26. Sentenza del Tribunale di Crotone del 12 settembre 2001, n. 1118

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CROTONE

Sez. Unica penale

Nelle persone dei Sigg.ri Magistrati:

dott. Paolo DE LUCA Presidente

dott. Armando DELLO IACOVO Giudice relatore

dott. Antonio LEPRE Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale

contro

P. N., n. OMISSIS a Samsun, ivi res.

A. A. n. OMISSIS a Adana, ivi res.

M. C., n. OMISSIS a Fatsa, ivi res.

O. A., n. OMISSIS a Samsum, ivi res.

K. Z., n. OMISSIS a Samsum, ivi res.

A. M., n. OMISSIS a Samsum, ivi res.

B. M., n. OMISSIS a Samsum, ivi res.

O. S., n. OMISSIS a Trabzon, ivi res.

T. M., n. OMISSIS a Izmir, ivi res.

K. N., n. OMISSIS a Samsum, ivi res.

D. S., n. OMISSIS a Samsum, ivi res.

Tutti detenuti presenti, difesi d’ufficio dall’Avv. Giuseppe Barbuto

IMPUTATI

del delitto previsto dagli articoli 110 c.p. e 12, primo e terzo comma d.l.vo 25 luglio 1998 n.286, perché in concorso fra loro e al fine di lucro compivano attività dirette a favorire l’ingresso nel territorio italiano di cittadini extracomunitari, in particolare trasportando circa 300stranieri – prevalentemente di etnia curda – a bordo di una motonave priva di denominazione e bandiera che sbarcava sulle coste italiane il 27 agosto 2001.

Il PM ha chiesto la condanna di ciascun imputato a 6 anni di recl. e lire 7.090.000.000 di multa. La difesa ha chiesto l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato, in sub. concesse attenuanti generiche prevalenti e la diminuzione per la scelta del rito, minimo della pena.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Tratti in arresto alle ore 10.50 del 27 agosto u.c. perché sorpresi nell’atto: di commettere il reato indicato in epigrafe, i suindicati imputati venivano presentati il 29 agosto u.c. davanti al Tribunale di Crotone in composizione collegiale per la convalida dell’arresto e il giudizio direttissimo di cui agli articoli 449 e seguenti del c.p.p.

Il Tribunale convalidava l’arresto, applicava nei confronti degli imputati la misura cautelare della custodia in carcere e, accogliendo una richiesta di termine a difesa, fissava l’udienza in data odierna alla quale tutti gli imputati personalmente chiedevano ed ottenevano di essere giudicati “allo stato degli atti” con il rito di cui agli articoli 448 e seguenti del c.p.p.

Indi, sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe, questo Tribunale decideva come da dispositivo per la seguente

MOTIVAZIONE

Gli imputati sono colpevoli del reato loro ascritto. Tutti loro, infatti, sono stati trovati dalla PG a bordo di un’imbarcazione – il motopeschereccio Cemil Pamuk – dalla quale, poche ore prima, erano stati trasferiti su altra imbarcazione ben 353 cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno.

Giova evidenziare che la fase del trasbordo degli extracomunitari è avvenuto sotto la costante e diretta osservazione dei mezzi impiegati dal personale della Guardia di Finanza di Pratica di Mare, Napoli e Taranto[1]. ln particolare, un aereo del Gruppo Esplorazione Aeromarittima di Pratica di Mare, decollato dall’aeroporto di Lamezia Terme, ha individuato – alle ore 9:25 del 26 agosto 2001 – due pescherecci entrambi carichi di persone, distanti circa cento miglia da Crotone e verosimilmente diretti proprio verso le coste crotonesi; successivamente – alle ore 12:45 – l’equipaggio dell’aereo citato ha segnalato che i due motopescherecci si erano fermali ed affiancati, e che erano iniziate le operazioni di trasbordo di clandestini da un’imbarcazione all’altra. Le operazioni sotto state “monitorate” senza soluzione di continuità fino alle ore 14.00, dopodiché il personale dell’aereo citato è stato “rilevato” da quello del Guardacoste G.105 Ballali della Stazione Navale di Manovra della G.d.F. di Taranto e di un elicottero di supporto messo a disposizione dalla Sezione Aerea di Manovra della G.d.F. di Napoli.

Questi ultimi mezzi, dunque, hanno seguito le successive operazioni dei motopescherecci, i quali alle ore 14:35 hanno ripreso la navigazione verso le coste italiane, finché, alle ore 16:55, si sono separati: uno, quello con a bordo i 353 clandestini, ha continuato la navigazione; l’altro, quello a bordo del quale sono poi stati trovati gli odierni imputati, è rimasto fermo, per poi riprendere la navigazione alle ore 17:20 in allontanamento dalle coste nazionali.

Tra le ore 18:30 e le ore 18:50 si è perfezionata l’operazione di “aggancio tra il Guardacoste della G.d.F. e il motopeschereccio occupato dagli imputati: il Comandante del Guardacoste ha intimato l’alt al peschereccio in quanto privo di bandiera o di altro segno identificativo (in tal caso l’art. 111 della Convenzione O.N.U. di Montego Bay del 10.12.1982, ratificata dall’Italia con legge 689/1984, accorda il “diritto di visita” allo Stato territoriale); l’equipaggio del Motopeschereccio “sconosciuto” sulle prime non ha ottemperato all’ordine, poi, anche per l’intervento di supporto di un secondo Guardacoste della G.d.F., ha fermato i motori consentendo al personale di P.G. di salire a bordo e di rinvenirvi gli undici imputati nominati in epigrafe.

È evidente, dunque, la responsabilità degli imputati per aver compiuto un’attività diretta a favorire l’ingresso di stranieri nel territorio dello Stato italiano in violazione del D.Lgs. 286/1998. Per come si e svolta, infatti, l’operazione di P.G. del 26 agosto u.s., è indubbio il collegamento tra il trasbordo di extracomunitari dal primo al secondo motopeschereccio e il ruolo di coloro che sono stati trovati a bordo della prima imbarcazione, che dopo il trasbordo si è diretta in direzione opposta rispetto alle coste crotonesi. Non si può, dunque, non presumere che gli undici imputati abbiano diretto ed eseguito quel trasbordo perseguendo un interesse diverso da quello dei 353 clandestini il cui unico scopo era approdare in Italia. Ciò si evince anche dalle condizioni del peschereccio occupato dagli undici imputati così come accertate in sede di perquisizione dalla P.G.: a bordo dell’imbarcazione vi era attrezzatura da pesca ormai da tempo inutilizzata, mentre i locali sottocoperta erano sgomberati da ogni oggetto superfluo e presentavano discrete quantità di rifiuti organici e inorganici testimonianti la recente presenza a bordo di un gran numero di persone[2]. Quel motopeschereccio, dunque, presumibilmente denominato Cemil Pamuk (come da insegna abilmente occultata e rinvenuta in controplancia dalla P.G., era senz’altro destinato al trasporto e al trasbordo di extracomunitari e non alla “siologica” attività di pesca.

Il reato commesso dagli imputati deve poi ritenersi aggravato sotto un triplice prolo (cfr. terzo comma dell’art.12 D.Lgd.. 286/98):

(a) perché è stato commesso da più di tre persone (undici, per l’esattezza):

(b) perché riguarda l’ingresso di più di cinque persone (ben 353...);

(c) perché è stato realizzato a fine di lucro, in quanto, a prescindere dalla somma rinvenuta a bordo del motopeschereccio (479.750.7000 in valuta turca[3]) sta di fatto che almeno due dei cittadini extracomunitari trasportati hanno affermato di aver pagato una congrua somma di danaro – dai 2000 ai 2500 dollari americani – per raggiungere l’Italia[4].

Alla dichiarazione di colpevolezza degli imputati non ostano le due principali argomentazioni difensive sollevate nel corso del processo. In particolare:

1.Quanto alle presunte violazioni del diritto internazionale poste in essere dalla P.G. operante, esse attengono alla legittimità dell’arresto del 27 agosto 2001, sulla quale questo Tribunale ha già provveduto con l’ordinanza di convalida del 29 agosto 2001, impugnabile esclusivamente attraverso un ricorso per Cassazione In ogni caso, va osservato che l’assenza di immatricolazione e di bandiera del motopeschereccio “visitato” dalla G.d.F. e gli univoci elementi già evidenziati che potevano indurre la P.G. a sospettare il coinvolgimento dell’imbarcazione in un’attività criminosa rendono certamente applicabile al caso di specie il già menzionato art. 110 della Convenzione di Montego Bay[5]. Né può parlarsi di una carenza di giurisdizione delle Stato italiano, atteso che l’evento consequenziale alla condotta incriminata, costituito dall’ingresso dei clandestini nelle nostre acque territoriali, si è svolta nel territorio italiano, sicché gli imputati, ai sensi dei primo e secondo comma dell’art.6 c.p., possono essere puniti seconde la legge italiana.

2. In sede di udienza di convalida praticamente tutti gli imputati hanno agitato questioni umanitarie sostenendo di essersi adoperati per salvare i 353 compagni da un sicuro naufragio in acque internazionali. L’argomentazione richiama indubbiamente la situazione scriminante dello “stato di necessità” di cui all’art.54 c.p., che in teoria può invocarsi anche quando si tratti di salvare non se ma altri dal pericolo – inevitabile e non volontariamente causato – di un danno grave alla persona. Non può invece rilevare il seconde comma dell’art.12 D.Lgs.286/98 (che scrimina le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti di stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio delle Stato) in quanto, come è ovvio, sia il presunte soccorso che i presunti bisognosi non sono collegabili con il territorio italiano, essendo il tutto avventato in acque internazionali.

Orbene, per scardinare l’argomentazione degli imputati basterebbe un’elementare osservazione: sc davvero essi hanno agito per salvare i compagni da un naufragio, come mai li hanno poi abbandonati al loro destino, trasbordandoli su un’altra imbarcazione in pieno mare aperto anziché condurli in un porto sicuro?

Ma c’è di più. C’è che gli imputati avrebbero dovrete spiegare con precisione le circostanze e il contesto in cui sarebbe avvenuto il naufragio di cui hanno parlato.

Non è, cioè, consentito agli imputati semplicemente prospettare una situazione scriminante senza allegare gli elementi di fatto che possano indurre queste Collegio a ritenere certa (o anche ragionevolmente dubbia, ex art.530 comma 3 c.p.p.) quella situazione per poterli mandare assolti perché il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. È, del resto, la prevalente giurisprudenza (cfr. Cass. Pen., sez. III, 1.10.1997, Guerra; Id., sez. IV, 2.10.1987, Gatta) a ritenere configurabile a carico dell’imputato, proprio in tema di cause di non punibilità e di giustificazione, se non un onere probatorio modellato sui principi dei processo civile, almeno l’onere di allegare e di indicare al giudice, proprio per controdedurre all’accusa, gli elementi necessari a fondare l’esonero di responsabilità. A fortiori, tale onere di allegazione si impone nell’attuale processo penale che si configura e si vuole configurare sempre più (cfr. le recenti riforme in tema di “giusto processo” e di indagini difensive) come un processo di parti. Non avendo, allora, in questo processo gli imputati adempiuto all’onere di allegazione, questo Collegio non ritiene degna di considerazioni l’invocazione dello stato di necessità.

Affermata, dunque, senza dubbio la responsabilità penale di tutti gli imputati per il reato ascritto, questo Collegio ritiene giusto irrogate il massimo della pena edittale previsto per l’ipotesi aggravata di cui al terzo comma dell’art.12 D.l.gs. 286/98. Le ragioni di tale rigore sanzionatorio sono molteplici:

1) le modalità particolarmente odiose e riprovevoli in cui si e svolta l’azione delittuosa (cfr. n.1. comma l, art.133 c.p.). Gli imputati, infatti, hanno trasportato a bordo del motopeschereccio Cemil Pamuk 353 sventurati rinchiudendoli in spazi angusti, costringendoli a soddisfare in tali ristrettezze le proprie esigenze quotidiane (nutritive, fisiologiche, ecc.), imponendo loro, insomma, stenti e privazioni intollerabili;

2) la gravità del pericolo cagionato alle persone offese (cfr. n.2,. comma 1, art. 133 c.p.). I 353 clandestini, infatti. sono stati costretti ad un frettoloso trasbordo in alto mare, caricati su un’imbarcazione, spediti verso il territorio italiano in violazione dette norme del testo unico sull’immigrazione, e quindi destinati alla clandestinità e alla riespulsione verso il territorio di provenienza;

3) la condotta contemporanea al reato (cfr. n.3, comma 2, art. 133 c.p.). Come si è già detto, gli imputati non hanno collaborato con le autorità di P.G. al momento del primo “contatto” con i guardacoste della G.d.F., inducendosi a buoni propositi soltanto quando la situazione stava volgendosi a loro svantaggio;

4) la condotta susseguente al reato (cfr. n.3, comma 2, art. 133 c.p.). Il comportamento processuale degli imputati, infatti, è stato tutt’altro che collaborativo, essendosi tutto improntato all’invocazione dello stato di necessità, anzi, per come detto, alla sua mera prospettazione;

5) la ricorrenza di ben tre circostanze aggravanti (il fine di lucro, il numero dei soggetti attivi e dei soggetti passivi) che innalza definitivamente la soglia della pena irroganda, da commisurarsi al terzo comma dell’art.12 cit. che considera in via alternativa delle ipotesi che nel caso di specie invece sono cumulative.

Pertanto:

– le ipotesi aggravate del citato terzo comma prevalgono, nel giudizio di bilanciamento, sulle attenuanti generiche (“delle quali gli imputati, tutti incensurati ad eccezione di P. N., appaiono meritevoli);

– nell’ambito del citato terzo comma deve essere inflitto il massimo della pena edittale, vale a dire dodici anni di reclusione e lire 10.590.000.000 (pari a lire 30.000 moltiplicate per i 353 stranieri di cui è stato favorito l’ingresso);

– per effetto della riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato (ex art. 442, 2° comma, c.p.p.) la pena finale è pari a 8 anni di reclusione e lire 7.060.000 di multa per ciascuno degli imputati;

– alla condanna conseguono le determinazioni in tema di spese processuali e di mantenimento custodiale c di consca previste dagli articoli 535, 2°e 3°co., c.p.p., e 12, comma 4, D.Lgs.286/98.

P.Q.M.

Visti gli artt. 438 e ss., 55., 533 e 535 c.p.p., dichiara tutti gli imputati colpevoli del reato loro ascritto, e, concesse a tutti le attenuanti generiche, ritenute le stesse subvalenti rispetto alle contestate aggravanti, operata la riduzione per il rito, li condanna alla pena di anni otto di reclusione e di lire 7.060.000 .000 di multa ciascuno.

Condanna tutti gli imputati in solido al pagamento delle spese processuali ed al pagamento delle spese di mantenimento in carcere.

Dispone la consca di quanto in sequestro, autorizzando sin d’ora le autorità competenti ad ogni intervento relativo alla messa in sicurezza ed eventuale destinazione dei natanti.

Motivazione riservata.

Crotone, 12 settembre 2001



[1]Cfr. “relazione concernente l’operazione aeronavale condotta in data 26/27 agosto 2001 al largo delle coste calabresi” formata dal magg. Amedeo Antonucci del Comando Stazione Navale di manovra della G.d.F. di Taranto.

[2] Cfr. verbale di perquisizione natante e sequestro del 27.8.01.

[3] Cfr. pag. 2 del succitato verbale di perquisizione.

[4] Cfr. verbali di s.i.t. rese da S. G. e A. A. il 16.8.01 alla G.d.F. di Crotone.

[5] Cfr. relazione del 5.9.01 concernente le norme di diritto internazionale applicate durante l’operazione aeronavale condotta in data 26/27 agosto 2001 al largo delle coste calabresi del Mar Ionio firmata dal magg. Amedeo Antonucci del Comando Stazione Navale di manovra della G.d.F. di Taranto