Anche sotto la spinta della sentenza della Corte costituzionale 1/2014, che ha dichiarato parzialmente incostituzionale la legge 270/2005 (cfr. cap. VI, par. 8), il Parlamento ha approvato una nuova legge elettorale, la legge 52/2015, la quale peraltro vale solo per uno dei rami del Parlamento, la Camera dei deputati, essendo la sorte del Senato legata all’esito della riforma costituzionale oggi in discussione (nel disegno di legge attualmente in discussione si prevede per il Senato un’elezione di secondo grado da parte dei Consigli regionali).
Il nuovo sistema elettorale appartiene alla stessa famiglia del precedente: si tratta cioè di un sistema misto, in parte proporzionale e in parte maggioritario, dal momento che si prevede un premio di maggioranza.
Più in particolare, gli aspetti principali della legge sono i seguenti:

1. I collegi elettorali: il territorio nazionale e diviso in 20 circoscrizioni elettorali (quante sono le Regioni) a loro volta divise in 100 collegi plurinominali. A ciascun collegio viene attribuito un numero di seggi da tre a nove, in relazione alla popolazione residente (disposizioni speciali sono previste per le circoscrizioni della Valle d’Aosta e del Trentino Alto Adige, nelle quali sono costituiti rispettivamente 1 e 8 collegi uninominali; per il Trentino Alto Adige inoltre gli altri seggi spettanti sono assegnati con un sistema di recupero proporzionale).
2. Il premio di maggioranza: al fine di assicurare il formarsi di una maggioranza sufficientemente solida che possa sostenere in modo stabile il Governo, si prevede che alla lista che ottenga almeno il 40% dei voti su base nazionale venga attribuito un premio di maggioranza, consistente nell’assegnazione di 340 seggi (su un totale di 630). Nell’ipotesi in cui nessuna lista ottenga il 40% dei voti, si procede ad un turno di ballottaggio cui partecipano le due liste più votate al turno precedente, senza possibilità di nuove convergenze elettorali con le altre liste, e il premio di maggioranza sarà attribuito a quella più votata.
3. L’assegnazione dei seggi: si procede prima alla ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni in proporzione al numero dei voti (circoscrizionali) ottenuti a livello nazionale da ciascuna lista e, infine si procede all’assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali delle circoscrizioni, sempre in misura proporzionale
al numero dei voti che ciascuna lista ha ottenuto nel collegio. All’assegnazione dei seggi partecipano solo le liste che su base nazionale hanno raggiunto la soglia minima del 3%.
4. Le preferenze: l’elettore può esprimere una o due preferenze; nel secondo caso esse devono andare necessariamente a due candidati di sesso diverso. Sulla base dei risultati conseguiti, verranno eletti anzitutto i c.d. capi-lista e poi i candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze (l’ordine di collocazione nella lista resta solo come criterio residuale). Mentre i candidati ordinari possono candidarsi in un solo collegio, i capi-lista possono candidarsi fino ad un massimo di 10 collegi.
5. La rappresentanza di genere: oltre a quanto detto in ordine alla doppia preferenza, al fine di promuovere la rappresentanza di genere, si prevede che nella predisposizione delle liste i candidati di diverso sesso siano presentati in ordine alternato, che ciascuna lista debba proporre come capilista nelle circoscrizioni non più del 60% di candidati dello stesso sesso; che, nel complesso, i candidati dello stesso sesso in ogni circoscrizione non possono superare il 50% del totale.
6. L’entrata in vigore: la stessa legge prevede di entrare in vigore a decorrere dal 1 aprile 2016 (in attesa che si completi l’iter di riforma del Senato). Fino a tale data sarebbe quindi applicabile il sistema elettorale derivante dalla sent. 1/2014.

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