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla competenza al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, in GUCE n. L 160 del 30 giugno 2000, 19 ss. (reg. Bruxelles II), sostituito dal regolamento n. 2201/2003.
9. Regolamento CE n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento CE n. 1347/2000, in GUUE n. L 338 del 23 dicembre 2003, 1 ss. (reg. Bruxelles II bis). In vigore dal 1° agosto 2004, applicabile dal 1° marzo 2005. Partecipano al regolamento Regno Unito e Irlanda, non partecipa la Danimarca.
10. Regolamento CE n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, in GUUE n. L 143 del 30 aprile 2004, 15 ss. (reg. titolo esecutivo). In vigore dal 21 gennaio 2005, applicato dal 21 ottobre 2005 (art. 33.2). Partecipano al regolamento Regno Unito e Irlanda, non partecipa la Danimarca.
11. Regolamento CE n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (regolamento Roma II), in GUUE n. L 199 del 31 luglio 2007, 40 ss. Si applica dall’11 gennaio 2009 (art. 32). Partecipano Irlanda e Regno Unito, non partecipa la Danimarca.
12. Regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (regolamento Roma I), in GUUE n. L 177 del 4 luglio 2008, 6 ss. In vigore dal 24 luglio 2008, applicato dal 17 dicembre 2009 (art. 29). Al regolamento partecipa l’Irlanda. Il Regno Unito, che inizialmente non partecipava, ha successivamente presentato domanda di partecipazione accettata con Decisione CE 2009/26 della Commissione del 22 dicembre 2008, in base alla quale il regolamento è applicabile nel Regno Unito dal 17 dicembre 2009. La Danimarca non partecipa.
13. Regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, in GUUE n. L 7 del 10 gennaio 2009, 1 ss. (reg. obbl. alimentari). In vigore dal 30 gennaio 2009, si applica dal 18 giugno 2011. L’Irlanda partecipa al regolamento. Il Regno Unito, con lettera del 15 gennaio 2009, ha notificato la propria volontà di partecipare al regolamento (Decisione CE 2009/451 della Commissione dell’8 giugno 2009, in GUUE n. L 149 del 12 giugno 2009, 73 ss.). Conformemente all’art. 3, par. 2, dell’Accordo del 19 ottobre 2005 tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca, quest’ultimo, con lettera del 14 gennaio 2009, ha notificato alla Commissione la sua decisione di attuare il contenuto del regolamento nella misura in cui esso modifica il reg. Bruxelles I e quindi per la sola parte relativa a competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni.
14. Regolamento UE n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, in GUUE n. L 343 del 29 dicembre 2010, 10 ss. (regolamento Roma III). In vigore dal 30 dicembre 2010, applicato dal 21 giugno 2012. Con Decisione UE 2010/405 del Consiglio, del 12 luglio 2010, in GUUE n. L 189 del 22 luglio 2010, 12 ss., è stata autorizzata la cooperazione rafforzata tra Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Ungheria. Si sono successivamente aggiunti la Lituania, che è vincolata dal regolamento a partire dal 22 maggio 2014, la Grecia, a partire dal 29 luglio 2015 e l’ Estonia, a partire dall’11 febbraio 2018.
15. Regolamento UE n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, in GUUE n. L 201 del 27 luglio 2012, 107 ss. (reg. successioni). In vigore dal 16 agosto 2012, applicato dal 17 agosto 2015 (art. 84). Regno Unito, Irlanda e Danimarca non partecipano al regolamento.
16. Regolamento UE n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile, in GUUE n. L 181 del 29 giugno 2013, 4 ss. In vigore dal 19 luglio 2013, applicato dall’11 gennaio 2015 (art. 22). Partecipano Irlanda e Regno Unito, non partecipa la Danimarca.
17. Regolamento UE n. 848/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (rifusione), in GUUE n. L 141 del 5 giugno 2015, 19 ss. (reg. procedure insolvenza II). In vigore dal 25 giugno 2015, applicato dal 26 giugno 2017, salvo alcune eccezioni (art. 92). Abroga il reg. n. 1346/2000. Regno Unito e Irlanda partecipano al regolamento, non partecipa la Danimarca.
18. Regolamento UE n. 1103/2016 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, in GUUE n. L 183 dell’8 luglio 2016 (reg. regimi patrimoniali tra coniugi). In vigore dal 28 luglio 2016, applicato dal 29 gennaio 2019 (art. 70.2). Con Decisione UE 2016/954 del Consiglio del 9 giugno 2016, in GUUE n. L 159 del 16 giugno 2016, 16 ss., la cooperazione rafforzata è stata autorizzata tra Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Cipro, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna e Svezia.
19. Regolamento UE n. 1104/2016 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, in GUUE n. L 183 dell’8 luglio 2016, 30 ss. (reg. effetti patrimoniali unioni registrate). In vigore dal 28 luglio 2016, applicato dal 29 gennaio 2019 (art. 70.2). Con Decisione UE 954/2016 del Consiglio, del 9 giugno 2016, in GUUE n. L 159 del 16 giugno 2016, 16 ss., la cooperazione rafforzata è stata autorizzata tra Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Cipro, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna e Svezia.
20. Regolamento CE n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, in GUUE n. L 399 del 30 dicembre 2006, 1 ss. (reg. procedimento ingiuntivo). In vigore dal 31 dicembre 2006, applicato dal 12 dicembre 2008 (art. 33). Modificato dal regolamento n. 2411/2015. Partecipano Irlanda e Regno Unito, non partecipa la Danimarca.
21. Regolamento UE n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, in GUUE n. L 199 del 31 luglio 2007, 1 ss. (reg. controversie modesta entità). In vigore dal 1° agosto 2007, applicato dal 1° gennaio 2009 (art. 29). Partecipano all’applicazione del regolamento Regno Unito e Irlanda, non partecipa la Danimarca. Modificato dal regolamento n. 2411/2015.
22. Regolamento UE n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, in GUUE n. L 189 del 27 giugno 2014, 59 ss. (reg. sequestro conservativo). In vigore dal 17 luglio 2014, applicato dal 18 gennaio 2017 (art. 54). L’Irlanda partecipa, Regno Unito e Danimarca non partecipano.
23. Regolamento UE n. 2421/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento CE n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, e del regolamento CE n. 1896/2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, in GUUE n. L 341 del 24 dicembre 2015, 1 ss. In vigore dal 13 gennaio 2016, si applica dal 14 luglio 2017 con alcune eccezioni (art. 3).
24. Convenzione dell’Aja del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro, in GUUE n. L 133 del 29 maggio 2009, 3 ss. Conclusione autorizzata con Decisione UE 2014/887 del Consiglio del 4 dicembre 2014, in GUUE n. L 353 del 10 dicembre 2014, 5 ss. In vigore simultaneamente per tutti gli Stati dell’Unione europea dal 1° ottobre 2015. Partecipano Regno Unito e Irlanda, non partecipa la Danimarca.
25. Convenzione dell'Aja del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia, in GUUE n. L 192 del 22 luglio 2011, 51 ss. La conclusione è stata autorizzata con Decisione UE 2011/432 del Consiglio del 9 giugno 2011, ibidem, 39 ss. (modificata con Decisione UE 2014/218 del Consiglio del 9 aprile 2014, a seguito dell’ammissione della Croazia, in GUUE n. L 113 del 16 aprile 2014, 1 ss.). La Convenzione si applica a Regno Unito e Irlanda e non si applica alla Danimarca. Per effetto della partecipazione dell’Unione europea, essa è entrata in vigore per tutti gli Stati membri il 1° agosto 2014 sostituendo, nei rapporti tra Stati parti, la Convenzione di New York del 1956, sull’esazione delle prestazioni alimentari, la Convenzione dell’Aja del 15 aprile 1958, concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari verso i figli e la Convenzione dell’Aja del 2 ottobre 1973, concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari.
26. Protocollo dell’Aja del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, in GUUE n. L 331 del 16 dicembre 2009, 19 ss. Conclusione autorizzata con Decisione CE 2009/941 del Consiglio del 30 novembre 2009, ibidem, 17 ss. Il Protocollo si applica all’Irlanda, non si applica a Regno Unito e Danimarca Per effetto della conclusione da parte dell’allora Comunità europea, è entrato in vigore nei rapporti tra tutti gli Stati parti il 1° agosto 2013, ma si applica provvisoriamente fra i soli Stati dell’Unione europea dal 18 giugno 2011, data di applicazione del reg. obbl. alimentari, al fine di assicurarne la simultanea applicazione.