5. Protocollo tra Albania e Italia del 2 aprile 1997 di attuazione dello scambio di lettere del 25 marzo 1997 e Scambio di lettere tra il governo della Repubblica Italiana e il governo della Repubblica di Albania relativo alla collaborazione per la prevenzione degli atti illeciti che ledono l’ordine giuridico nei due paesi e l’immediato aiuto umanitario quando è messa a rischio la vita di coloro che tentano di lasciare l’Albania del 25 marzo 1997

Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed il Ministero della Difesa della Repubblica di Albania, di seguito le Parti, in ottemperanza a quanto disposto dall’Accordo per Scambio di Lettere tra i Ministri degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e della Repubblica di Albania del 25.03.1997, relativo alla collaborazione per la prevenzione degli atti illeciti che ledono l’ordine giuridico nei due Paesi e l’immediato aiuto umanitario quando è messa a rischio la vita di coloro che tentano di lasciare l’Albania, hanno convenuto quanto segue:

1. La Parte italiana è autorizzata, fino allo scadere del presente Protocollo, ad entrare e operare nelle acque territoriali albanesi oltre tre miglia dalla linea di costa con unità navali ed aeromobili della Marina Militare Italiana e, al di sotto delle tre miglia da tale linea di costa, ivi include le acque interne, con motovedette ed aeromobili del corpo delle Capitanerie di Porto italiane, allo scopo di prevenire e contenere il flusso di persone dirette illegalmente verso l’Italia menzionate nello Scambio di Lettere di cui al Preambolo.

2. Fatti salvi gli irrinunciabili diritti di autodifesa e gli eventuali casi di ricorso all’uso delle armi al solo scopo di avvertimento, le unità navali si asterranno dall’impiegare in modo offensivo le armi al fine di non mettere a repentaglio l’incolumità delle persone.

3. La Parte albanese si impegna ad imbarcare sui mezzi aeronavali di cui al punto 1. Uno o due rappresentanti delle competenti Autorità albanesi con funzioni di collegamento.

4. La Parte albanese si impegna ad informare l’armatoria pubblica e privata di bandiera circa l’autorità conferita ai mezzi italiani di cui al precedente para. 1 di potere mettere in atto nei confronti del naviglio albanese, nelle acque territoriali albanesi e nelle acque internazionali, tutte le misure necessarie a garantire il controllo ed il contenimento del flusso di presone menzionate al punto 1. anche attraverso l’esecuzione di inchiesta di bandiera, fermo, visita e dirottamento.

Le attività di inchiesta di bandiera, fermo, visita e dirottamento, si svolgeranno secondo le seguenti modalità:

(a) Inchiesta di bandiera consistente nella richiesta di informazioni all’unità interessata, circa la sua nazionalità e quella del personale trasportato, la sua provenienza e destinazione. La richiesta è effettuata mediante l’impiego degli appropriati sistemi radio ricetrasmittenti in frequenza VHF.

In mancanza di collegamento radio, la stessa richiesta è rivolta con mezzi acustici (megafoni/altoparlanti) avvicinandosi opportunamente all’unità da interrogare.

(b) Fermo: all’unità interessata potrà essere ordinato, con le stesse modalità di cui al precedente punto a., il fermo (o l’assunzione di rotta e velocità adeguata) al fine di consentire l’invio a bordo, a mezzo di battello pneumatico o motobarca, di una squadra ispettiva armata agli ordini di un Ufficiale per la verifica dei dati comunicati e della eventuale presenza a bordo di persone di cui al punto 1., tenendo anche conto delle informazioni eventualmente disponibili, fornite dalle Capitanerie albanesi.

(c) Visita: quando l’unità interessata si sarà fermata o avrà assunto la rotta e la velocità ordinata, la squadra ispettiva anzidetta salirà a bordo per compiere i necessari accertamenti documentali ed ispettivi al fine di verificare il suo eventuale coinvolgimento nel flusso di persone di cui al punto 1.

(d) Dirottamento: nel caso in cui l’unità rifiutasse la visita o la verifica a bordo rivelasse irregolarità, alla stessa sarà ordinato il rientro in un porto albanese. Qualora la medesima non ottemperi a quanto intimatole, l’unità sarà scortata fino al limite delle acque territoriali italiane per essere consegnata alle competenti autorità di polizia per i successivi adempimenti di legge e quindi per la eventuale adozione di provvedimenti di sequestro, arresto e/o rimpatrio.

1. La Parte italiana provvederà, per conto del Governo albanese, alla redazione ed emanazione di apposito “Hydrolant” al fine di informare le marinerie mercantili di Paesi Terzi circa l’autorità conferita ai mezzi italiani da parte dell’Autorità albanese di potere mettere in atto, nelle acque territoriali albanesi, tutte le misure necessarie a garantire il contenimento e il controllo del flusso di persone di cui al punto 1. Verso le coste italiane anche attraverso l’esecuzione di inchiesta di bandiera, fermo, visita e dirottamento.

2. La Parte albanese si impegna a collaborare, anche in funzione preventiva dal proprio territorio, con la Parte italiana effettuando ogni possibile sforzo per il controllo delle imbarcazioni che potrebbero essere coinvolte nelle attività legali di cui al punto 1.

3. La Parte albanese si impegna a individuare quanto prima i porti albanesi presso cui potranno essere dirottate le unità mercantili o militari colte in flagranza di trasporto di persone di cui al punto 1.

4. La Parte albanese si impegna ad assumere il controllo delle unità di cui al precedente punto 7. dirottate nei porti albanesi allo scopo di non permettere il perpetrarsi di ulteriori attività illegali.

5. La Parte albanese si impegna ad autorizzare l’esecuzione dei necessari scali tecnici, anche prolungate, da parte delle unità aeronavali italiane di cui al precedente punto 1., in porti albanesi opportunamente concordati, inclusa la sosta, per l’intero periodo di vigenza del presente Protocollo, di unità navali di supporto (mototrasporto costiero) nei predetti porti.

6. Le Autorità albanesi si impegnano ad assicurare la fornitura gratuita del rifornimento di acqua e la disponibilità gratuita di ormeggio relativamente alle soste di cui al precedente punto 9.

7. La Parte albanese si impegna a segnalare i dati relativi alle unità militari e mercantili albanesi ancora presenti nei porti, nelle basi e nelle aree di fonda, fornendo altresì tutti i dati relativi alla loro efficienza ed alle previsioni di movimento delle unità in parola nonché a fornire informazioni su eventuali mezzi navali che fossero illecitamente sottratti al controllo delle competenti Autorità albanesi.

8. Ogni divergenza sull’interpretazione e sull’applicazione del presente Protocollo sarà risolta tramite negoziati per via diplomatica.

9. Il presente Protocollo entrerà in vigore il 3 aprile 1997 e rimarrà in forza per un primo periodo di 30 giorni. Esso potrà essere prorogato per lo stesso periodo di validità dell’Accordo per Scambio di Lettere del 25 marzo 1997.

Fatto a ROMA il 2 aprile 1997, in due originali ciascuno nelle lingue italiana ed albanese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Scambio di lettere tra il governo della Repubblica Italiana e il governo della Repubblica di Albania relativo alla collaborazione per la prevenzione degli atti illeciti che ledono l’ordine giuridico nei due paesi e l’immediato aiuto umanitario quando è messa a rischio la vita di coloro che tentano di lasciare l’Albania del 25 marzo 1997

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Roma, 25 marzo 1997

Signor Ministro,

mi riferisco alla richiesta che il Governo albanese ha ripetutamente rivolto ai Paesi europei per un’assistenza militare internazionale intesa a consentire alle Autorità albanesi di assicurare, attraverso i necessari controlli, che i cittadini che intendano lasciare il Paese lo facciano nel rispetto delle pertinenti disposizioni della legislazione albanese.

Richiamo in tale contesto l’esigenza anche per il Governo italiano di evitare che cittadini albanesi si sottraggano al controllo della giustizia albanese raggiungendo illegalmente l’Italia.

La situazione molto difficile creatasi in Albania in quest’ultimo periodo, caratterizzata da gravi violazioni dell’ordine giuridico e da un massiccio flusso illegale di cittadini verso altri paesi, rende necessario un ulteriore rafforzamento della nostra collaborazione nel campo giuridico e umanitario. Scopo fondamentale di tale collaborazione resta la prevenzione degli atti illeciti che ledono l’ordine giuridico nei due paesi e l’immediato aiuto umanitario quando è messa a rischio la vita di coloro che tentano di lasciare il paese.

Su queste basi il Governo italiano offre la propria collaborazione e la propria assistenza per il controllo ed il contenimento in mare degli espatri clandestini da parte di cittadini albanesi.

Qualora il Governo albanese concordi, tale collaborazione si esplicherà per un iniziale periodo di trenta giorni, prorogabile di comune intesa, mediante il fermo in acque internazionali ed il dirottamento in porti albanesi da parte di unità delle Forze Navali italiane di naviglio battente bandiera albanese o comunque riconducibile allo Stato albanese, nonché il fermo in acque territoriali albanesi di naviglio di qualsiasi bandiera che effettui trasporto di cittadini albanesi che si fossero sottratti ai controlli esercitati sul territorio albanese dalle Autorità a ciò preposte.

Le competenti Autorità dei due Paesi stabiliranno con un apposito protocollo il più presto possibile le necessarie procedure tecniche per mettere in pratica questa collaborazione nelle acque territoriali albanesi e internazionali.

Le sarò grato, Signor Ministro, se vorrà espressamente manifestare il consenso del Governo albanese su quanto precede.

La prego di accogliere, Signor Ministro, gli atti della mia più profonda considerazione.

Firma illeggibile

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S.E. Dr. Arjan Starova

Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Albania Tirana

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Roma, 25 marzo 1997

Signor Ministro,

mi riferisco alla Sua lettera in data odierna che legge come segue:

“Signor Ministro,

mi riferisco alla richiesta che il Governo albanese ha ripetutamente rivolto ai Paesi europei per un’assistenza militare internazionale intesa a consentire alle Autorità albanesi di assicurare, attraverso i necessari controlli, che i cittadini che intendano lasciare il Paese lo facciano nel rispetto delle pertinenti disposizioni della legislazione albanese.

Richiamo in tale contesto l’esigenza anche per il Governo italiano di evitare che cittadini albanesi si sottraggano al controllo della giustizia albanese raggiungendo illegalmente l’Italia.

La situazione molto difficile creatasi in Albania in quest’ultimo periodo, caratterizzata da gravi violazioni dell’ordine giuridico e da un massiccio flusso illegale di cittadini verso altri paesi, rende necessario un ulteriore rafforzamento della nostra collaborazione nel campo giuridico e umanitario. Scopo fondamentale di tale collaborazione resta la prevenzione degli atti illeciti che ledono l’ordine giuridico nei due paesi e l’immediato aiuto umanitario quando è messa a rischio la vita di coloro che tentano di lasciare il paese.

Su queste basi il Governo italiano offre la propria collaborazione e la propria assistenza per il controllo ed il contenimento in mare degli espatri clandestini da parte di cittadini albanesi.

Qualora il Governo albanese concordi, tale collaborazione si esplicherà per un iniziale periodo di trenta giorni, prorogabile di comune intesa, mediante il fermo in acque internazionali ed il dirottamento in porti albanesi da parte di unità delle Forze Navali italiane di naviglio battente bandiera albanese o comunque riconducibile allo Stato albanese, nonché il fermo in acque territoriali albanesi di naviglio di qualsiasi bandiera che effettui trasporto di cittadini albanesi che si fossero sottratti ai controlli esercitati sul territorio albanese dalle Autorità a ciò preposte.

Le competenti Autorità dei due Paesi stabiliranno con un apposito protocollo il più presto possibile le necessarie procedure tecniche per mettere in pratica questa collaborazione nelle acque territoriali albanesi e internazionali.

Le sarò grato, Signor Ministro, se vorrà espressamente manifestare il consenso del Governo albanese su quanto precede”.

Ho l’onore con la presente di esprimere la formale accettazione da parte del Governo albanese di quanto in essa contenuto.

La prego di accogliere, Signor Ministro, gli atti della mia più profonda considerazione.

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S.E. On. Lamberto Dini

Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana Roma