A. Giurisdizione italiana
26. Sentenza del Tribunale di Crotone del 12 settembre 2001, n. 1118
27. Sentenza del Tribunale di Lecce dell’11 gennaio 2012, n. 20
28. Sentenza della Corte di Cassazione del 1° febbraio 2013, n. 9816
29. Ordinanza di convalida del fermo e di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere del Tribunale di Catania del 16 settembre 2013 [Estratti]
30. Ordinanza di convalida di fermo e di contestuale emissione di ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Reggio Calabria del 18 ottobre 2013 [Estratti]
31. Sentenza del Tribunale di Catania del 20 febbraio 2014, n. 1670
32. Sentenza della Corte di Cassazione del 28 febbraio 2014, n. 720
33. Sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 16 maggio 2014, n. 223
34. Sentenza della Corte di Cassazione del 23 maggio 2014, n. 36052
35. Sentenza della Corte di Cassazione del 10 dicembre 2014, n. 3345
35. Sentenza della Corte di Cassazione del 10 dicembre 2014, n. 3345
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIEFFI Severo Presidente
Dott. CAIAZZO Luigi Consigliere
Dott. TARDIO Angela Consigliere
Dott. ROCCHI Giacomo rel. Consigliere
Dott. BONI Monica Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANIA;
nei confronti di:
R.H.H. nato OMISSIS;
avverso l’ordinanza n. 1105/2014 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del 09/06/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Paolo Canevelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Salvatore Sterlino.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9/6/2014, il Tribunale di Catania, provvedendo sulla richiesta di riesame proposta da R.H.H. avverso quella del G.I.P. dello stesso Tribunale di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per i reati di naufragio (capo A), omicidio volontario plurimo (capo B) e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (capo C), annullava l’ordinanza impugnata quanto al reato di naufragio, riqualificava il delitto di omicidio volontario come reato di cui all’art. 586 c.p., e confermava nel resto il provvedimento.
Secondo l’imputazione, R., comandante di un’imbarcazione su cui viaggiavano alcuni migranti, naufragata con la morte di alcuni di loro, avrebbe deliberatamente manomesso la pompa di sentina del motore, condotta cui era seguito il naufragio. La condotta sarebbe stata posta in essere al fine di sollecitare l’intervento delle navi di soccorso.
Secondo il Tribunale non esisteva la gravità indiziaria in relazione all’opera di manomissione della pompa di sentina, fondandosi il ragionamento accusatorio solo sulle dichiarazione rese da quattro migranti, che avevano attestato che il comandante era sceso nella stiva della nave poco prima dell’inizio dell’allagamento e che tale circostanza era cronologicamente coincidente con l’avvistamento di due navi (che lo stesso comandante aveva erroneamente creduto trattarsi di navi militari italiane).
Il Tribunale rilevava che altri quattro migranti, anch’essi sentiti nell’incidente probatorio – come quelli valorizzati dall’ordinanza cautelare – avevano reso dichiarazioni liberatorie per il comandante; inoltre nessuno dei testimoni aveva personalmente visto il comandante manomettere il motore, nonostante, in quel momento, nella stiva della nave fossero ancora stipati moltissimi passeggeri (usciti dalla stiva quando essa aveva iniziato ad allagarsi): secondo il Tribunale, era significativo che nessuno avesse visto l’azione del comandante; ancora, le dichiarazioni accusatorie inizialmente rese avevano perso parte della valenza investigativa nell’incidente probatorio: in particolare, la discesa nella stiva era stata più volte ripetuta dal comandante e dall’equipaggio nel corso del viaggio, al fine di controllare il motore; non vi era certezza sulla stretta connessione cronologica tra l’avvistamento delle navi credute italiane e il successivo allagamento, né sulla rapida successione tra discesa nella stiva del capitano e inizio dell’allagamento della stiva; non vi era, poi, ragione di ritenere inattendibili – come sosteneva la pubblica accusa – i migranti che avevano reso dichiarazioni di contenuto differente: ad esempio, il teste K. aveva riferito che la pompa di sentina era stata calpestata e rotta quando coloro che erano nella stiva, avuto notizia della presenza delle navi, si erano riversati sul ponte tutti insieme, e aveva aggiunto che solo in quel momento il comandante era sceso nella stiva per cercare inutilmente di riparare il danno; analoghe dichiarazioni aveva reso il teste M., mentre D., che aveva assistito all’inizio dell’allagamento nella stiva, non aveva visto alcuna azione da parte del comandante.
Il Tribunale aggiungeva un ragionamento logico: non era affatto necessario affondare la nave per ottenere i soccorsi, che il comandante aveva già chiamato via radio in precedenza, atteso che essi sarebbero stati ugualmente forniti.
Mancando, quindi, gravi indizi sul volontario sabotaggio della nave da parte del comandante e dell’equipaggio, la morte dei 17 migranti annegati doveva essere qualificata ai sensi dell’art. 586 c.p., atteso che l’evento era conseguenza non voluta dall’indagato dell’attività di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, posta in essere, per di più, con una condotta imprudente e negligente (la nave era stracolma di ben 234 migranti, era inadeguata e priva di ogni sistema di sicurezza).
Il Tribunale confermava la sussistenza delle esigenze cautelari e la misura adottata dal G.I.P.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La qualificazione giuridica adottata dal Tribunale del riesame appariva errata: in effetti, la descrizione delle caratteristiche della nave e del numero di passeggeri aveva indotto il Tribunale a ritenere prevedibile e possibile il naufragio dell’imbarcazione e la conseguente morte dei migranti; ciò avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad ipotizzare il reato di naufragio colposo ex artt. 428 e 449 c.p.p., e, quanto alla morte dei migranti, il delitto di omicidio colposo plurimo ex art. 589 c.p..
Ma ciò appariva incompatibile con la qualificazione attribuita ex artt. 110 e 586 c.p., reato che presuppone un delitto doloso; il Tribunale lo individua in quello di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3, ma lo stesso Tribunale sembra dubitare del nesso di causalità tra tale condotta e la morte dei migranti, interrotto dalla causalità del naufragio o dalla presenza di colpa del soggetto.
In realtà, secondo il P.M., il naufragio deve ritenersi doloso, poiché le caratteristiche evidenziate rendeva non solo possibile, ma altamente probabile il disastro avvenuto: il P.M. ricorrente ricorda che l’indagato aveva ammesso nell’interrogatorio di non avere mai condotto una nave.
Di conseguenza sussisteva il dolo eventuale sia quanto al naufragio sia quanto alla conseguente morte dei migranti, anche accedendo alla versione, ritenuta attendibile dal Tribunale, della rottura della pompa di sentina conseguente ad una rottura dovuta alla calca delle persone che uscivano dalla stiva al ponte; del resto, anche tale evento era del tutto prevedibile, se si pensa che lo stesso indagato aveva riferito che una donna si era seduta sulla pompa, rompendola.
Con un secondo motivo, il ricorrente deduce mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza della giurisdizione dell’A.G. italiana per i reati di naufragio e omicidio, commessi in acque internazionali, più volte ribadita da questa Corte.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata nella parte in cui aveva annullato quella del G.I.P. e aveva riqualificato il reato di omicidio ai sensi dell’art. 586 c.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Si deve preliminarmente affermare la giurisdizione dell’A.G. italiana per tutti i reati contestati.
Il Tribunale del Riesame ha già affermato la sussistenza della giurisdizione con riguardo al delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
Questa Corte ha già affrontato la questione della giurisdizione con riferimento all’ipotesi in cui la condotta illecita dispiegata dalla c.d. nave madre che salpi dalle coste dell’Africa con a bordo gli immigrati si esaurisca nelle acque extraterritoriali, mentre le condotte terminali dell’azione criminosa conducente alla realizzazione del risultato (sbarco dei clandestini sul nostro territorio) siano di fatto riportabili all’attività lecita di navi intervenute doverosamente a soccorso dei naufraghi: si è osservato che “l’ultimo tratto della condotta altro non rappresenta che un tassello essenziale e pianificato di una concatenazione articolata di atti che non può essere interrotta o spezzata nella sua continuità, per la semplice ragione che l’intervento di soccorso in mare non è un fatto imprevedibile, che possa interrompere la serialità causale, ma è un fatto non solo previsto ma voluto e addirittura provocato.
In buona sostanza, come anche gli ultimi accadimenti hanno consentito di accertare, la cinica azione di abbandono in acque extraterritoriali dei disperati è destinata proprio a produrre la situazione di necessità, atta a stimolare l’intervento ad adiuvandum che conduca all’approdo i clandestini e quindi al raggiungimento dell’obiettivo dell’associazione che mira ovviamente ad assicurare lo sbarco (il risultato), onde perpetuare la continuità dell’intrapresa e quindi la lucrosa fonte di guadagno. È bene non dimenticare che in tali evenienze l’intervento di soccorso è doveroso, ai sensi delle Convenzioni internazionali sul diritto del mare (Convenzione di Amburgo del 27.4.1979, ratificata con L. n. 147 del 1989, e relativo regolamento D.P.R. n. 662 del 1984, ed art. 98, della Convenzione di Montego Bay), anche una volta avuto contezza dell’illiceità dell’immigrazione. L’azione di salvataggio dunque non può essere considerata isolatamente, rispetto alla condotta pregressa che volutamente determinò lo stato di necessità, proprio perché trattasi di condizione di pericolo causata volontariamente dai trafficanti, che si ricollega (ferma restando ovviamente la non punibilità dei soccorritori, obbligati ad intervenire) in diretta derivazione causale all’azione criminale di abbandonare in mare di uomini in attesa dei soccorsi, nella ragionevole speranza che siano condotti sulla sponda di terra agognata sotto lo scudo dell’azione di salvataggio. La condotta dei trafficanti non può non essere valutata nella sua unitarietà, senza frammentazioni e si deve considerare mirata ad un risultato che viene raggiunto con la provocazione e lo sfruttamento di uno stato di necessità. La volontà di operare in tale senso anima i trafficanti fin dal momento in cui vengono abbandonate le coste africane in vista dell’approdo in terra siciliana, senza soluzione di continuità, ancorché l’ultimo tratto del viaggio sia apparentemente riportabile all’operazione di soccorso, di fatto artatamente stimolato a seguito della messa in condizione di grave pericolo dei soggetti, strumentalmente sfruttata.
La condotta posta in essere in acque extraterritoriali si lega idealmente a quella da consumarsi in acque territoriali, dove l’azione dei soccorritori nella parte finale della concatenazione causale può definirsi l’azione di un autore mediato, costretto ad intervenire per scongiurare un male più grave (morte dei clandestini), che così operando di fatto viene a realizzare quel risultato (ingresso di clandestini nel nostro paese) che la previsione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, intende scongiurare.
Il nesso di causalità non può dirsi interrotto dal fattore sopravvenuto (intervento dei soccorritori) inseritosi nel processo causale produttivo dell’evento poiché non si ha riguardo ad evento anomalo, imprevedibile o eccezionale, ma fattore messo in conto dai trafficanti per sfruttarlo a proprio favore e provocato”; quindi “l’azione dei soccorritori (che di fatto consente ai migranti di giungere nel nostro territorio) è da ritenere ai sensi dell’art. 54 c.p., comma 3, in termini di azione dell’autore mediato, operante in ossequio alle leggi del mare, in uno stato di necessità provocato e strumentalizzato dai trafficanti e quindi a loro del tutto riconducibile e quindi sanzionabile nel nostro Stato, ancorché materialmente questi abbiano operato solo in ambito extraterritoriale”.
La fattispecie in quella pronuncia giudicata era analoga alla presente, atteso che – a prescindere dal naufragio della nave successivamente intervenuto – l’indagato aveva già chiamato i soccorsi via radio, tentando di sollecitare l’intervento dei soccorritori sulla base di un pericolo che, in quel momento, non sussisteva.
La giurisdizione dell’A.G. italiana sussiste anche con riferimento agli ulteriori reati contestati, in forza della loro stretta connessione con quello di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, come si è visto parzialmente commesso in territorio italiano, sia pure per il tramite dell’intervento dei soccorritori (cfr. Sez. 1, n. 325 del 20/11/2001 – dep. 08/01/2002, Duka e altri, Rv. 220435).
2. Il P.M. ricorrente non insiste – almeno in questa sede – sulla ricostruzione delle cause del naufragio individuate nell’ordinanza del G.I.P.: in particolare, l’analisi attenta e completa compiuta dal Tribunale in ordine alla mancanza di indizi gravi di una manomissione volontaria da parte di R., comandante della nave, della pompa di sentina non viene contestata dal P.M. (forse perché consapevole che una contestazione del genere avrebbe reso il ricorso inammissibile).
Tuttavia il P.M. ricorrente censura l’annullamento in toto dell’ordinanza impugnata con riferimento al delitto di naufragio, sottolineando che la stessa motivazione adottata dal Tribunale permette di evincere quanto meno il delitto di naufragio colposo; contesta, inoltre, la logicità dell’argomentazione del Tribunale che, in realtà, presenterebbe l’evento naufragio come perfettamente prevedibile e, quindi, attribuibile a titolo di dolo eventuale, così come la conseguente morte dei passeggeri.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Effettivamente il Tribunale non sembra avere preso in considerazione l’ipotesi di riqualificare il delitto di naufragio come naufragio colposo ai sensi dell’art. 449 c.p., commi 1 e 2: delitto che consente anch’esso l’adozione di misure cautelari personali.
In effetti, la descrizione che l’ordinanza fornisce delle condizioni della nave, del numero di passeggeri e della mancanza di ogni esperienza di comando di navi impone una valutazione della condotta e dell’evento anche sotto il profilo della colpa, pur escludendo – come ha fatto il Tribunale – la manomissione volontaria della pompa di sentina da parte del ricorrente.
Il Tribunale, invece, motiva adeguatamente sull’assenza di dolo, anche eventuale, con riferimento all’evento – naufragio, ritenendolo oggettivamente prevedibile, ma non previsto né tanto meno voluto ed accettato dal ricorrente, anche sulla considerazione logica che l’evento lo avrebbe coinvolto personalmente, mettendo in pericolo la sua vita.
Il Giudice di rinvio valuterà, quindi, la sussistenza degli estremi del delitto di naufragio colposo ex artt. 428 e 449 c.p., nella condotta del ricorrente.
3. Risulta, al contrario, convincente la motivazione dell’ordinanza impugnata per la riqualificazione del delitto di omicidio volontario come quello di morte come conseguenza di altro delitto ex art. 586 c.p..
In effetti, il quadro proposto corrisponde pienamente alla struttura del delitto in questione, che presuppone la consumazione di un delitto doloso, il nesso di causalità tra tale delitto e la morte di una o più persone e la sussistenza di una colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale e con prevedibilità ed evitabilità dell’evento, da valutarsi alla stregua dell’agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall’agente reale (Sez. U, n. 22676 del 22/01/2009 – dep. 29/05/2009, Ronci, Rv. 243381).
Il Tribunale, quindi, addebita al ricorrente un comportamento gravemente colposo, che non si limita allo specifico episodio che aveva determinato il naufragio della nave (la rottura della pompa di sentina) ma concerne tutte le circostanze della navigazione sopra evidenziate: circostanze che rendevano prevedibile ed evitabile l’evento poi avvenuto; non solo: lo rendevano prevedibile anche per motivi diversi che sarebbero potuti sopravvenire.
Il nesso di causalità tra delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e morte di alcuni dei migranti si ricava, poi, da un ragionamento logico (se quell’imbarcazione non avesse portato i migranti al largo verso la Sicilia la morte non sarebbe avvenuta), ma trova un riscontro anche normativo nella espressa previsione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3, lett. b), che contempla il caso in cui la persona trasportata è stata sottoposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso illegale.
Non pare, quindi, che la motivazione dell’ordinanza sia manifestamente illogica, come ritiene il P.M. ricorrente: il Tribunale del riesame coerentemente si mantiene in una valutazione della condotta di R. come colposa, ritenendo oggettivamente prevedibile ed evitabile quanto avvenuto, ma non previsto né accettato né voluto dal ricorrente; così argomentando, inserisce armoniosamente nel disegno complessivo il delitto di cui all’art. 586 c.p..
Né l’analisi di questa Corte può spingersi oltre, perché finirebbe per sovrapporre la propria valutazione in fatto a quella del giudice del merito.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al delitto di naufragio di cui al capo A e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catania.
Rigetta nel resto il ricorso.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2015
33. Sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 16 maggio 2014, n. 223
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE GIP – GUP
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Cinzia Barillà, all’udienza del 16.5.2014, a seguito di ammissione al rito abbreviato, ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
1. H.C.M.(le cui generalità sono state rettificate in E.M.A.E.H. come da copia del passaporto in atti), nato OMISSIS e ivi residente
– detenuto per questa causa – presente
difeso di fiducia dall’Avvocato Girolamo Albanese del foro;
2. S.E., nato OMISSIS e residente a OMISSIS
– detenuto per questa causa – presente
difeso di fiducia dall’Avv. Rosario Maria GIUFFRÈ del Foro di Reggio Calabria;
3. A.A.A., nato OMISSIS e ivi residente
– detenuto per questa causa – presente
difeso di fiducia dall’Avv. Rosario Maria GIUFFRÈ del Foro di Reggio Calabria;
4. M.M. (le cui generalità sono state rettificate in M.A.H.M., nato OMISSIS (Egitto) e residente a OMISSIS
– detenuto per questa causa – presente
difeso di fiducia dall’Avv.to Girolamo ALBANESE del Foro di Reggio Calabria;
5. M.N.A.N.(le cui generalità sono state rettificate in M.A.M.N.), nato OMISSIS e residente a OMISSIS
– detenuto per questa causa – presente
difeso di fiducia dall’Avv. Rosario Maria GIUFFRÈ del Foro di Reggio Calabria
6. R.H.R.A.(le cui generalità sono state rettificate in H.R.A.R., nato OMISSIS e ivi residente
– detenuto per questa causa – presente
difeso di fiducia dall’avv.to Girolamo ALBANESE del Foro di Reggio Calabria
7. M.H.A.A.N., nato OMISSIS ed ivi residente
– detenuto per questa causa – presente;
difeso di fiducia dall’Avv. Eugenio NACCARATO del Foro di Cosenza
8. A.R., nato OMISSIS e residente a OMISSIS
– detenuto per questa causa – presente
difeso di fiducia dall’Avv. Eugenio NACCARATO del Foro di Cosenza
9. M.H.M.A.R., nato OMISSIS e residente a OMISSIS
– detenuto per questa causa – presente
difeso di fiducia dall’Avv. Eugenio NACCARATO del Foro di Cosenza
IMPUTATI
in ordine ai seguenti reati:
(a) del delitto p. e p. dall’art. 416, commi 1 e 6 c.p. e 111, comma 1, n. 4 c.p. perché, unitamente ad altri soggetti, in corso di identificazione, operanti sia in Italia, che in Siria ed in Egitto – nonché unitamente ai minori M.S.H.A.E., M.N., A.T.H., M.G. (per i quali si è proceduto separatamente nell’ambito del proc. pen. n. 263/13 R.G.N.R. mod. 21 pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria) – si associavano al fine di commettere più delitti di cui all’art. 12, commi 1, 3 lett. a), b) e d), 3 bis e 3 ter del D.lgs. n. 286 del 1998; in particolare, organizzavano stabilmente una struttura di persone, che, avvalendosi di mezzi di trasporto terreste e navale, con ripartizione di ruoli e compiti operavano per procurare l’accesso illegale di stranieri nel territorio italiano:
– alcuni con il compito di contattare persone interessate ad entrare illegalmente, via mare, in Italia, dietro il corrispettivo di un prezzo per il viaggio;
– altri, organizzando ed eseguendo, unitamente alle persone sopra generalizzate, in tutte le fasi, il successivo trasferimento verso l’Italia;
– utilizzando all’uopo una rete organizzativa costituita da mezzi di trasporto terrestri, per raggiungere la località di mare di partenza, e navali (imbarcazioni di vario tipo e grandezza), utilizzate per effettuare la traversata del mediterraneo in direzione della Calabria ed altre strutture idonee allo svolgimento dell’attività di trasporto;
– ed assumendo, le persone sopra generalizzate, il ruolo di scafisti addetti al governo di imbarcazioni utilizzate per il trasferimento in Italia degli immigrati clandestini; in particolare H.F., quale organizzatore ricoprendo il ruolo di comandante dell’imbarcazione sequestrata ed impartendo direttive operative agli altri scafisti quali partecipi
Con l’aggravante di cui all’art. 112 c.p. co. 1 n. 4) per aver commesso il delitto per il quale è previsto l’arresto in flagranza in unione con minori di anni 18.
Accertato in Reggio Calabria il 13.10.2013
(b) del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 112 comma 1 n. 4 c.p. e 12 co. 3 lett. a), b), c) e d), commi 3 bis e 3 ter D. Lgs. 28611998 perché, in concorso tra loro e con altri, in corso di identificazione ed in numero superiore a tre – nonché in concorso con i minori M.S.H.A.E, M.N., A.T.H., M.G. (per i quali si è proceduto separatamente nell’ambito del proc. pen. n. 263/13 R.G.N.R. mod. 21 pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria) – conducendo da una località dell’Egitto, verso il territorio dello Stato italiano, il convoglio costituito da un’imbarcazione principale (c.d. “nave madre”) e da un natante di dimensioni inferiori (c.d. “nave figlia”) inizialmente trainato attraverso il rimorchio della nave principale e successivamente utilizzato per abbandonare i migranti in mare – promuovevano, organizzavano ed effettuavano il trasporto, nonché ponevano in essere atti diretti a procurare l’ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato, in numero di 226, tutti cittadini siriani, privi di cittadinanza italiana e di titolo per risiedere permanentemente sul territorio nazionale.
Con le aggravanti:
di aver consentito l’ingresso di più di cinque persone;
di aver esposto le persone trasportate a pericolo per la vita o per l’incolumità;
di aver sottoposto le persone a trattamento inumano o degradante;
di aver commesso il fatto in numero di più di tre persone;
di aver commesso il fatto allo scopo di trarre profitto, anche indiretto.
Con l’ulteriore aggravante di cui all’art. 112 c.p. co. 1 n. 4), per aver commesso il delitto per il quale è previsto l’arresto in flagranza in unione con minori di anni 18.
Con la recidiva specifica ed infraquinquennale, ai sensi dell’art. 99 comma 3 c.p. per M.N.A.N. Accertato in Reggio Calabria il 13.10.2013
PERSONE OFFESE
• D.H. (nato a OMISSIS), cittadino siriano e profugo palestinese – numero passaporto P000197266, rilasciato dall’Autorità Siriana il 19 giugno 2013
• Y.M.(nato a OMISSIS), cittadino palestinese
• Yo.M.(nato a OMISSIS), cittadino palestinese
• A.B.M.D. (nato a OMISSIS), cittadino siriano
• H.H.K.H.S. (nato a OMISSIS)
• M.H.T. (nato a OMISSIS)
***
A seguito di decreto di giudizio immediato gli odierni imputati (tutti tranne F.H. alias F.) sceglievano di essere giudicati con rito a pena patteggiata ed in subordine con abbreviato.
Fissata l’udienza del 16 marzo 2014, alla presenza di due interpreti di lingua araba, il Giudice dava atto del dissenso alla richiesta di pena patteggiata formulate dal P. M., stante il divieto al c.d. patteggiamento allargato comminato dall’art. 444 comma 1 bis c.p.p. per queste ipotesi di reato.
Nella stessa udienza, tutti gli imputati presenti ed interpellati uno per uno, con l’ausilio degli interpreti, chiedevano di accedere alla richiesta subordinata di rito abbreviato. Il Giudice, ammesso il rito abbreviato, rinviava per esame imputati e discussione alle udienze del 2 maggio 2014 e 16 maggio 2014.
In data 2 maggio si sottoponeva ad esame l’imputato sub 1) e gli altri imputati chiedevano di rendere dichiarazioni spontanee in cui riportavano e facevano proprio il contenuto delle dichiarazioni del coimputato, che si era sottoposto ad esame, alle volte aggiungendo delle “scuse” o altre “affermazioni” a discolpa del predetto tenore, ricordando la propria condizione di soggetti lontani dai familiari e detenuti in altro Stato.
Il P.M. produceva sentenza della Cassazione n. 729 del 2014 (in tema di giurisdizione dello Stato italiano in situazione analoga) e concludeva per la condanna di tutti gli imputati alla pena di anni sei di reclusione ed euro 6.000.000,00 di multa.
Alla successive ed odierna udienza concludevano i difensori che hanno chiesto l’assoluzione per il capo A perché il fatto non sussiste e l’assoluzione per il capo B perché il fatto non costituisce reato, invocando sostanzialmente la scriminante dello stato di necessità, in subordine l’applicazione di pene più gradate ed il riconoscimento delle attenunati generiche e per l’imputato sub 1) l’attenuante della collaborazione.
All’esito della camerca di consiglio il processo si è concluso in pari data, con lettura del dispositivo data agli imputati alla presenza delle parti e dell’interprete, presente nel corso di tutti il processo.
***
Ciò posto, prima di andare a vedere levoluzione del processo assunta nel corso del celebrato rito abbreviato è utile ricostruire la vicenda dal punto di vista cronologico con le dinamiche dell’arresto e della successiva convalida.
Va precisato che la questione della giurisdizione dello Stato italiano, già risolta in sede di convalida, non solo non è stata oggetto di revisione critica in sede processuale, non essendo stata formulata alcuna eccezione da parte delle Difese, ma risulta confermata, oltre che nel giudizio in corso, in altra decisione della Suprema Corte (prodotta in atti dal P.M. all’udienza del 2 maggio 2014 n. 720 del 2014, che in caso analogo di avvistamento del convoglio in acque internazionali ha ritenuto la giurisdizione dello Stato Italiano in diverso avviso rispetto alla decisione del Tribunale del Riesame di Catania, riformandola sul punto, che aveva annullato la misura cautelare applicate dal Gip di Catania per ritenuta mancanza di giurisdizione (sentenza del 28.2.2014 depositata il 27 marzo 2014).
Sul punto per la specifica ricostruzione normativa e per le prime dinamiche sui fatti oggetto del processo è utile riportare e richiamare l’ordinanza cautelare già resa a carico degli odierni imputati, pure tradotta in lingua araba (con traduzione in atti):
I fatti per cui è procedimento si inquadrano nel triste e penoso fenomeno, di drammatica attualità che ha coinvolto lo sbarco di numerosi migranti che, dalle coste del nord Africa approdano fino alle coste italiane, in particolare quelle del versante jonico calabrese e siciliano, attraverso imbarcazioni di fortuna ed assolutamente inadeguate alla navigazione, approntate e gestite da organizzazioni criminali transnazionali che, lucrando sistematicamente sul traffico di esseri umani in fuga dai propri Paesi d’origine – sconvolti dalle guerre e dal rischio di persecuzioni politiche ed etniche – non lesinano di mettere a repentaglio le vite di migliaia di profughi e di porre in essere condotte non altrimenti qualificabili se non in termini di disumanità. La frequenza di tale fenomeno, la circostanza che i trasporti avvengano spesso in condizioni disumane e letteralmente lesive della dignità e dei diritti fondamentali della persona, nonché i recenti naufragi verificatisi a largo delle coste italiane, esitate in vere e proprie stragi, hanno reso necessario l’avvio di un più intenso monitoraggio delle coste nazionali, al fine, per un verso, di prestare tempestivo soccorso ai migranti e scongiurare pericoli per la loro incolumità, e peraltro di attuare un efficace contrasto alla criminalità organizzata dedita allo sfruttamento del traffico clandestino di essere umani.
In particolare, l’origine della vicenda sottoposta al vaglio di questo Giudice, si trae dettagliatamente ed agevolmente dalla lettura dell’informativa della Guardia di Finanza – Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia n. 0284585/13 del 15 ottobre 2013 – Ufficio Comando Sezione Operazioni (con All.) che qui di seguito si riporta:
“Si premette che questo Reparto Operativo Aeronavale, competente per le operazioni aeronavali della Guardia di Finanza nella Regione Calabria, con attività info-investigativa segnalava con messaggio n. 3443/R in data 03/10/2013 (All. 1) un possibile traffico di esseri umani provenienti verosimilmente dall’Egitto, i quali dopo circa 8/9 giorni di navigazione sarebbero giunti sulle coste ioniche italiane. Tale notizia derivante dalla pregressa attività info-investigativa, trovava conferma nel messaggio n. 191/S in data 11/10/2013 del Comando Generale della Guardia di Finanza (All. 2), con il quale veniva comunicata da fonte istituzionale esterna al Corpo, la medesima circostanza, nei tempi e nei modi.
In particolare l’attività illecita ha il seguente modus operandi come rilevato negli ultimi mesi verso le coste della Sicilia e della Calabria (vds. Relazione dell’Agenzia Frontex in All. 3)
(a) dai luoghi di partenza si muovono due imbarcazioni, delle quali una più grande con funzione di “nave madre”, destinata quindi al trasporto iniziale dei migranti e degli scafisti componenti l’equipaggio e facenti parte dell’organizzazione criminale, ed una più piccola vuota, trainata dal peschereccio;
(b) sembra risultare che i pescherecci “nave madre” non espongano alcuna bandiera né segni distintivi del nominativo/compartimento di iscrizione, tali da far comprendere la vera nazionalità posseduta;
(c) ad una distanza di 100/150 miglia dalle coste nazionali italiane, quindi in acque internazionali, i migranti sono costretti a trasbordare dal peschereccio sull’imbarcazione più piccola (si tratta di un’imbarcazione a perdere, in precario stato d’uso), anche navigazione durante, esposti pertanto a grave pericolo per la propria incolumità;
(d) terminato il trasbordo, l’imbarcazione più piccola viene diretta verso le coste nazionali, verosimilmente condotta da migranti a ciò obbligati e probabilmente privi delle conoscenze minime per una conduzione della navigazione in sicurezza ed in mare aperto:
(e) il peschereccio “nave madre”, successivamente, inverte la rotta e si allontana per fare rientro nei luoghi di partenza, assicurando così l’impunità ai facilitatori;
(f) le unità aeronavali della Guardia di Finanza, della Guardia Costiera e del dispositivo dell’Agenzia Frontex, quando entrano in contatto ottico con l’imbarcazione più piccola, devono valutarne le condizioni di sicurezza, in quanto il sovraccarico umano e l’incapacità nautica di conduzione espongono i migranti a serio ed immediato pericolo di vita.
Alla luce di quanto precede, veniva pianificato un dispositivo di contrasto composto da mezzi aeronavali di questo Reparto, dei Gruppi Aeronavali di Taranto e Messina e del Gruppo Esplorazione Aeromarittima di Pratica di Mare, questi ultimi competenti e responsabili della direzione e della gestione delle operazioni in acque internazionali.
Alle ore 14.45 del 12 Ottobre 2013, un aereo portoghese impiegato nell’ambito dell’operazione congiunta internazionale promossa dall’Agenzia Europea Frontex per il contrasto ai flussi migratori clandestini e diretti verso le coste calabre e siciliane, avvistava, a circa 240 miglia a sud-est di Capo Spartivento, un convoglio costituito da un’imbarcazione con a traino un altro natante di dimensioni inferiori, avente rotta 300° e quindi diretta verso le coste italiane, sospettata di trasportare migranti irregolari.
Il convoglio, pertanto, veniva continuamente monitorato dall’aereo portoghese sino alle ore 17:30, il quale comunicava l’ultima posizione Lat. 34°41 N Long. 019° 00’ E, ad una distanza di 250 miglia per 141° da Capo Spartivento. Successivamente il velivolo atterrava per termine autonomia.
Sempre lo stesso aereo, alle 21.00 circa, decollava nuovamente da Sigonella. e dopo aver effettuato uno stimato all’interno dell’area dove presumibilmente si sarebbero potuti trovare i due natanti, rispetto alla posizione precedente, alle 22.40 li avvistava nuovamente, in posizione Lat. 34°50’N Long. 018° 23’ E, ad una distanza di 214 miglia per 147° da Capo Spartivento. Tenuto conto delle elevatissime capacità di scoperta radar e delle sofisticate apparecchiature in dotazione al velivolo, considerato che nella stessa zona non vi erano natanti aventi le medesime caratteristiche, si può affermare che le due imbarcazioni sono inequivocabilmente le stesse avvistale e monitorate costantemente dalle ore 14.45 alle ore 17.30.
Alle ore 23:25 il velivolo portoghese comunicava che, in posizione Lat. 34°53’N Long. 018°18’ E ad una distanza di 214 miglia per 149° da Capo Spartivento il convoglio si era fermato e che i due natanti si erano affiancati.
Da quel momento iniziava il trasbordo dei migranti, dall’imbarcazione cosiddetta “madre” di più grandi dimensioni, a quella più piccola in precedenza rimorchiata come evidenziato dal filmato eseguito dall’unità aerea.
Alle ore 23:54 i due natanti, al termine del trasbordo, si dividevano, procedendo, come segue: la nave madre con rotta 180° (verso sud), mentre la nave figlia con rotta 310°, diretta verso le coste italiane.
Dei fatti, il Col. A.M., Comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia notiziava il Dr. P.S., Sostituto Procuratore della D.D.A. di Reggio Calabria.
Il Comandante del Gruppo Aeronavale di Taranto, Col. A.A., ordinava al Pattugliatore P.03 Denaro di dirigere sulla nave madre, mentre il PV.9 Cinus del Gruppo Aeronavale di Messina ed il G.111 Mazzarella di questo Reparto Operativo Aeronavale venivano indirizzati alla volta del natante con i migranti a bordo.
Alle ore 3:10 del 13/10/2013, al fine di consentire senza soluzione di continuità, l’osservazione aerea dei due natanti, si levava in volo un velivolo della Guardia di Finanza, per l’occasione rischierato a Catania.
Nel frattempo, l’aereo portoghese prima di abbandonare la zona, comunicava le ultime posizioni dei due natanti:
– ore 4.20 la nave “madre” era in posizione Lat. 34°29’N Long. 017° 49’ E ad una distanza di 222 miglia per 158° da Capo Spartivento, con rotta 200° e velocità 9 nodi:
– ore 4.40 la nave “figlia” con i migranti a bordo Lat. 35°14’N Long. 017°53’ E ad una distanza di 183 miglia per 151° da Capo Spartivento, con rotta 300°/320° e velocità 6 nodi.
Dalle ore 7.10 il Pattugliatore P.03 Denaro acquisiva al radar i due natanti, continuando la sua rotta per intercettare la nave “madre”.
Alle ore 8:00 il Comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia, Col. A.M. contattava il Dr. N.G., Procuratore Aggiunto della D.D.A. di Reggio Calabria, con il quale concordava l’esecuzione dell’”inchiesta di bandiera” al fine di identificare 1’imbarcazione “madre” ed eventualmente, l’equipaggio della stessa.
Il Comandante del Gruppo Aeronavale di Taranto, pertanto, disponeva al Comandante del Pattugliatore P.03 Denaro, Cap. G.C., una volta raggiunta la nave “madre”, di eseguire l’inchiesta di bandiera e, se priva di nazionalità, di esercitare il c.d. diritto di visita.
Alle ore 10:15, in piene acque internazionali, nella posizione Lat.34°25’N– Long.016°52’E ad una distanza di 233 miglia per 180° da Capo Sparavento, il Comandante del Pattugliatore P.03 Denaro stabiliva il primo contatto visivo con il peschereccio, con scafo in ferro, di colore azzurro e sovrastrutture bianche, lungo circa 30 m, (figura 3) e, in conformità a quanto disposto dall’art. 110 (diritto di visita) della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e ratificata dall’Italia con Legge 689/1994, intimava l’”alt” con le modalità di rito.
Il Comandante del P.03 Denaro richiedeva in lingua inglese quale fosse la nazionalità d’appartenenza, non ottenendo alcuna risposta. Pertanto, veniva deciso di esercitare il c.d. diritto di visita, procedendo all’affiancamento ed al successivo abbordaggio che avveniva alle ore 10.23.
Una volta a bordo i militari riscontravano la presenza di n.17 persone di sesso maschile tutte adulte e di presunta nazionalità egiziana, le quali dichiaravano di esercitare l’attività di pesca, dimostrando di aver voluto palesemente eludere la risposta alla domanda dei militari circa la nazionalità del peschereccio (vds. Annotazione di P.G. in all. 11).
La regolare visita a bordo non consentiva di rinvenire il nominativo e la nazionalità del peschereccio, né di identificare l’equipaggio, in quanto i documenti rinvenuti a bordo erano tutti in lingua araba, al momento indecifrabili. La visita consentiva, inoltre, di accertare che non vi era traccia di pescato, né di uso recente delle attrezzatura da pesca e vi erano evidenti segni della presenza recente di numerose persone a bordo, a conferma che tale imbarcazione era adibita al trasporto dei migranti prima ed alla fuga dell’equipaggio dopo.
Ritenendo il peschereccio nave “madre” privo di. nazionalità e considerata la rilevata attività illecita in precedenza posta in essere, lo stesso natante veniva condotto nel porto di Reggio Calabria per ulteriori approfondimenti investigativi.
Nel frattempo, alle ore 11:00 circa, in posizione Lat. 35°37’ N – Long. 017° 16’E, ad una distanza di 178 miglia per 165° da Capo Spartivento, il Guardacoste G. 111 Mazzarella del Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia, che alle ore 7.00 aveva acquisito al radar l’imbarcazione inequivocabilmente diretta verso le coste calabresi, e successivamente, il PV.9 Cinus, del Gruppo Aeronavale di Messina, abbordavano il natante, di colore blu con strisce colore arancio e lungo circa 15 metri (figura 4) con a bordo oltre 200 migranti (Allegati 4 e 5)
Alle ore 12.20 il G.111 Mazzarella dichiarava l’evento di soccorso (SAR).
Al termine del trasbordo, i migranti risultavano essere:
– a bordo del PV.9 Cinus: 30 minori, 15 donne e 74 uomini;
– a bordo del G.111 Mazzarella: 49 minori, 30 donne e 28 uomini;
per complessive 226 persone
A causa delle condizioni fatiscenti dello scafo e del precario stato di galleggiabilità, per le copiose infiltrazioni di acqua, che rendevano il natante non più idoneo alla navigazione in condizioni dì sicurezza, lo stesso veniva abbandonato alla deriva, in quanto non rimorchiabile. Inoltre, le locali condizioni del mare (stato 3/4 da sud e vento forza 4 da sud ovest) avrebbero potuto contribuire a compromettere la già precaria navigabilità del mezzo e la vita stessa dei migranti ad una così elevata distanza dalla costa.
La navigazione dei mezzi militari, senza la barca a rimorchio, sarebbe stata sicuramente più veloce, al fine di consentire un’idonea assistenza nel più breve tempo possibile ai migranti – già provati dalla prolungata permanenza in mare – che, fatti salire a bordo delle Unità del Corpo hanno ricevuto immediatamente le prime cure.
Alle ore 21:00 le suddette unità della Guardia di Finanza giungevano nel porto di Reggio Calabria, ove venivano altresì eseguiti ulteriori approfondimenti investigativi.
Alle 21.45 del giorno 13 ottobre 2013, il Comandante del R.O.A.N. di Vibo Valentia richiedeva verbalmente, al Dr. N.G., Procuratore Aggiunto della D.D.A di Reggio Calabria, presente nel porto di Reggio Calabria all’arrivo dei migranti sulle unità della Guardia di Finanza, la possibilità di far decorrere i termini del fermo d’”identificazione” – da adottare nei confronti dei 17 soggetti individuati a bordo del peschereccio “madre” (catturato, in acque internazionali, dal pattugliatore P.03 Denaro), dal momento di arrivo degli stessi negli uffici della polizia giudiziaria, a causa della indecifrabilità dei documenti reperiti a bordo, tutti in lingua araba, e per la mancanza, in mare, durante la navigazione, degli strumenti necessari per adempiere compiutamente a tutti gli atti di polizia giudiziaria previsti.
Si rappresenta che tra le stesse persone sarebbero presenti sedicenti minori.
Le persone di cui sopra sono tutte ritenute ugualmente responsabili del trasporto dei migranti e di aver messo in serio pericolo la vita delle persone trasportate verso le coste italiane, in quanto, in virtù delle ridotte dimensioni del natante (lungo circa 30 metri) e della presenza di oltre 200 persone che occupavano tutti gli spazi di bordo, non potevano non sapere o apprendere ciò che stava accadendo sull’imbarcazione.
Il citato Pattugliatore della Guardia di Finanza, unitamente al peschereccio catturato con a bordo i 17 soggetti, giungeva nel porto di Reggio Calabria alle ore 19.00 circa del 14 ottobre 2013”.
Questi, dunque, i fatti.
Le risultanze emergenti dagli atti allegati alla richiesta del P.M. offrono all’attenzione del Giudicante una fattispecie afferente all’affermata consumazione di reati da parte di soggetti stranieri, componenti di un equipaggio di una nave priva di nazionalità. In particolare l’informativa dà conto dell’esistenza di un’imbarcazione “madre” non battente alcuna bandiera e dunque priva di nazionalità – originariamente ospitante l’ingente numero di migranti – dalla quale i membri dell’equipaggio (questi tutti di nazionalità egiziana), operato il trasbordo degli “ospiti” su un peschereccio al traino, di modeste dimensioni e del tutto precario, in spazio navale extraterritoriale (id est oltre le 12 miglia marittime), ha poi abbandonato a loro stessi uomini, donne e bambini, venendo infine intercettata in spazio marittimo extraterritoriale, a circa duecentotrenta miglia dalle coste italiane e con rotta puntata verso la Libia.
I termini della vicenda, per come sommariamente descritti, impongono allora – onde operare il necessario controllo di legittimità dell’operata misura precautelare di cui si richiede la convalida e verificare la sussistenza dei presupposti della conseguente richiesta di applicazione della misura custodiale – di verificare preliminarmente la predicabilità ed affermazione della giurisdizione dello Stato italiano.
La fattispecie sottoposta al vaglio di questo Giudicante pone cioè il problema se lo Stato italiano possa giuridicamente agire – esercitando, come nel caso di specie, poteri coercitivi – di fronte a condotte illecite accertate in uno spazio diverso da quello territoriale, cioè dal territorio della Repubblica e di altro luogo soggetto, ai sensi dell’art. 4 c.p., alla sovranità dello Stato. Nulla quaestio – secondo il dettato della norma appena citata – allorquando le navi, ovunque si trovino, battano bandiera italiana (in tal caso, “Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera”).
Tale principio trova conferma anche in ambito internazionale, imponendo dunque la verifica della nazionalità del mezzo, che rappresenta momento decisivo per l’individuazione della territorialità del singolo Stato e costituisce base dell’esercizio della sua giurisdizione in mare aperto sulle navi che siano ad esso strettamente legate. La nazionalità di una nave designa, cioè, un criterio di collegamento necessario con l’ordinamento giuridico di un determinato Stato e, conseguentemente qualifica giuridicamente il bene, comportando soggezione dello stesso alla sovranità del primo.
In tal senso, l’art. 91 della Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre del 1982, ratificata in Italia con legge 2 dicembre 1994 n. 689 che ha codificato quanto già accolto dall’art. 23 della Convenzione di Ginevra del 29 aprile 1958, ratificata con legge 8 dicembre 1961, n. 1658 stabilisce che “ ... Le navi hanno la nazionalità dello Stato di cui sono autorizzate a battere bandiera. Fra lo Stato e la nave deve esistere un legame effettivo (genuine link) . .. ed ogni Stato rilascia alle navi alle quali ha concesso il diritto di battere la sua bandiera, i relativi documenti”.
Su tali imbarcazioni lo Stato deve esercitare effettivamente la propria giurisdizione ed il proprio controllo sotto il profilo amministrativo, tecnico e sociale, adottando le misure ritenute necessarie: ad esempio l’art. 94 co. IV della citata Convenzione stabilisce infatti che tali misure includano le norme necessarie a garantire che ogni nave, prima dell’immatricolazione e dopo, ad intervalli opportuni, sia ispezionata da un ispettore marittimo qualificato e abbia a bordo le carte e le pubblicazioni nautiche, nonché la strumentazione e le apparecchiature atte a salvaguardare la sicurezza della navigazione; sia affidata ad un comandante e ad ufficiali che posseggano i necessari titoli professionali, con particolare riferimento alla capacità marinaresca, alla condotta della navigazione, alle comunicazioni e all’ingegneria navale, e abbia un equipaggio adeguato, nel numero e nella specializzazione dei suoi componenti, al tipo alle dimensioni, ai macchinari e alle apparecchiature della nave; il comandante, gli ufficiali e, nella misura appropriata, i membri dell’equipaggio conoscano perfettamente e abbiano l’ordine di rispettare le pertinenti norme internazionali relative alla salvaguardi della vita umana in mare, alla prevenzione degli abbordi ecc .. In ogni caso la nazionalità delle navi risulta dalla bandiera e dal nominativo, come attestato dai documenti ufficiali di bordo.
Logico corollario di tale principio (art. 92), in tema di giurisdizione è dunque che “Le navi battono
la bandiera di un solo Stato e, salvo casi eccezionali specificamente previsti da trattati internazionali o dalla presente convenzione, nel!’ alto mare sono sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva. Una nave non può cambiare bandiera durante una traversata o durante uno scalo in un porto, a meno che non si verifichi un effettivo trasferimento di proprietà o di immatricolazione. 2. Una nave che navighi sotto le bandiere di due o più Stati impiegandole secondo convenienza non può rivendicare nessuna delle nazionalità in questione nei confronti di altri Stati, e può essere assimilata a una nave priva di nazionalità”.
Ulteriore conferma del principio di sovranità, a livello pattizio, si rinviene nella previsione di cui all’art. 97 della Convenzione di Montego Bay del 1982 secondo la quale “in caso di abbordo o di qualunque altro incidente di navigazione dell’alto mare, che implichi la responsabilità penale o disciplinare del comandante della nave o di qualunque altro membro dell’equipaggio, non possono essere intraprese azioni penali o disciplinari contro tali persone, se non da parte delle autorità giurisdizionali o amministrative dello Stato di bandiera o dello Stato di cui tali persone hanno la cittadinanza”.
A fronte di tali affermazioni di principio, l’art. 110, in casi eccezionali espressamente disciplinati (atti di pirateria, tratta di schiavi, navi senza bandiera ecc.) disciplina i poteri di polizia su navi in acque internazionali, prevedendo il c.d. “diritto di visita”, e stabilendo sostanzialmente che non può legittimamente abbordarsi una nave battente bandiera di altro Stato a meno che non vi siano fondati motivi per sospettare che ... tra l’altro, “d) la nave sia priva di nazionalità” (bandiera). In tali casi, è possibile procedere con gli accertamenti necessari volti (però) a verificare il diritto della nave a battere la propria bandiera. Se dopo il controllo dei documenti, i sospetti permangono, si può procedere con ulteriori indagini a bordo, che saranno svolte con ogni possibile riguardo (cd “diritto di ispezione”). Tali provvedimenti sono giustificati sia dalla mancanza di giurisdizione di altri Stati, sia dall’interesse dello Stato che interviene a prevenire o a reprimere la violazione di proprie leggi interne. La norma conferisce allora poteri di polizia allo Stato al fine di sottoporre le navi di qualsiasi nazione ad inchiesta di bandiera onde cioè verificare la nazionalità dell’imbarcazione, la regolarità del rilascio delle necessarie autorizzazioni ed il legame effettivo tra la nave e lo Stato al fine eventualmente di affermare e conseguentemente esercitare la propria giurisdizione ovvero escluderla a favore dello Stato di appartenenza dell’imbarcazione.
Ma quid iuris qualora sulla nave sulla quale si siano esercitati i diritti dì visita e/o dì ispezione si sia accertata la consumazione di illeciti (amministrativi o penali)?
Il generico potere ispettivo contemplato dall’art. 110 della Convenzione dì Montego Bay viene disciplinato più dettagliatamente nella Convenzione Internazionale sulla Criminalità Transnazionale di Palermo del 12-15 dicembre 2000, ratificata in Italia dal d.lgs. 146 del 2006. Premesso che l’art. 37 della detta Convenzione stabilisce (co. 1) la possibilità di aggiungere al Testo principale uno o più protocolli, per diventare Parte dei quali (co. 2), lo Stato dev’essere già Parte della Convenzione; e che (co. 3) uno Stato Parte della Convenzione non è vincolato da un protocollo, a meno che non diventi Parte di esso in conformità con le relative disposizioni, l’art. 8 par. 7 del Protocollo n. 4 (“Misure contro il traffico di migranti via mare”) stabilisce che “i. Uno Stato Parte che ha ragionevoli motivi per sospettare che una nave che batte la sua bandiera o che vanta l’iscrizione sul suo registro, senza nazionalità, o avendo in realtà la nazionalità dello Stato Parte in questione, sebbene batta bandiera straniera o rifiuti di esibire bandiera, sia coinvolta nel traffico di migranti via mare, può richiedere ad altri Stati Parte assistenza per porre fine all’utilizzo della nave utilizzata a tal fine. Gli Stati Parte che hanno ricevuto tale richiesta forniscono detta assistenza nei limiti dei mezzi di cui dispongono. 2. Uno Stato Parte che ha ragionevoli motivi per sospettare che una nave, che esercita la libertà di navigazione in conformità al diritto internazionale e che batte bandiera o che esibisce i segni di iscrizione al registro di un altro Stato Parte. sia coinvolta nel traffico di migranti via mare, può informare di ciò lo Stato di bandiera, chiedere conferma dell’iscrizione sul registro e, se confermata, chiedere l’autorizzazione a detto Stato a prendere misure opportune in relazione a tale nave. Lo Stato di bandiera può autorizzare lo Stato richiedente, tra le altre misure, a: (a) fermare la nave; (b) ispezionare la nave; e (c) se vengono rinvenute prove che la nave è coinvolta nel traffico di migranti via mare, prendere le misure opportune in relazione alla nave, alle persone e al carico a bordo, come da autorizzazione da parte dello Stato di bandiera. 3. Uno Stato Parte che ha preso una delle misure ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo informa immediatamente lo Stato di bandiera interessato dei risultati della misura. 4. Uno Stato Parte risponde senza ritardo alla richiesta di un altro Stato Parte per stabilire se una nave che vanta l’iscrizione al suo registro o che batte la sua bandiera è legittimata a fare ciò, nonché ad una richiesta di autorizzazione in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo. 5. Uno Stato di bandiera può, compatibilmente con l’articolo 7 del presente Protocollo, subordinare la sua autorizzazione alle condizioni da stabilire di comune accordo tra detto Stato e lo Stato richiedente, incluse le condizioni concernenti la responsabilità e la portata delle misure efficaci da prendere. Uno Stato Parte non prende nessuna misura aggiuntiva senza l’espressa autorizzazione dello Stato di bandiera, ad eccezione delle misure necessarie per allontanare un pericolo imminente per la vita delle persone, o di quelle che derivano da relativi accordi bilaterali o multilaterali. 6. Ogni Stato Parte designa una autorità o, laddove necessario, più autorità per ricevere e rispondere a richieste di assistenza, di conferma di iscrizione sul registro o del diritto per una nave di battere la sua bandiera, nonché richieste di autorizzazione per prendere misure opportune. Tale designazione deve essere notificata, tramite il Segretario Generale, a tutti gli Stati Parte entro un mese dalla designazione. 7. Uno Stato Parte che ha ragionevoli motivi per sospettare che una nave è coinvolta nel traffico di migranti via mare e che questa è senza nazionalità, o può essere assimilata ad una nave senza nazionalità, può fermare e ispezionare la nave. Se il sospetto è confermato da prove, detto Stato Parte prende misure opportune, conformemente al relativo diritto interno ed internazionale”.
Dalla lettura di tali norme si trae dunque una prima fondamentale distinzione, in caso di ispezione di nave per sospetto di traffico di migranti, a seconda che la nave sia battente bandiera dì altro Stato o sia invece priva di nazionalità:
a) nell’ipotesi di nave battente bandiera di uno Stato, lo Stato aderente, se ha sospetti che la nave sia implicata in traffico illecito di migranti, informa lo Stato della bandiera e chiede la autorizzazione a ispezionare la nave e, in caso di positivo accertamento, ad assumere le iniziative consequenziali.
Tra le iniziative, che sono oggetto di autorizzazione, vi possono essere anche quelle in punto di “responsabilità” (cfr. par 5);
b) nell’ipotesi di nave priva di nazionalità, lo Stato aderente può ispezionare la nave e in caso di acquisizione di prove di effettuazione di attività illecite (immagini del rimorchio, del trasbordo dei migranti e della direzione inequivocabile mantenuta costantemente verso l’Italia), può assumere tutte le misure opportune, conformemente al relativo diritto interno (eventualmente anche condurla in un porto nazionale per ulteriori controlli ed accertamenti ed esercitare dunque tutti i poteri adottando le misure coercitive previste dal!’ ordinamento interno).
Ne consegue che relativamente ai reati associativi in materia di traffico di migranti il riferimento è al D. Lgs 286/98 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) il cui l’art. 12 prevede che “la nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua una nave di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato” (co. 9 bis), estendendo tali poteri (co. 9 ter) “al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina Militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterale, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di un altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza”.
Se dunque la disciplina derogatoria del principio di territorialità trova applicazione nell’ipotesi di imbarcazioni battenti bandiera straniera (par. 2), a fortiori deve ritenersi applicabile, senza limitazione alcuna e secondo le forme dell’ordinamento interno dello Stato alle ipotesi di imbarcazioni senza bandiera. E invero, se da una parte, nell’ipotesi di navi battenti bandiera di altro Stato, sussiste un limite alla possibilità di procedere penalmente, legato alla necessità della autorizzazione dello Stato della bandiera per le navi con nazionalità, tale limite dall’altra parte non sussiste per le navi senza bandiera, in assenza di qualsivoglia specificazione nel Protocollo di riferimento. La mancanza formale di una bandiera è apprezzabile, nell’ottica della ratio legis delle Convenzioni internazionali e della stessa legge interna contro la criminalità organizzata alla stregua di una “fattuale rinuncia alla nazionalità”, che legittima l’esercizio del poteri coercitivi di fermo, ispezione e sequestro della nave da parte degli Stati che sono interessati alla repressione dei crimini commessi dai componenti dell’equipaggio della nave medesima.
Tale affermazione trova logica conferma nella lettera dell’art. 97 della Convenzione di Montego Bay che consente di chiarire il contenuto della riserva di giurisdizione (non applicabile – si badi – nel caso di specie, nel quale non si verte in ipotesi di abbordo o di incidente di navigazione) ritenendola comunque riferibile soltanto all’ipotesi di nave che, battendo la bandiera di uno Stato si sia sottoposta alla giurisdizione e non anche al caso di quella priva di nazionalità, evenienza che l’art. 92 della medesima Convenzione parifica a quella della nave che navighi sotto le bandiere di due o più Stati impiegandole secondo convenzione, la quale non può rivendicare nessuna delle nazionalità in questione nei confronti di altri Stati e può essere assimilata ad una nave priva di nazionalità.
Tanto premesso in linea di diritto, v’è da dire in fatto che non v’è dubbio che la nave “madre” in sequestro – luogo di esecuzione del fermo per cui è procedimento – non battesse alcuna bandiera: ciò si trae in primo luogo dalle risultanze del verbale di perquisizione del 14 ottobre 2013 (All. all’inf.) nel quale la Guardia di Finanza dà atto, da una parte, di non aver rinvenuto alcun documento identificativo del mezzo (tra cui il compartimento di iscrizione, cioè la targa dell’imbarcazione) e dall’altra di aver rinvenuto solo dei quaderni e delle agende scritte in arabo. A fronte di tali obiettive risultanze, le dichiarazioni degli indagati interrogati in data 16 ottobre 2013, secondo cui la nave battesse bandiera egiziana e fosse invece munita di tutte le necessarie autorizzazioni e documenti di immatricolazione rilasciati dallo Stato egiziano (riposte nell’armadietto della cabina di pilotaggio per alcuni ed indebitamente sottratti dalle FF.OO. italiane al momento della perquisizione: cfr. dichiarazioni di H.R.), appaiono clamorosamente smentite, posto che – anche a voler dar credito alle convergenti propalazioni sul punto e cioè che tra ciò che è stato rinvenuto e sequestrato ci sarebbero i documenti in parola – allo stato deve escludersi qualsivoglia possibilità di ritenere l’imbarcazione correttamente identificata ed identificabile ovvero connotabile di qualsivoglia nazionalità; fatta salva la necessità di ulteriori approfondimenti sul contenuto degli stessi mediante traduzione dalla lingua araba, infatti, è sin da ora inverosimile ritenere che gli atti amministrativi di immatricolazione ufficiale, rilasciati dal Registro Navale Egiziano, possano essere contenuti in agendine o quaderni di appunti. Sotto altro profilo, quanto all’esistenza di un dato oggettivamente riconoscibile ai fini della individuazione della nazionalità della nave (esistenza della bandiera egiziana), gli indagati, interrogati sul punto, sono caduti in più di una contraddizione, sostenendo alcuni la distruzione del simbolo da parte della P.G. operante (cfr. dichiarazioni di M.N.A.M.), altri il deterioramento dello stesso perché sottoposto alle intemperie ed agli accidenti della navigazione (cfr. dichiarazioni di E.A.); ovvero sul materiale della stessa (carta, ferro, stoffa, tessuto) e sull’ubicazione all’interno dell’imbarcazione (vicino al timone, nell’ufficio del comandante). Taluni indagati tuttavia, tra cui il comandante H.F., non hanno potuto negare che la nave non fosse affatto autorizzata dallo Stato Egiziano alla navigazione in acque internazionali (cfr. R.A.), sostenendo tuttavia la diffusività di tale illegittimo modus operandi più volte tollerato – a dire dello stesso comandante – proprio dalla Marina Militare italiana. Tale affermazione risulta, al di là di ogni considerazione nel merito, dirimente in ordine all’assenza di nazionalità della nave.
Ciò premesso, la giurisdizione dello Stato italiano è comunque predicabile in ragione del dettato dell’art. 7 c.p. che – in tema di reati commessi in territorio straniero – tra le cinque categorie di reati commessi dal cittadino o dallo straniero in territorio estero, punibili secondo la legge penale italiana, indica quelli (n. 5) per i quali “ ...convenzioni internazionali stabiliscono l’applicabilità della legge penale italiana”.
Nel caso di specie, vertendosi – come si è già sommariamente evidenziato e come si vedrà più approfonditamente in seguito – in materia di migrazione clandestina posta in essere da appartenenti ad un’organizzazione criminosa attraverso un’imbarcazione senza bandiera, fermata in acque extraterritoriali, trova applicazione la richiamata Convenzione internazionale di Palermo che, quanto ai reati associativi transnazionali, qualifica (art. 2) quale gruppo criminale organizzato (lett. a) “un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale” e stabilisce che il reato è “grave” – dunque suscettibile di applicazione della detta Convenzione – (lett. b) quando afferisce ad una “condotta che costituisce un reato sanzionabile con una pena privativa della libertà personale di almeno quattro anni nel massimo o con una pena più elevata ... “. Oltre a ciò, l’art. 5 (Penalizzazione della partecipazione ad un gruppo criminale) ad ulteriore specificazione dell’ambito di applicazione della normativa pattizia internazionale, prevede espressamente taluni reati, tra cui quelli in materia di tratta di migranti a scopo di lucro, stabilendo che “Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie a conferire il carattere di reato, laddove commesso intenzionalmente: a) ad una o ad entrambi delle seguenti condotte quali reati distinti da quelli che comportano il tentativo o la consumazione di un ‘attività criminale: i) l’accordarsi con una o più persone per commettere un reato grave per un fine concernente direttamente o indirettamente il raggiungimento di un vantaggio economico o altro vantaggio materiale e, laddove richiesto dalla legislazione interna. riguardante un atto commesso da uno dei partecipanti in virtù di questa intesa o che coinvolge un gruppo criminale organizzato; ii) la condotta di una persona che, consapevole dello scopo e generale attività criminosa di un gruppo criminale organizzato o della sua intenzione di commettere i reati in questione, partecipa attivamente: a) alle attività criminali del gruppo criminale organizzato; b) ad altre attività del gruppo criminale organizzato consapevole che la sua partecipazione contribuirà al raggiungimento del suddetto scopo criminoso; b) all’organizzare, dirigere, facilitare, incoraggiare, favorire o consigliare la commissione di un reato grave che coinvolge un gruppo criminale organizzato. (2) La conoscenza, l’intenzione, lo scopo, l’obiettivo o l’accordo di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere dedotti da circostanze obiettive basate su fatti.(3) Gli Stati Parte le cui legislazioni interne richiedono il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato ai fini dei reati di cui al paragrafo 1 a) i) del presente articolo assicurano che le loro leggi interne coprano tutti i reati gravi che coinvolgono gruppi criminali organizzati. Tali Stati Parte, nonché gli Stati Parte le cui leggi interne richiedono un atto intrapreso in virtù dell’accordo ai fini dei reati di cui al paragrafo 1 a) i) del presente articolo, informano di ciò il Segretario Generale delle Nazioni Unite al momento della firma o del deposito del loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione o dell’adesione alla stessa”.
A ciò si aggiunga che in tema di tutela dei migranti, il Protocollo addizionale della citata Convenzione contro la Criminalità organizzata transazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, allo scopo di “prevenire e combattere il traffico di migranti, nonché di promuovere la cooperazione tra gli Stati Parte a tal fine, tutelando al contempo i diritti dei migranti oggetto di traffico clandestino” delinea all’art. 4, l’ambito di applicazione, stabilendone l’applicabilità “salvo disposizione contraria, alla prevenzione, alle attività di indagine e al perseguimento dei reati previsti ai sensi dell’art. 6 del presente Protocollo, nei casi in cui tali reati sono di natura transnazionale e coinvolgono un gruppo criminale organizzato. nonché alla protezione dei diritti dei migranti oggetto di traffico clandestino”.
Ora, l’art 6 (Penalizzazione) del protocollo sancisce che “I. Ogni Stato Parte adotta misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire il carattere di reato ai sensi del suo diritto interno, quando l’atto è commesso intenzionalmente e al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o altro vantaggio materiale: (a) Al traffico di migranti (che l’art. 3 del Protocollo riconduce all’attività di “procurare, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, l’ingresso illegale di uno persona in uno Stato Parte di cui la persona non è cittadina o residente permanente”); (b) Quando l’atto è commesso al
fine di permettere il traffico di migranti…(b) Quando l’atto è commesso al fine di permettere il traffico di migranti: (I) alla fabbricazione di un documento di viaggio o di identità fraudolento;(II) al fatto di procurarsi, fornire o possedere tale documento; (c) Al fatto di permettere ad una persona che non è cittadina o residente permanente di rimanere nello Stato interessato senza soddisfare i requisiti necessari per permanere legalmente nello Stato tramite i mezzi di cui alla lettera b del presente paragrafo o tramite qualsiasi altro mezzo illegale. 2. Ogni Stato Parte adotta misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire il carattere di reato:(a) Fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, al tentativo di commettere un reato determinato ai
sensi del paragrafo I del presente articolo; (b) Alla partecipazione, in qualità di complice, ad un reato determinato ai sensi del paragrafo I (a), (b) (I) o (c) del presente articolo e, fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, alla partecipazione, in qualità di complice, ad un reato determinato ai sensi del paragrafo I (b) (11) del presente articolo; (c) All’organizzare o dirigere altre persone nella commissione di un reato determinato ai sensi del paragrafo I del presente articolo. 3. Ogni Stato Parte adotta misure legislative e di altro tipo, necessarie per conferire il carattere di circostanza aggravante dei reati di cui al paragrafo 1 (a), (b) (I) e (c) del presente articolo e, fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, dei reati di cui al paragrafo 2 (b) e (c) del presente articolo: (a) Al fatto di mettere in pericolo. o di rischiare di mettere in pericolo. la vita e l’incolumità dei migranti coinvolti; o (b) Ai trattamenti inumani o degradanti. incluso lo sfruttamento. di tali migranti. 4. Nessuna disposizione del presente Protocollo impedisce ad uno Stato Parte di prendere misure nei confronti di una persona la cui condotta costituisce reato ai sensi del suo diritto interno”.
Ne consegue che i reati previsti conformemente all’art. 6 del Protocollo sono considerati come reati previsti ai sensi della Convenzione e sono apprezzabili in termini di gravità perché previsti in virtù del richiamo di cui all’art. 37 della prima e dell’art. 1 del relativo Protocollo con cui viene così riconosciuta in via internazionale la rilevanza dei reati in tema di sfruttamento della immigrazione clandestina. Ciò premesso, v’è da chiedersi in che senso possa allora affermarsi la giurisdizione dello Stato italiano in relazione a tali reati allorquando commessi fuori dal territorio dello Stato. Ed invero, l’art. 4 della Convenzione sancisce il generale principio della sovranità territoriale secondo cui “1) Gli Stati Parte adempiono agli obblighi di cui alla presente Convenzione coerentemente con i principi dell’eguaglianza sovrana, del! ‘integrità territoriale e del non intervento negli affari interni di altri Stati. (2) Nulla nella presente Convenzione legittima uno Stato Parte ad intraprendere nel territorio di un altro Stato l’esercizio della giurisdizione e di funzioni che sono riservate esclusivamente alle autorità di quell’altro Stato dal suo diritto interno”. In deroga a tale principio, tuttavia, l’art. 15 della Convenzione ONU consente di esercitare la giurisdizione anche al di fuori del territorio dello Stato allorquando siano accertate condotte di reato di tipo organizzativo finalizzate a commettere gravi reati nel territorio dello Stato che intende esercitare la giurisdizione “(I) Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per determinare la sua giurisdizione in relazione ai reati di cui agli articoli 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione quando: a) il reato è commesso sul territorio di quello Stato Parte; o b) il reato è commesso a bordo di una nave che batte bandiera di quello Stato Parte o un velivolo registrato conformemente alle leggi di quello Stato Parte al momento in cui è commesso il reato”.
Principio generale, dunque, evincibile dalla norma pattizia è che ciascuno Stato Parte esercita la propria giurisdizione quando il reato è commesso sul proprio territorio ovvero allorquando è posto in essere su nave o aeromobile battente la propria bandiera. Vi sono casi particolari che consentono tuttavia di derogare al principio generale, riconoscendo la giurisdizione di ciascuno Stato Parte fuori dal proprio territorio in relazione a determinati reati commessi al fine di commettere un reato sul proprio, allorquando (art. 4): “a) il reato è commesso ai danni di un cittadino di quello Stato Parte; b) il reato è commesso da un cittadino di quello Stato Parte o un apolide che ha la sua residenza abituale nel suo territorio; oc) il reato è: i) uno di quelli stabiliti ai sensi dell’articolo 5 paragrafo I della presente Convenzione ed è commesso al di fuori del suo territorio, al fine di commettere un grave reato sul suo territorio; ii) uno di quelli stabiliti ai sensi del! ‘articolo 6 paragrafo 1 b) ii), della presente Convenzione ed è commesso al di fuori del suo territorio, al fine di commettere un reato stabilito ai sensi dell’articolo 6 paragrafo I a) i) o ii) o b) i) della presente Convenzione sul suo territorio”.
In tali casi, per quello che qui interessa, al fine di radicare la giurisdizione dello Stato Parte, in deroga al principio generale, è sufficiente che il reato associativo sia stato perpetrato all’estero al fine di (e dunque anche qualora la condotta si arresti allo stadio del tentativo) commettere un reato nel territorio dello Stato. Applicando tali principi al caso di specie, non v’è dubbio che nella fattispecie concreta siano ravvisabili gli elementi costitutivi dell’ipotesi derogatoria prevista dalla norma pattizia, trattandosi, quanto agli odierni indagati, di soggetti aderenti ad un gruppo associativo finalizzato a commettere un grave reato (quale quello ex art 12 D. Lgs 286/98) riconosciuto dal Protocollo aggiuntivo n. 4 ai sensi dell’art 37 della Convenzione, all’interno dello
Stato Italiano; di soggetti che hanno predisposto ogni attività e condotta necessaria, con organizzazione e mezzi adeguati, al trasporto illecito dei migranti, secondo quanto documentato anche attraverso le videoriprese che hanno consentito di verificare come la nave madre, che viaggiava inequivocabilmente con rotta puntata verso le coste italiane prima dello sciagurato trasbordo dei migranti sulla nave figlia, portasse al traino il peschereccio sul quale sono stati fatti trasbordare al largo delle coste calabresi i migranti clandestini per poi essere lasciati alla sorte delle acque; di soggetti che hanno adoperato un vettore navale privo di nazionalità, per come già argomentato [il che consente di escludere l’applicabilità della lettera b del paragrafo I) dell’art. 15 (secondo cui ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per determinare la sua giurisdizione in relazione ai reati di cui all’art. 6 quando il reato è commesso a bordo di una nave battente bandiera di quello Stato Parte)].
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Da ultimo, in tema di giurisdizione, mette conto di evidenziare la condivisibilità dell’ulteriore argomentazione svolta dalla Procura istante, secondo la quale, nella fattispecie in esame, non si verte (e non trova dunque applicazione) nell’ipotesi di cui all’art. 16 par 1 della Convenzione supra richiamata (“il presente articolo si applica ai reati previsti dalla presente Convenzione o nei casi in cui il reato di cui all’art. 3 paragrafo i implichi il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato e la persona oggetto della richiesta di estradizione si trovi nello Stato Parte richiesto, a condizione che il reato per il quale si richiede l’estradizione sia punibile ai sensi della legge interna sia dello Stato Parte richiedente che dello Stato Parte richiesto”), dal momento che il dovere di chiedere l’estradizione sussiste nel caso in cui il reo si trovi nello Stato parte richiesto. Ed evidentemente non è questa la circostanza, essendo stati gli indagati – di cittadinanza egiziana – intercettati e fermati in acque extraterritoriali e comunque su una nave non battente alcuna bandiera, mentre con la loro prora erano apparentemente diretti verso la Libia, dopo avere abbandonato i migranti al loro destino.
Quindi si ritengono pienamente soddisfatte le condizioni legittimanti la procedibilità dell’azione penale.
***
Ciò posto, sussistono i presupposti per convalidare il fermo, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 384 c.p.p., non ravvisandosi ipotesi di cui all’art. 389 c.p.
Fermo restando che il giudice della convalida del fermo deve prendere in esame gli elementi di fatto esistenti al momento in cui il provvedimento di cautela è stato adottato sulla base, cioè, di un giudizio ex ante e non può tener conto dei fatti emersi successivamente (cfr. ex multis Cass. Sez. I sent. n. 8708 dell’8 febbraio 2012, Rv. 252217), sul punto, corrette e condivisibili appaiono le argomentazioni dell’Ufficio di Procura.
Ed invero, sotto il profilo del fondato pericolo di fuga, premesso che gli elementi debbano evincersi non soltanto dal titolo di reato per il quale si indaga e dalla relativa pena edittale, ma anche da elementi specifici che siano direttamente riferiti alla persona sottoposta a fermo e che abbiano carattere concreto, ossia connotante un pericolo reale, effettivo, non immaginario e non meramente congetturale, in ordine alla rilevante probabilità che l’indagato si dia alla fuga (Cass. Sez. I, 8 luglio 1998, nr. 3364), l’Ufficio richiedente ha sostenuto:
“Fermo restando che il pericolo di fuga di cui è menzione negli artt. 274 lett. b) e 384 c.p.p. può essere ritenuto sussistente ogni volta che, sulla base degli elementi e fatti obiettivi – desumibili anche dalla natura degli addebiti – sia ravvisabile la ragionevole probabilità (e quindi la semplice possibilità. non già la certezza o la quasi certezza) che l’inquisito. ove non si intervenisse, farebbe disperdere le proprie tracce (Cass. Sez. I del 29 aprile 1991).
Dunque la fondatezza e concretezza del pericolo di fuga non implicano che quest’ultimo debba essere particolarmente intenso, ma solo che sussista un grado di probabilità elevato (reale ed effettivo) che il soggetto si sottragga alle investigazioni: altrimenti non si tratterebbe più di un mero pericolo e la funzione sottesa all’art. 384 c.p.p. finirebbe per essere svilita e snaturata, circoscrivendo in modo del tutto arbitrario l’applicazione della norma a situazioni in cui si ha la certezza o quasi certezza che l’indagato stia per darsi alla fuga.
Orbene, sulla base degli elementi e dei fatti obiettivi sopra descritti, è del tutto ragionevole ritenere che gli indagati, ove non si intervenga con urgenza, si sottrarranno ad una successiva misura cautelare tesa ad impedire la reiterazione dei gravi delitti per i quali si indaga.
Sussiste, infine, il concreto pericolo, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dei suoi autori che gli odierni indagati – ove lasciati in libertà commettano altri gravi delitti della stessa specie di quello per cui si procede – atteso che le modalità e le circostanze dei fatti-reato sopraindicati denotano una spiccata pericolosità sociale tale da rendere assai probabile la reiterazione di analoghi comportamenti delittuosi.
Ciò è desumibile dai seguenti elementi di fatto:
– in primo luogo, gli indagati sono soggetti stranieri, la cui attività di promozione ed organizzazione del traffico di migranti sul territorio italiano ed all’estero fa concretamente ipotizzare !’esistenza di una rete di contatti e di cointeressenze con ambienti dediti alla commissione di reati inerenti al traffico dei migranti, che potrebbero aiutarli ed agevolarli nella fuga;
– in secondo luogo, già le modalità particolarmente insidiose della condotta contestata, realizzata, attraverso il trasbordo e l’abbandono dei migranti nelle acque extraterritoriali per poi darsi alla fuga e fare rientro nel paese straniero di provenienza attesta l’esistenza di un fondato pericolo che gli indagati si allontanino per sottrarsi a futuri possibili provvedimenti cautelari;
– infine, tra gli elementi fattuali, comunque capaci di influire in maniera decisiva o anche solo prevalente sulle sue determinazioni in ordine alla fuga, deve certamente ricomprendersi la consapevolezza in capo agli odierni indagati della possibile – se non addirittura imminente– esecuzione di misure cautelari nei loro confronti per delitti che prevedono una condanna a pena elevata”.
Non v’è dubbio sulla condivisibilità di tali argomentazioni, dal momento che le modalità della condotta, la rotta seguita dagli scafisti (180° da Capo Spartivento), il disinvolto cambio di rotta verso le coste della Libia all’esito dell’inumano trasbordo dei migranti sul peschereccio, e, soprattutto, la callida predisposizione di rimanere in acque extraterritoriali onde sottrarsi a facili controlli e/o a possibili provvedimenti cautelari e così avere una più agile via di fuga, non lasciano spazio a valutazioni alternative a quelle operate dall’organo inquirente in ordine alla predisposizione della misura precautelare.
Quanto alla gravità indiziaria, in primo luogo le videoriprese effettuate dal veicolo dell’aereo dell’Agenzia FRONTEX hanno consentito di documentare incontestabilmente:
a) il viaggio del convoglio dei migranti con la composizione originaria dello stesso (nave madre+ nave figlia);
b) il passaggio dei migranti dall’imbarcazione c.d. “madre” al peschereccio di piccole dimensioni agganciato al traino della nave principale ad una distanza di 214 miglia dalle coste calabresi (Capo Spartivento), le cui operazioni, come accertato nella CNR, risultano ben visibili, nonostante le stesse siano state portate a termine con il favore dell’oscurità alle ore 23:54;
c) la successiva divisione, al termine del trasbordo, delle due unità nautiche, l’una (quella figlia) seguente la rotta 310°, l’altra (la madre) la rotta 180°.
Che la nave sottoposta a sequestro probatorio corrisponda a quella dalla quale si era verificato il passaggio dei migranti sulla imbarcazione figlia non è revocabile in dubbio in ragione delle risultanze oggettive del sistema di videoripresa e del successivo costante monitoraggio che aveva determinato l’inseguimento della nave “madre” da parte dei pattugliatori italiani.
A ciò si aggiunga che – per come indicato nell’informativa riportata (cfr. annotazione di attività di polizia giudiziaria – All. 10 all’inf. Del 12.10.2013 ore 23.30) – i soggetti rinvenuti sulla madre nave avevano reso spontanee dichiarazioni facendo intendere di essere pescatori intenti all’esercizio della loro attività professionale tra la Libia e la Tunisia e che in questo tratto di mare stessero eseguendo l’attività di pesca; dichiarazioni – secondo quanto evidenziato nell’informativa medesima – del tutto smentite dalle emergenze della visita ispettiva posta in essere a bordo dell’imbarcazione, che invece aveva consentito di accertare che non solo non vi era traccia di pescato, né di uso recente delle attrezzature da pesca, ma anche l’esistenza di evidenti segni della recente presenza di numerose persone stipate a bordo (così nell’annotazione: “ .. risulta evidente ... anche dal cattivo odore e dalla presenza di capi di abbigliamento abbandonati e logori che il peschereccio, molto recentemente, avrebbe ospitato e quindi trasportato numerose persone allo scopo di immigrazione ... dai riscontri visivi oggettivi è risultato che gli attrezzi da pesca erano ormai da tempo inutilizzati e tenuti a bordo verosimilmente allo scopo di smascherare l’attività illecita.
Inoltre i locali sottocoperta erano stati sgomberati da ogni oggetto utile all’attività di pesca e di quotidiana vita di bordo, per adibirli verosimilmente al ricovero e trasporto di persona e che invece erano presenti discrete quantità di rifiuti organici ed inorganici (tra cui sacchetti, bottiglie e vestiti usati precedentemente) a conferma che il peschereccio era stato adibito al trasporto dei profughi prima che venissero trasbordati su un ‘altra imbarcazione…”) tracce di indumenti ed altro; cfr. rilievi fotografici allegati alla C.N.R.).
L’illazione legittimamente generata dalle tracce rinvenute all’interno dell’imbarcazione in parola circa la commissione di reati inerenti il traffico internazionale di esseri umani trovava ragionevole conferma nelle dichiarazioni, rese a breve distanza temporale dallo sbarco, alla P.G. procedente dai soggetti clandestinamente approdati sulle coste italiane e perciò stesso escussi con le forme e le garanzie di cui all’art. 363 c.p.p. in ragione della qualità di indagati per la contravvenzione di cui all’art. 10 bis D. Lgs 286/98.
Dalle dichiarazioni degli stessi era sostanzialmente e univocamente emerso che i migranti, provenienti dalla Siria o dall’Egitto, dietro pagamento di una somma in contanti di circa 1.800/2.000 $ pro capite, si erano imbarcati da Alessandria d’Egitto a bordo di una piccola imbarcazione, per poi essere trasferiti su una nave più grande di circa diciotto metri che dopo circa otto dieci ore li aveva condotti su una nave più grande che li aveva portati al largo e che, dopo circa quattro giorni di navigazione, li aveva condotti nei pressi delle coste calabresi.
Nello specifico, S.H.H.K.H. (nato OMISSIS) dichiarava:
“D. Intende rispondere alle domande che da adesso in poi le verranno formulate?
R. Si intendo rispondere alle domande formulate.
D. Da quale località è partito, quando e con quale mezzo?
R. Sono partito da Alessandria d’Egitto 4 giorni fa a bordo di una barca piccola ed ho
navigato per 1 O minuti, per poi essere trasferiti su una barca più grande di circa 18 metri,
trainata da un peschereccio in ferro di colore verde lungo 25130 metri circa che ci ha
portato al largo, la barca dove abbiamo viaggiato era già fornita di viveri.
D. Avete effettuato soste durante il viaggio?
R. No.
D. Quanto ha pagato per partire?
R. Ho pagato circa 30000 pound egiziani.
D. Chi hai contattato per partire per questo viaggio?
R. M.F., mediatore che mi ha accompagnato dalla spiaggia alla scialuppa e mi ha assicurato che avrei trovato lavoro in Italia.
D. In che modalità ha effettuato il pagamento?
R. In contanti.
D. A chi ha consegnato il denaro?
R. A M.F..
D. Venivano mostrate nr. 2 foto relative a due soggetti di nazionalità egiziana. Riconosce queste persone?
R. No.
D. Quante ore avete navigato in autonomia fino ad essere intercettati dalla polizia italiana?
R. Abbiamo navigato circa 10 ore .
D. Saprebbe riconoscere il Comandante o altri membri dell’equipaggio?
R. No.
D. Durante le 10 ore di navigazione chi conduceva il barcone?
R. Un gruppo di circa 415 Siriani che non so riconoscere.
A tal punto alla persona sottoposta a interrogatorio, veniva richiesto se ai sensi dell’art. 130 del c.p., se voleva procedere alla richiesta della punibilità di coloro che hanno perpetrato il reato di cui agli arti. 12 e ss. del D.Lgs 286198 per aver favorito l’immigrazione clandestina e aver messo a repentaglio la sua incolumità fisica. Lo stesso rispondeva di voler procedere e di volere che tutti i responsabili fossero puniti secondo le vigenti leggi italiane.
D. Ha altro da aggiungere?
R. Non ho altro da aggiungere.”.
Y.M. (nato OMISIS) riferiva:
D. Intende rispondere alle domande che da adesso in poi le verranno formulate?
R. Si intendo rispondere alle domande formulate.
D. Da quale località è partito, quando e con quale mezzo?
R. Sono partito da Alessandria d’Egitto 6 giorni fa a bordo di una barca piccola ed ho navigato per 60 minuti, per poi essere trasferiti su una barca più grande di circa 15 metri dotata di un autonomo motore, e dopo circa 8 ore di navigazione abbiamo raggiunto la nave più grande di colore blu lunga 25130 metri circa che ci ha portato al largo navigando da mercoledì fino al momento in cui la motovedetta delle Forze dell’ordine italiane ci hanno intercettato. La barca dove abbiamo viaggiato era già fornita di viveri.
D. Durante le 08 ore di navigazione chi conduceva il secondo barcone?
R. Il viaggio è stato di notte e non li ho visti.
D. Avete effettuato soste durante il viaggio?
R. No.
D. Quanto ha pagato per partire?
R. Ho pagato circa 18. 000 $ per me, i miei sei figli e mia moglie.
D. Chi hai contattato per partire per questo viaggio?
R. Ad Alessandria ho chiesto ad un egiziano che mi ha messo in contatto con un mediatore il cui soprannome era “li dottore”, non ne conosco l’identità. Il mediatore mi ha dato un appuntamento con “il dottore” circa 15 giorni prima della partenza, ci siamo accordati sul prezzo, dandomi successivo appuntamento due giorni prima della data di partenza: in quel momento ho saldato il prezzo pattuito e il giorno della partenza mi hanno
accompagnato nel luogo di partenza.
D. In che modalità ha effettuato il pagamento?
R. In contanti.
D. A chi ha consegnato il denaro?
R. Alla persona soprannominata “il dottore”
D. Quante ore avete navigato in autonomia fino ad essere intercettati dalla polizia italiana?
R. Dal mercoledì fino a domenica mattina.
D. Saprebbe riconoscere il Comandante o altri membri dell’equipaggio?
R. No, anche perché il duro viaggio mi aveva provato.
A tal punto alla persona sottoposta a interrogatorio, veniva richiesto se ai sensi dell’art. 130 del c.p., se voleva procedere alla richiesta della punibilità di coloro che hanno perpetrato il reato di cui agli artt. 12 e ss. del D.Lgs 286198 per aver favorito l’immigrazione clandestina e aver messo a repentaglio la sua incolumità fisica. Lo stesso rispondeva di voler procedere e di volere che tutti i responsabili fossero puniti secondo le vigenti leggi italiane.
D. Ha altro da aggiungere?
R. Non ho altro da aggiungere.
Al termine della sequenza delle domande e delle risposte il difensore, che ha assistito in condizioni tali da non poter fare segni, formula le seguenti richieste, osservazioni e riserve: “Non ho nulla da osservare e/o da aggiungere”-.
Ancora, Yo. M. (nato OMISSIS) affermava:
D. Intende rispondere alle domande che da adesso in poi le verranno formulate?
R. Si intendo rispondere alle domande formulate.
D. Da quale località è partito, quando e con quale mezzo?
R. Sono partito da Ajmi (località marittima vicino Alessandria d’Egitto) 6 giorni fa a bordo di una barca piccola ed ho navigato per 60 minuti, per poi essere trasferiti su una barca più grande di circa 15 metri dotata di un autonomo motore, e dopo circa 8 ore di navigazione abbiamo raggiunto la nave più grande di colore blu lunga 25130 metri circa che ci ha portato al largo navigando da mercoledì fino al momento in cui la motovedetta
delle Forze dell’ordine italiane ci hanno intercettato. La barca dove abbiamo viaggiato era già fornita di viveri.
D. Durante le 8 ore di navigazione chi conduceva il secondo barcone?
R. Il viaggio è stato di notte, mia moglie stava male e non li ho visti.
D. Avete effettuato soste durante il viaggio?
R. No.
D. Quanto ha pagato per partire?
R. Ho pagato circa 7.500 $ per me, i miei due figli e mia moglie.
D. Chi hai contattato per partire per questo viaggio?
R. Ad Alessandria ho chiesto ad un egiziano chiamato Abu con cui ho concordato tutto ciò che riguardava il viaggio: prezzo, data, località. Nel medesimo giorno in cui ho pagato mi ha accompagnato alla località marittima dove è avvenuto l’imbarco. Ho saldato il prezzo pattuito e siamo partiti alla volta dell’Italia.
D. In che modalità ha effettuato il pagamento?
R. In contanti.
D. A chi ha consegnato il denaro?
R. Alla persona conosciuto come Abu.
D. Quante ore avete navigato in autonomia fino ad essere intercettati dalla polizia italiana?
R. Da martedì fino a domenica mattina .
D. Saprebbe riconoscere il Comandante o altri membri dell’equipaggio?
R. No.
A tal punto alla persona sottoposta a interrogatorio, veniva richiesto se ai sensi dell’art. 130 del c.p., se voleva procedere alla richiesta della punibilità di coloro che hanno perpetrato il reato di cui agli artt. 12 e ss. del D.Lgs 286198 per aver favorito l’immigrazione clandestina e aver messo a repentaglio la sua incolumità fisica. Lo stesso rispondeva di voler procedere e di volere che tutti i responsabili fossero puniti secondo le vigenti leggi italiane.
D. Ha altro da aggiungere?
R. Non ho altro da aggiungere.
Al termine della sequenza delle domande e delle risposte il difensore, che ha assistito in condizioni tali da non poter fare segni, formula le seguenti richieste, osservazioni e riserve: “Non ho nulla da osservare e/o da aggiungere”-.
Anche A.B.M.D. (nato OMISSIS) riferiva:
D. Intende rispondere alle domande che da adesso in poi le verranno formulate?
R. Si intendo rispondere alle domande formulate.
D. Da quale località è partito, quando e con quale mezzo?
R. Sono partito dalla Siria al Cairo con l’aereo sette giorni prima della data di imbarco sulla nave. Mi sono successivamente recato ad Alessandria d’Egitto) da dove sono partito 6 giorni fa a bordo di una barca piccola ed ho navigato per 60 minuti, per poi essere trasferiti su una barca più grande di circa 15 metri dotata di un autonomo motore, e dopo circa 8 ore di navigazione abbiamo raggiunto la nave più grande di colore blu lunga
25130 metri circa che ci ha portato al largo navigando da martedì fino al momento in cui la motovedetta delle Forze dell’ordine italiane ci hanno intercettato. La barca dove abbiamo viaggiato era già fornita di viveri.
D. Durante le 8 ore di navigazione chi conduceva il secondo barcone?
R. Il viaggio è stato di notte e nessuno si poteva muovere per cui non potuto vedere chi guidava.
D. Avete effettuato soste durante il viaggio?
R. Non ricordo poiché mia moglie ed i bambini non stavano bene e soffrivano il mare.
D. Quanto ha pagato per partire?
R. Ho pagato circa 7.250 $ per me, i miei quattro figli e mia moglie. Voglio precisare che durante il viaggio sulla prima imbarcazione quella più piccola su cui abbiamo viaggiato circa 60 minuti, ci hanno minacciato con un coltello di consegnare denaro, telefoni cellulari e documenti. Al momento del trasbordo sulla seconda imbarcazione, i primi traghettatori sono scappati con la prima scialuppa con tutti i nostri averi (zaini, borse e
quant’altro). Tutto ciò che io avevo era dentro un borsone, compresi i miei medicinali per il cuore.
D. Chi hai contattato per partire per questo viaggio?
R. In Siria c’è un uomo che si è occupato di mettermi in contatto, una volta arrivato in Egitto, con una persona che come mediatore si è occupato dell’organizzazione del viaggio. Questo soggetto si è preso il denaro pattuito e, dopo 4-5 giorni, mi ha detto dove ci saremmo imbarcati. Su un pullman ci hanno accompagnato in una spiaggia da dove siamo partiti a bordo di una piccola imbarcazione.
D. In che modalità ha effettuato il pagamento?
R. In contanti.
D. A chi ha consegnato il denaro?
R. Al soggetto egiziano di cui non conosco il nome.
D. Quante ore avete navigato in autonomia fino ad essere intercettati dalla polizia italiana?
R. Da martedì fino a domenica mattina .
D. Saprebbe riconoscere il Comandante o altri membri dell’equipaggio?
R. Si, potrei riconoscere chi comandava la nave madre. A tal punto alla persona sottoposta a interrogatorio, veniva richiesto se ai sensi dell’art. 130 del C.p., se voleva procedere alla richiesta della punibilità di coloro che hanno perpetrato il reato di cui agli artt. 12 e ss. del D.Lgs 286198 per aver favorito l’immigrazione clandestina e aver messo a repentaglio la sua incolumità fisica. Lo stesso rispondeva di voler procedere e di volere che tutti
i responsabili fossero puniti secondo le vigenti leggi italiane.
D. Ha altro da aggiungere?
R. Voglio ringraziare coloro che mi hanno soccorso.
Osserva il Giudice che tali propalazioni possano essere ampiamente utilizzate – oltre che per la valutazione della legittimità dell’operato fermo – anche al fine della ricostruzione dei fatti e della valutazione dell’ipotesi di reato formulata dal P.M. previa considerazione e nei limiti della posizione processualmente connessa agli odierni indagati.
Non v’è dubbio, infatti, che l’art. 10 bis D. Lgs 286/98 risulti intrinsecamente connesso con il reato contestato al capo b) della rubrica, dal momento che l’attività di trasporto con natante è stata posta in essere al fine di consentire l’illecito ingresso nel territorio dello Stato di tutti i migranti.
L’art. 12 lett. c c.p.p., disponendo che vi è connessione di procedimenti quando dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o occultare gli altri, individua un legame che è innanzitutto oggettivo: il riferimento normativo è alla relazione oggettiva tra le diverse condotte di reato, che risultano collegate dal particolare legame della finalità di eseguire o occultare: ciò che rileva è il rapporto tra i reati prima di quello tra soggetti, sicché non è necessario – come nel caso in esame – che gli autori dei due reati siano i medesimi (cfr. in tal senso Cass. Sez. V sent. n. 10041 del 13 giugno/22 settembre 1998, che ha giudicato sufficiente la connessione oggettiva, prescindendo dall’identità degli autori, proprio valorizzando il dato normativo obiettivo).
Se la qualità di indagato di reato collegato opera nell’ambito del procedimento complessivamente inteso, tutti i reati risultano tuttavia collegati sotto il profilo probatorio ai sensi dell’art. 371 co. 1 lett. b) poiché certamente la prova di un reato o di una circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un’altra circostanza e segnatamente la prova relativa al reato per cui si procede risulta intrinsecamente connesso con quella relativa all’ingresso illecito nel territorio dello Stato da parte dei migrante, con riferimento al numero dei trasportati, alle modalità e mezzi di trasporto.
Tanto premesso, quanto alla valutazione nel merito di tali dichiarazioni, non può che richiamarsi la regola della cd. “convergenza del molteplice” secondo cui i riscontri esterni alle chiamate in correità possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie, le quali devono tuttavia caratterizzarsi: a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; b) per la loro indipendenza – intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente – da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza; c) per la loro specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell’incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d’accusa forniti dai
dichiaranti, ma deve privilegiarsi l’aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 134 73 del 4 marzo 2008, Rv. 239744). È proprio questo il caso che si presenta alla valutazione del giudicante, non potendo dubitarsi della genuinità delle propalazioni, tenuto conto della prossimità temporale rispetto all’evento (sbarco sul territorio italiano) che non consente di ragionevolmente ipotizzare un qualsivoglia accordo in ordine alla elaborazione di versioni comuni e concordanti da parte dei dichiaranti. Sotto altro profilo, le dichiarazioni rese dai migranti, indagati in procedimento connesso possono costituire grave indizio di colpevolezza, ex art. 273 commi 1 e 1 bis c. p.p. dal momento che, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, appaiono sorrette da riscontri esterni individualizzanti (tracce di reato per come annotate dalla P.G., monitoraggi della P.G. in ordine alle modalità della condotta), di talché assumono idoneità dimostrativa in relazione all’attribuzione del fatto-reato ai soggetti destinatari della misura, e la relativa dimostrazione – attesa la fase incidentale in cui è effettuata – deve essere orientata ad acquisire non già la certezza ma l’elevata probabilità di colpevolezza dei chiamati. A ciò si aggiunga che taluni dei dichiaranti hanno riconosciuto fotograficamente il comandante dell’equipaggio in H.F., il quale è stato concordemente indicato come tale anche dai coindagati sentiti nel corso degli svolti interrogatori.
***
Gli elementi sin qui assunti ben possono essere ricondotti nell’alveo del dettato normativo ipotizzato nelle contestazioni preliminari.
Quanto al reato di cui al capo b), corrette e condivisibili appaiono le argomentazioni dell’Ufficio di Procura, non potendo dubitarsi in ordine allo stato di clandestinità dei migranti che hanno cercato di raggiungere lo Stato Italiano attraverso il vettore navale, in violazione ed omettendo le necessarie fasi procedimentali previste dalla normativa di riferimento per l’ingresso nel territorio dello Stato dei cittadini extracomunitari. Tale trasporto è stato assicurato dalle persone sottoposte a indagini, mediante un vettore navale idoneo a sostenere un lungo viaggio, che poi hanno letteralmente abbandonato a loro stessi i migranti su una imbarcazione che per dimensioni, caratteristiche strutturali, condizioni meteo marine, era assolutamente inadeguata ad affrontare un ulteriore percorso di ben 150 miglia marine, correndo per converso il concreto rischio di inabissarsi (presentando delle vie d’acqua documentate dalla PG che ha ritenuto inutile un rimorchio in porto) e così esitare nell’ennesima truce tragedia del mare. Attraverso le convergenti dichiarazioni dei migranti può altresì affermarsi che il trasporto sia avvenuto dietro dazione di un ingente corrispettivo finalizzato alla retribuzione di organizzatori e
mediatori che verosimilmente dall’Egitto organizzano il programmato trasporto.
Che si tratti di reato consumato e non di tentativo – ancorché i migranti siano stati abbandonati dagli scafisti al largo delle acque extraterritoriali e dunque oltre le 12 miglia dalle coste italiane – è ampiamente dimostrato dalla circostanza che, già al momento delle operazioni di trasbordo dei passeggeri e successivamente all’allontanamento della nave “madre”, il peschereccio con a bordo i migranti puntasse in direzione delle coste calabresi (ed opposta a quella della nave madre), e per l’esattezza, in direzione Capo Spartivento. Del resto, l’art. 12 commi 1, 3, 3 bis e 3 ter del D.Lgs. n. 286 del 1998 incrimina la condotta di chi favorisce l’ingresso nel territorio dello Stato italiano in violazione delle disposizioni in materia, ponendo in essere “atti diretti a procurare” tale ingresso, venendo pertanto in rilievo un reato di pericolo o a consumazione anticipata, per la cui
configurazione è del tutto irrilevante il conseguimento dello scopo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27106 del 16/06/2011 Cc. – dep. 12/07/2011; Cass. Sez. I sent. n. 38159 del 23 settembre 2008, Rv. 241130 secondo cui “il delitto consistente nel compiere atti diretti a procurare l’ingresso illegale di una persona in altro Stato ha natura di reato di pericolo o a consumazione anticipata e si perfeziona per il solo fatto che siano compiuti atti diretti a favorire l’ingresso, a prescindere dall’effettività, durata e finalità dell’ingresso medesimo, in quest’ultima incluso il mero transito con destinazione finale il Paese di origine della persona stessa”). Inoltre, l’aver approntato i mezzi per il trasporto via terra e via mare, organizzando e curando direttamente il viaggio di ben 226 migranti, assumendo altresì il ruolo di scafisti a bordo dell’imbarcazione principale che ha condotto i migranti in prossimità delle coste italiane, integra senz’altro la soglia degli atti idonei diretti a procurare l’ingresso dei cittadini stranieri nel territorio nazionale.
Dalle emergenze investigative finora acquisite, è altresì sostenibile la configurabilità delle circostanze aggravanti contestate in quanto il fatto è consistito nel consentire l’ingresso di più di cinque persone (ed in particolare di n. 226 soggetti clandestini), esposte, durante il tragitto, a pericolo per la vita o per l’incolumità e sottoposti a trattamento inumano e degradante.
Quanto al primo profilo, il viaggio dei 226 migranti, di cui ben 79 minori di età, durava per diversi giorni (dapprima a bordo di navi più piccole, poi sulla nave cd. “madre” – una volta raggiunta l’imbarcazione più grande che agganciava il peschereccio destinato ad essere abbandonato nelle acque extraterritoriali dello Stato italiano), protraendosi per ulteriori dieci a bordo di un natante dalle dimensioni di soli 25/30 metri).
Già tale circostanza attesta le condizioni estremamente precarie e difficili del viaggio sostenuto dai passeggeri, privi di qualsivoglia forza contrattuale proprio in ragione della loro posizione di clandestini senza concrete alternative, in ordine al trasporto, reso estremamente rischioso dal § successivo evolversi della vicenda. Ed invero, successivamente alle operazioni di trasbordo – avvenute nell’arco temporale compreso tra le ore 23:25 e le ore 23:54 – l’imbarcazione “madre” si allontanava, lasciando i migranti a bordo di un natante di dimensioni ancor più ridotte (circa 18 cm) che ragionevolmente in ragione delle copiose infiltrazioni di acqua, delle condizioni fatiscenti dello scafo e alla precarietà per la stabilità della navigazione, colava a picco poche ore dopo il soccorso prestato delle navi del Gruppo Operativo Aereonavale.
Deve pertanto concludersi che solo il tempestivo intervento delle Forze di Polizia è riuscito ad evitare la prevedibile ecatombe correlata all’affondamento del natante, tant’è che il peschereccio – dapprima agganciato dalle imbarcazioni della Guardia di Finanza – veniva definitivamente abbandonato dopo che, avendo incamerato un ingente quantitativo di acqua marina, diventava di fatto intrasportabile, oltretutto ostacolando il pronto e sollecito soccorso dei migranti.
Sussiste, inoltre, l’aggravante di aver commesso il fatto in numero di più di tre persone (dovendosi annoverare tra gli autori dell’illecito penale non solo i 17 soggetti che viaggiano a bordo della nave, ma anche coloro che hanno offerto supporto logistico nel territorio egiziano, nel quale hanno avuto inizio le condotte penalmente rilevanti qui contestate) e nell’aver commesso il fatto allo scopo di trarre profitto, anche indiretto dal traffico dei migranti, come attestato dalle plurime dichiarazioni rese da alcuni dei viaggiatori, escussi a sommarie informazioni, i quali hanno indicato gli importi che sono stati costretti a versare per poter affrontare il viaggio alle volta dell’Italia.
Quanto al reato associativo, non è inutile rammentare che ai fini della configurabilità dell’associazione a delinquere non sono necessarie strutture particolarmente “raffinate”, che al contrario possono ben essere anche rudimentali, né la predisposizione e la disponibilità di particolari risorse, umane e materiali, essendo necessaria la permanenza del vincolo, l’assenza di alcuna sovrapposizione tra momento della ideazione/formazione dell’affectio societatis con la concreta programmazione di specifiche e precise fattispecie criminose.
Le risultanze investigative finora acquisite e le dichiarazioni rese dagli indagati nel corso degli interrogatori consentono di ritenere sufficientemente integrata la fattispecie, tenuto conto della comune provenienza geografica dei fermati, della comune occupazione lavorativa e della conoscenza da parte degli stessi, dell’armatore della nave, che hanno concordemente indicato in tale Y.E.M., residente in Alessandria d’Egitto.
Va, altresì, ricordato che il programma criminoso non necessariamente deve essere ampio o particolarmente differenziato, ma può ben essere ridotto e circoscritto, a condizione, però, che difetti a priori una programmazione specifica dei cd reati satellite, che, quindi, non devono essere già compiutamente predeterminati “nella mente” dei rei.
Gli elementi sin qui raccolti, allora, ben possono essere sintomatici, attraverso un ragionamento logico/inferenziale, dell’esistenza di una societas scelerum, per come opportunamente evidenziato dal P .M. in ragione:
a) della piena rispondenza della dinamica dei fatti al modus operandi accertato da altri episodi
assolutamente assimilabili al presente;
b) del ricorso a metodiche collaudate;
c) del numero dei soggetti coinvolti;
d) della presenza di una dotazione strumentale non inconsistente (navi madre, navi figlie a perdere);
e) degli ingenti profitti.
Alla luce di questo discorso, appare logicamente impensabile che un fatto di così enorme portata – che ha consentito un viaggio attraverso diversi Stati, un successivo viaggio lungo buona parte del Mar Mediterraneo – foriero di ingentissimi guadagni, sia stato eseguito da uno sparuto gruppetto di persone che in maniera del tutto estemporanea abbiano deciso di porre in essere la grave condotta prevista e punita dall’art 12 D. Lgs 286/98, dovendo piuttosto immaginare che gli stessi costituiscano gangli fondamentali di un più ampio circuito di matrice criminale di ordine transnazionale finalizzato alla tratta di migranti che, attraverso numerosi vettori, assicura innumerevoli e indefiniti viaggi verso l’Unione Europea.
Da qui la sussistenza del reato associativo, nella forma aggravata di cui al V comma, stante la finalità di commettere più reati di cui all’art 12 decr cit.
***
Né può ritenersi sconfessato il quadro indiziario dalle dichiarazioni rese dagli indagati nel corso degli interrogatori del 16 e 17 ottobre 2013.
L’indice che più maggiormente appare espressione da una parte della verosimiglianza dell’ipotesi accusatoria e dall’altra della consapevolezza di tutti gli indagati di operare all’interno di un organismo associativo finalizzato alla perpetrazione di una serie indeterminata di reati volti all’ingresso clandestino di migranti ne territorio dello Stato, è l’atteggiamento dagli stessi tenuto nel corso degli interrogatori.
Ed invero, dislocati in due Case Circondariali diverse (H.R., M.M., H.C.M., M.H.M.A.R., H.F., R.A., M.A.A.A.A.N. presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria e E.A., A.A. e M.N.A.N. presso il Carcere di Palmi), i due gruppi – evidentemente rimasti nelle stesse celle – hanno approntato una versione dei fatti diametralmente opposta l’una dall’altra.
Il primo gruppo, in maniera del tutto convergente, ha insistito nel!’ affermare di svolgere l’attività di pesca lungo le coste della Libia fino a Malta e di essersi imbarcati sulla nave madre qualche giorno prima del fermo e di essere completamente estranei alle operazioni di trasporto e di trasbordo degli immigrati clandestini. In particolare gli indagati hanno sostenuto di essere partiti dal porto di Raschid di Alessandria d’Egitto e di aver seguito la rotta libica da dove, essendo stati intercettati dalle Autorità libiche (“che sparavano”) evidentemente perché avvistati e privi di qualsivoglia autorizzazione alla navigazione internazionale, avevano puntato verso Malta, rotta dove – a circa 270° – sarebbero stati individuati dalla Marina Militare. Se alcuni di loro non hanno
esitato a sostenere che la nave battesse bandiera egiziana (alcuni individuandola in un vuoto simulacro di carta ubicato in una non meglio individuata zona dell’imbarcazione – cfr. H.C.M.– altri indicandola come una bandiera di stoffa piantata nella parte anteriore della nave), gran parte degli interrogati (capitano compreso) non hanno potuto che affermare e riconoscere che la nave fosse priva di autorizzazione dello Stato Egiziano alla navigazione extraterritoriale (l’indagato H.C.M., ad esempio, sia pure semplicisticamente, ha definito la nave “abusiva” ed i componenti dell’equipaggio “ladroni’’, confermando di essere perciò stesso esposti all’attività repressiva dello Stato Libico; per tale motivo si erano diretti verso le coste italiane dove “si sentivamo più protetti”‘).
Nessuno dei sentiti, tuttavia, ha saputo rispondere all’opportuna ed acuta osservazione del P.M. che ha espressamente chiesto come mai, una volta intercettati dalle Autorità Libiche – secondo quanto dagli stessi univocamente sostenuto – non avessero dirottato ad esempio verso la Grecia, meta senz’altro più raggiungibile ed economicamente meno dispendiosa da raggiungere per fare eventualmente ritorno in Patria, invece di dirigersi ad ovest verso le coste italiane così allontanandosi viepiù dalla rotta di ritorno.
Il secondo gruppo, clamorosamente smentendo le blindate dichiarazioni del primo, ha invece sostenuto di aver effettivamente visto e soccorso il peschereccio con a bordo !’ingenite numero di migranti in alto mare e di aver fatto salire a bordo della loro nave parte di essi, in particolare donne e bambini, ospitandoli per circa due giorni di navigazione, obbedendo poi all’ordine del capitano di trasbordarli sul loro originario peschereccio ed abbandonarli alla loro sorte per paura di essere osservati e/o intercettati dall’alto e, comunque, certi della loro salvezza, dal momento che qualcuno dei migranti aveva la possibilità di chiedere soccorso, essendo in possesso di telefonini.
In particolare, S.E. ha esordito, excusatio non petita, discolpandosi per quanto accaduto e sostenendo di essersi attenuto, in quanto semplice marinaio, esclusivamente agli ordini del capitano (“noi marinai non dobbiamo sapere niente”), indugiando nel racconto evidentemente § concordato di un viaggio che dall’Egitto, aveva seguito la rotta libica e si era poi articolato verso Malta, una volta abbandonato il peschereccio più piccolo. Gli altri (M.N.A.N. e A.A.) hanno sostanzialmente confermato le dichiarazioni del primo, sostenendo di non sapere nulla e di aver esclusivamente obbedito agli ordini del capitano.
***
Orbene, a questo complesso ed approfondito quadro indiziario si aggiungevano nel corso dell’udienza del 2 maggio u.s. le dichiarazioni parziahnente confessorie dell’imputato sub 1 della rubrica, a cui tutti gli ulteriori imputati in sede di spontanee dichiarazioni (con tecnica “per relationem”) si riportavano.
Va però detto che, nel frattempo, dal loro arresto sino alla scelta del rito, l’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata notificata e tradotta in lingua araba a tutti gli odierni imputati, sicché gli stessi preso atto delle predette divergenze, ben messe in luce dal gip procedente, preferivano optare (solo adesso e con valore di certo riduttivo della spontaneità e genuinità del loro dire) per la sottoposizione ad esame di uno solo di loro, che eleggevano sostanzialmente a loro portavoce, evitando, a loro modo di vedere, di incorrere in incongruenze attraverso il richiamo per relationem a quanto da lui asserito.
Va altresì precisato che è stato consentito agli imputati di stare in udienza nella stessa cella e che ogni divieto di incontro o colloquio tra loro, se mai attuato, è già da tempo certamente venuto meno.
H.C.M. (le cui generalità sono state oggi rettificate in H.E.M.A.E.) riferiva in udienza, su indicazione del suo difensore, di volersi sottoporre ad esame:
– accusava in primo luogo il capitano dell’imbarcazione (il predetto H.F., unico a non avere scelto il rito abbreviato e sin dall’inizio etichettato come il comandante dell’imbarcazione c.d. madre caduta in sequestro) di essersi messo d’accordo con un gruppo di persone in Egitto, con i quali avrebbe concordato l’imbarco su una piccola imbarcazione di circa 200 persone;
– il capo di questa barca più piccola sarebbe stato il tale S.H.H.K.H., indicato nel decreto che dispone il giudizio immediato quale persona offesa e rientrante tra i dichiaranti a carico degli odierni imputati, che dopo quattro ore di navigazione si sarebbe avvicinato alla loro barca (guidata dal H.F., ma avente come equipaggio l’odierno imputato e tutti i suoi coimputati espressamenti indicati come coloro che erano ristretti in aula con lui) e tutti poi avrebbero cooperato per spostare i 200 migranti dalla barca più piccola a quella più grande, collaborando insieme al trasbordo e poi legando l’imbarcazione piccola a quella grande;
– la giustificazione che era stata data loro era che la barca piccola non era in grado di affrontare l’intero viaggio in mare, sicché era necessario darle ausilio e poi i due capi H.F. (dell’imbarcazione grande il cui equipaggio era composto da tutti loro) e S.H.H.K.H. (di quella piccola) avevano nuovamente trasbordato gli immigrati dalla nave grande a quella piccola “‘quando sono arrivati qui’”. L’imbarcazione piccola era dunque diretta in Italia e quella grande doveva dirigersi verso le coste della Libia “poi loro hanno messo questa gente nella barca piccola per arrivare qua e loro volevano tornare con la barca, quella più grande, per andare a lavorare in Libia oppure ad un altro posto”;
– l’ideatore del piano, il proprietario della barca grande era il H.F., ma tutti loro non erano stati messi a conoscenza di un simile progetto ed era la prima volta che si prestavano ad un’iniziativa di questo tipo;
– alla guida della barca piccola diretta verso l’Italia vi era sempre il S.H.H.K.H.;
– loro erano semplici pescatori, che avevano solo obbedito al capo della barca H.F., che, solo una volta raggiunto il mare aperto, li aveva informati dei loro compiti che erano quelli di prendersi cura dei migranti di dargli da mangiare e da bere (prima non sapevano ... No, prima di partire dall’Egitto non sapevano niente, loro hanno saputo nello stesso giorno, quanto loro lavoravano sulla barca grande, che arrivavano questi emigranti, allora non potevano dire di no, hanno detto forse soldi in più, non potevano dire di no al capo perché tutti hanno famiglie in Egitto e avevano paura per loro ...);
– lo stesso imputato si professava pescatore da 12 anni e per la prima volta coinvolto in una simile azione;
– altro socio nella proprietà della barca, oltre al H.F., era tale M.E.;
– la raccolta dei pescatori (nel caso di specie tutti provenienti da Bourgim Mghizi (fonetico) frazione di Rashid) avveniva, a dire dell’imputato, in modo rudimentale mediante chiamata porta a porta, da parte del comandante, in questo caso l’iniziativa era partita da H.F. ed i pescatori dell’equipaggio non avevano ricevuto alcun compenso, posto che in caso di positivo esito della battuta di pesca l’eventuale ricavato sarebbe stato distribuito tra tutti loro “se non c’è pesce, dice, non ci sono soldi”;
– lo stesso imputato ribadiva che oramai in Egitto (pag. 23) non si trova più pesce, pertanto normalmente ci si dirige verso le acque libiche e che il compenso dipende dal pescato;
– erano stati loro (lui ed i coimputati) a prendersi cura dei migranti, su precise disposizioni del comandante H.F., e a dare loro da bere e da mangiare;
– su precisazione richiesta dal difensore, l’imputato ribadiva che i migranti erano saliti a bordo dopo un giorno di navigazione (pag. 25);
– riferiva che nel paesino di provenienza tutti si conoscono tra di loro, anche F.F. era loro noto, ma di avere stretto i rapporti con lui circa due mesi prima del fatto;
– su domande del P.M., via via più incisive, emergeva che egli aveva già effettuato un viaggio sulle imbarcazioni dirette da H.F., ma appartenenti ad altro armatore, di cui indicava il nome;
– il H.F. aveva il molo di capo, anche nella prima imbarcazione, ma in quel caso non ci si era occupati di migranti ma di pesca, al punto da potere affermare che anche per H.F. questa era la prima volta (pag. 30 trascrizioni) e che lo aveva fatto per bisogno di soldi;
– messo di fronte alla contraddittorietà del dato secondo il quale egli attribuiva al H.F. “una buona fama” mentre aveva già dichiarato, in interrogatorio di garanzia, che la nave su cui viaggiavano erano priva di autorizzazioni di sorta, alludendo al loro ruolo di “ladroni”, l’imputato asseriva di non essere stato compreso bene dall’interprete, che a suo parere parla l’arabo ma dell’Africa del nord provenendo dal Marocco e come tale non particolarmente brillante nel comprendere la sua inflessione nell’eloquio e nella parlata;
– dichiarava anche di avere visto qualcuno pagare a qualcun altro sempre presso la barca grande;
– richiesto ancora di chiarire a quando risaliva il primo viaggio, sulla precedente imbarcazione, con H.F. lo collocava verso i primi dell’anno e dinanzi alla contraddizione, sul perché prima avesse detto di conoscerlo meglio da quasi due mesi, il dichiarante asseriva di non state bene e non ricordare bene;
– a questo punto riferiva di essere in stato di agitazione dal suo arresto a causa della preoccupazione per la sua famiglia, a causa delle presenza di gente più potente di H.F. alla sue spalle;
– l’esame, a questo punto, assumeva dei toni frammentari, l’imputato dichiarava di essere spaventato persino dalle domande del pubblico ministero (del tutto funzionali a comprendere le dinamiche sottese all’episodio in esame) e forniva dei nomi scritti (solo fonetici perché egli affermava di non essere istruito) dei personaggi via via rappresentati ed a suo dire alle spalle di H.F., che vantavano viceversa “cattiva fama” perché già notoriamente dediti a simili traffici;
– lo stesso imputato asseriva di avere conosciuto questi altri pesonaggi, esistenti alle spalle di H.F., non prima della sua partenza, ma solo attraverso le loro discussioni telefoniche con H.F. (che era dotato di apparecchio satellitare) “Lui è il capo della barca e parlava davanti a tutti, non aveva problemi e ha nonimato... Si si ha detto che ha anche sentito più di una volta questi nomi di R. e M. (vedi allegati in atti) e non aveva paura, parlava davanti a tutti, dice, e poi loro erano tanti, loro erano su questa barca di venticinque metri più, ha detto, duecentoventi e qualcosa persone, che sono tante ed allora loro stavano sopra con lui, allora quasi sempre erano vicini”;
– questi nomi a suo dire, erano collegati, alla tratta dei migranti ed egli chiedeva di non dire che lui li aveva fatti, anche stavolta – però – ribadiva che l’associazione di idee e la comprensione del disvalore di quel viaggio, da abbinarsi a simili personaggi, era avvenuta solo in mare successivamente al trasbordo dei migranti;
– il dichiarante asseriva di avere assistito anche alla telefonata tra H.F. e S.H.H.K.H. in cui questi preannunciava l’arrivo della barca “piccola” con i migranti, peraltro il S.H.H.K.H. era persona nota a tutti i coimputati essendo un personaggio di provenienza del loro stesso paese “Allora, lui ha sentito il nome e lui anche conosce questa persona, lui sa che è questo H.K., che è questa persona H.K. che lui la conosceva, non solo lui, dice che lui e anche tutti gli altri detenuti…È la stesa persona, che tutti vivono insieme in un piccolo paesino, tutti si conoscono e lo vede sempre nella caffetteria, come se fosse un bar si vedono sempre”, chiarendo e ribadendo, su precisa domanda, anche la comune provenienza di tutti dallo stesso borgo di poche anime (tutti gli imputati, oltre F. K., anche pag. 56);
– chiesto di riferire sull’attrezzatura del peschereccio egli asseriva di come la nave fosse dotata di attrezzatura per la pesca di sicuro ingombro (funi, corde e reti di circa 30 metri, nonché scatole per congelare il pescato) e che avevano come obiettivo di pescare due dipi di pesce tipici del mare egiziano, con punte verso il mare libico e che la nava era dotata di bandiera egiziana, al punto di non ricordare come mai le Autorità italiane non l’avessero trovata a bordo (anche qui contraddicendosi con quanto affermato in interrogatorio di garanzia);
– su specifica domanda chiariva che se fossero stati avvistati dalle Autorità libiche, in assenza di bandiera, sicuramente avrebbero subito le ostilità dei Libici (con le conseguenti sparatorie “si si si, li sparano, ha detto che ci sono morti, ci sono morti”), che in questo caso, tuttavia, non erano intervenuti;
– asseriva di avere visto S.H.H.K.H. negli attimi funzionali a fare salire le persone dalla barca piccola alla grande e viceversa, ma costui era rimasto sempre sulla barca piccola;
– in conclusione richiesto di chiarire (pag. 58 e ss.) cosa avessero fatto per il periodo precedente all’arrivo dei migranti sul loro peschereccio, prima alludeva ad un attesa di un giorno, poi di una battuta di pesca di due giorni ed al terzo giorno l’arrivo dei clandestini, al punto di avere offerto il pescato (pari a dieci cassette) ai clandestini, per i quali vi erano anche altri vivere “c’era pane, c’era carne, si si c’era altro” di cui all’arrivo delle Autorità italiane era rimasta solo della carne nel frigo;
– precisava che i viveri erano stati caricati da loro stessi sulla nave, ma nella convinzione che fosse cibo per loro;
– tra i viveri trasportati dall’equipaggio, formato da loro, “lui dice che non si ricorda esattamente, ma avevano pane, avevano tanto pane e anche riso, sacchi di pane, cinque o quattro sacchi di pane, e lo stesso più o meno riso, non è molto sicuro” ed un agnello per la festa del Sacrificio.
Anche gli altri imputati, ad uno ad uno, hanno reso spontanee dichiarazioni, riportandosi alle dichiarazioni del loro coimputato alludendo ad un arrivo dei migranti al terzo giorno di navigazione (così S.H. sub 2 e A.A.A. sub 3, M.M. sub 4 che aggiungeva delle scuse, N.H. sub 5 asseriva, su domanda a cui accettava di sottoporsi, avendo dato analoga risposta in interrogatorio in sede di convalida, sull’esistenza di precedenti a suo carico per favoreggiamento dell’immigrazione clandestine in Italia o all’estero “Allora lui ha detto che lui lavora solo come un pescatore ed è successo che una volta, anche prima che è stato nella stessa situazione, che hanno arrestato la barca dove lui lavorava, ma lui sempre faceva il pescatore, fa quello che dice il suo capo, come ordine, obbedisce ... Si, si, si in Italia ... Si è stato condannato la prima volta con due anni e otto mesi .. ., A.R. sub 6 si limitava ad ammettere di avere sbagliato ed a chiedere scusa, N.H. sub 7 asseriva ancora una volta dell’improvviso avvistamento della nave piccola con i migranti dopo due giorni di navigazione e riferiva dell’atteggiamento del capo F.H. gli ha imposto di obbedite dicendo “Questa è la mia responsabilità e tu non devi dire niente, non dei parlare’’, A.R. sub 8 pure confermava come questa fosse stata la prima volta in cui si era prestato ad una simile azione, R. sub n.9 asseriva di non volere dite niente ma di chiedere scusa e di volere parlare con la propria famiglia).
Orbene, quanto emerso nel corso dell’udienza del 2 maggio 2014 (l’esame dell’imputato sub 1 e le restanti dichiarazioni) non consente in alcun modo di elidere le conclusioni a cui era arrivato il Gip, all’esito dell’udienza di convalida, posto che l’unica innovazione è consistita nell’avere preso la decisione di livellare le dichiarazioni, riportandosi a quella non priva di continue contraddizioni del primo esaminato al fine di evitare divergenze (come avvenuto in udienza di convalida).
Quanto all’esame del E. (alias per H.C.M.) lo stesso è passato da un giorno di attesa prima del trasbordo, per poi accennare al terzo giorno e per poi ipotizzare due giorni di pesca non si comprende se in Egitto (dove lo stesso ha ammesso non si presentavano occasioni di pesca) o verso il mare libico, a rischio di sparatorie pure descritte dall’imputato.
Lo stesso, richiesto di descrivere le attività di pesca, il tipo di pescato e le attrezzature dell’imbarcazione, si è limitato a descrivere solo gli oggetti che sull’imbarcazione sono stati ritrovati (tutti di dimensioni ingombranti come le reti descritte e le scatole per congelare il pesce), ma nessuno con segni di utilizzo recente, condizione evidente della loro posa di facciata per garantite una formale giustificazione alla navigazione dell’imbarcazione. Si tratta peraltro di imbracature e reti di grandi dimensioni, che una volta utilizzate consentono di rintracciare dei resti o delle condizioni indicative di un loro uso in tempi contenuti.
È inutile dite che un pescatore avvezzo sa anche indicare il tipo di pescato, le tecniche di pesca, la durata e le difficoltà della navigazione, la tipologia dell’esca e quant’altro, circostanze quasi “estirpate” al deponente, che si limitava a rispondere e descrivere quanto era stato poi a tutti visibile sull’imbarcazione, persino ai militari italiani intervenuti.
La condizione di nave priva di bandiera e le responsabilità addossate, come si vedrà, strategicamente al solo H.F., sono rimaste circostanze assolutamente non spiegate, se non con tentativi di mistificazione dinanzi all’evidenza di quanto riscontrato dai militari, al punto che qualche appunto di agenda e di quaderno ha sostituito del tutto i documenti ufficiali di navigazione, un pezzo di carta o un pezzo di stoffa, non si sa dove collocato, è divenuta la bandiera, che avrebbe dato ai “pescatori” la parenza descritta di viaggio per finalità di pesca.
La stiva o il sottocoperta peraltro presentavano evidenti segni di utilizzo (sgombrato appunto dei predetti attrezzi di certe dimensioni) da parte dei numerosi migrant ivi stipati.
Non v’è chi non veda come il narrato sia sfornito di alcuna credibilità ed anche di concretezza.
La menzione (fonetica) di presunti armatori è avvenuta con indicazione di nomi, che per quanto costa potrebbero essere di pura fantasia, posto che nessun riferimento concreto è stato fornito per la loro individuazione anche attivando i canali diplomatici del caso.
In ultimo la menzione della paura e dello stato di necessità (rievocati in ogni ipotesi di sbarco clandestino da parte di personaggi indiziati di averlo organizzato o eseguito, secondo un cliché oramai quasi prestabilito) si scontrano totalmente con l’assoluta preponderanza numerica del gruppo (solo gli odierni arrestati erano nove, oltre ai minori giudicati davanri alla competente A.G. ed a quelli addirittura inimputabili), rispetto al potere ed alle imposizioni del capo “H.F.” dai quali gli odierni imputati hanno tentato di prendere, in ogni modo, le distanze.
L’imputato M. (o E. sub 1), inoltre, non è riuscito a spiegare perché in interrogatorio di garanzia, se non per indimostrate difficoltà linguistiche denunciate solo oggi con l’interprete marocchino (che ha coadiuvato anche l’interprete egiziana durante il presente processo, dimostrando, entrambi, di essere perfettamente all’altezza del loro compito), aveva lui stesso definito l’equipaggio come composto da ladroni che si erano rifugiati in Italia, perché già sotto il mirino dei Libici.
Questi gli elementi per non fornire credibilità al narrato dei dichiaranti.
Per contro, oltre quanto già rilevato dal GIP, sulla chiarissima volontà di cooperare ad uno sbarco di clandestini e sull’affectio societatis nei confronti di un gruppo volto all’organizzazione di simili viaggi depongono:
– la stessa ammissione dell’imputato sub 1 che si è sottoposto ad esame, che ha riferito di avere fatto almeno un altro viaggio, ancorché per finalità di pesca, con H.F.;
– l’esistenza in capo al M.N.A.N. o M.N.A.N. (imputato sub 5) di un precedente specifico qui in Italia con condanna ad anni due e mesi otto, come dallo stesso dichiarato, al di là della difficoltà di rintracciarne la pendenza per ovvi limiti dei mezzi a disposizione per quanto riguarda il controllo dei carichi pendenti degli stranieri (le cui generalità sono spesso inesatte) e che potrebbe anche non essere ancora divenuto definitivo (non essendo noto quale distretto abbia proceduto);
– la comune conoscenza e provenienza di tutti gli imputati, compreso H.F., da un borgo di poche anime e dalla stessa zona geografica, al punto che si conoscevano tra loro comprendendo nel gruppo anche il tale S.H.H.K.H. considerato (nelle dichiarazione del M. o E. sub 1) il comandante alla guida dell’imbarcazione piccola;
– l’utilizzo di ben due, forse tre imbarcazioni, per i trasbordi di cui una delle tre dotata di maggiori capacità di spazi e di “apparenza” idonea ad essere scambiata per un ordinario peschereccio (ad evidenti fini di copertura, alla luce dell’assenza di uso recente delle attrezzature e di competenze finalizzate alla pesca);
– l’impossibilità di ipotizzare che un simile meccanismo di migrazione sia rimesso al solo caso, ovvero alla capacità del comandante H.F. di imporsi con la sua autorevolezza sul gruppo di “ladroni” una volta appresa l’esistenza dei migranti da trasbordare. Osta a tale ipotesi dell’improvvisazione: l’investimento di risorse strumentali ed umane (almeno due o tre navi utilizzate, stando alle dichiarazioni di successivi trasbordi rese dai migranti, le cui dichiarazioni non sono state additate a sospetto se non quella del S.H.H.K.H.), l’imponenza dello sbarco realizzato, la deliberata decisione di mandare “al macero” l’imbarcazione più piccola e fatiscente con i migranti e di “salvare” (ossia ricondurre in patria indisturbata) la nave più grande in migliori condizioni (al fine assai probabile del suo riutilizzo) unitamente all’equipaggio dei fedelissimi, evidentemente da mantenere per le successive iniziative e non esporre a catture, mediante un eccessivo avvicinamento alle coste italiane. Va da sé che non è per nulla azzardato ipotizzare che i componenti dell’equipaggio della “nave madre” siano anche coloro che nella catena dei partecipanti alla condotta associativa rivestano sì i gradi bassi, ma godano comunque della fiducia necessaria a garantire loro un “sicuro” rientro in patria. Solo a loro era stato, nei progetti delinquenziali degli organizzatori, risparmiato lo sbarco diretto nelle coste italiane, ove il solo S.H.H.K.H., loro compaesano, (ed è pure ragionevole pensare ad una pedina dell’organizzazione infiltrata tra i migranti per l’ultimo conclusivo passaggio) si rendeva garante del definitivo approdo in Italia;
– è impensabile ritenere che un simile dispiego di uomini e mezzi sta stato rimesso alla sola capacità del H.F. di imporre il suo volere, addirittura il N.H. ha sostenuto di essersi reso protagonista di un precedente arresto per fatti analoghi, ma anche in quel caso egli sarebbe stato inconsapevole, mentre E. alias M. avrebbe pure asserito di essere già al secondo viaggio con H.F., con discovery totale avvenuta solo sull’imbarcazione ove H.F. non faceva più alcun mistero degli accordi assunti con i trafficanti d’anime, con i quali parlava apertamente al suo telefono satellitare facendo tranquillamente nomi e riferimenti a cose e persone davanti a tutto l’equipaggio;
– l’insieme di questi elementi e, sopratutto, l’inserimento degli odierni imputati nel gruppo di coloro destinato a “certa salvezza” (nel caso di specie non realizzatasi solo per l’avvistamento del convoglio da parte dell’areo portoghese e la segnalazione alle Autorità italiane) fa degli stessi una sicura “pedina” dell’organizzazione criminale, che vi è dietro la predisposizione di simili eventi, organizzazione capace per le dimensioni e le metodologie usate di sfiorare ogni volta la tragedia o la perdita di vite umane, come prezzo ultimo sacrificato alla remunerativa domanda del commercio attuato. In quest’ottica, il numero degli episodi (di reati fine) già accertati a carico di ciascuno cli loro, non assume una decisiva importanza, come spesso accade in materia associativa, posto che si tratta di evento (quello in questa sede accertato) già talmente emblematico per modalità, strumenti ed investimento esercitato e ruolo dei partecipi da farlo pacificamente ritenere attribuibile ad un’organizzazione di maggiore respiro a cui gli odierni imputati (destinati ad un certo rientro in patria, al contrario di qualche pedina infiltrata tra gli immigrati e destinata ad affrontare maggiori rischi) certamente aderiscono, come lo si ricava anche dalla conduzione a loro fianco (in un ruolo ritenuto più sicuro) anche di un certo numero di imputati minorenni, che pure venivano arrestati nell’ambito dell’odierna inchiesta e giudicati in separata sede davanti all’A.G. funzionalmente competente (mentre per altri non si procedeva a causa della loro età inferiore a quella che consente di valutare l’imputabilità);
– non solo l’organizzazione doveva altresì contare su di un numero certo di uomini “fedelissimi” con i quali affrontare eventuali imprevisti, ma anche reazioni o malcontenti tra i migranti in caso di particolari difficoltà (la gestione di un viaggio di queste dimensioni in condizioni di ristrettezza di spazi e di libertà di movimento può certamente condurre ad imprevisti, anche solo per la variabile tempo e forza mare), sicché è impossibile ritenere che l’associazione si sia avvalsa del solo consapevole contributo del predetto H.F., ancorché in posizione di comando;
– quanto alle finalità di lucro ed al concorso delle rimanenti aggravanti si rimanda a quanto già sopra esposto in modo analitico nell’ordinanza del GIP richiamata;
– l’eventuale dubbio sulle dichiarazioni del S.H.H.K.H., unico dei precedenti dichiaranti additato a sospetto dagli odierni imputati, non osta a realizzare la già evidenziata convergenza del molteplice sulle asserzioni dei rimanenti protagonisti della vicenda.
In ultimo non reggono le argomentazioni difensive che ipotizzano come la partenza differita delle varie imbarcazioni utilizzate e funzionali alla migrazione, così come l’utilizzo di minori, possano trovare unica spiegazione nell’assenza di consapevolezza degli odierni imputati, potendosi agevolmente obiettarsi, come sopra si è sostenuto, che si tratta di strategie funzionali a mistificare l’illecito e clandestino “trasbordo” (certamente al più non efficacemente contrastato, ma certo non legalizzato in Egitto). È verosimile che dall’Egitto la partenza sia avvenuta in modo occulato con passaggi da imbarcazioni via via di maggiori dimensioni da parte di piccolissimi gruppi (che solo in mare convergono sulla nave di supporto e poi sulla nave “madre), mentre è difficile ritenere che la partenza del motopeschereccio potesse assumere le dimensioni pubbliche di un ordinario viaggio di “crociera” con a bordo 226 migranti, che sarebbe stato oggetto quanto meno di controlli a Rashid, porto di una sicura importanza in quello Stato.
Mentre la presenza di minori conferma la tesi del ruolo di supporto e di maggiore “sicurezza” di rientro della nave madre e del suo equipaggio, destinati a non approdare mai (con rischio di cattura) sulle coste italiane.
Vi è in sostanza quanto basta per ritenere comprovate, al di là di ogni ragionevole dubbio, le imputazioni elevate dal P.M. e per giungere ad un certo giudizio di responsabilità penale di tutti gli odierni imputati.
Va rammentato altresì che l’episodio di immigrazione clandestina era finalizzato all’ingresso di un rilevante numero (complessivo) di 79 minorenni, esposti a rischio di vita, e destinati ad un’esistenza illegale e fatta di espedienti illeciti per garantirsi la sopravvivenza, alla luce dell’opzione di clandestinità prescelta ed offerta loro dagli odierni imputati, sicché la pena va ritenuta nella forma aggravata ai sensi dell’art. 12 D.l.vo n. 286 del 1998 comma 3 ter.
L’entità del fenomeno e gli elevatissimi rischi di potenziali stragi, oltre le indicazioni probatorie provenienti dagli atti, che convergono nel senso della non occasionalità della condotta non consentono l’accesso ad alcuna attenuante di sorta.
La pena che si reputa equo irrogare, tenuto conto dei criteri di cui agli art. 133 e 133 bis c.p. oltre che dall’entità della sanzione prevista in via edittale, ma sopratutto alla luce delle dimensioni dello sbarco e del suo modello organizzativo funzionale anche a successivi e future operazioni di migrazione illegale dello stesso tipo, con accettazione di incalcolabili rischi che possono tradursi in tragedia di fronte ad ogni variabile di sorta, è quella pari ad anni otto di reclusione ed euro 5.650.000 di multa (euro 25.000 x 226 migranti), aumentata per avere utilizzato dei minori ai sensi dell’art. 112 n. 4 c.p. in concorso con loro (in atti generalizzati e per i quali si è proceduto separatamente con condanna di primo grado) ad anni nove di reclusione ed euro 6.000.000 di multa, ulterioremente aumentata per la continuazione con il capo A ad anni dieci e mesi sei di reclusione e, sempre, euro 6.000.000 di multa, diminuita la pena per effetto della scelta del rito ad anni sette di reclusione ed euro 4.000.000 di multa.
Al M.N.A.N. o M.N.A.N. non può essere riconosciuto un trattamento sanzionatorio diversificato in ragione della recidiva, posto che non è dato sapere l’eventuale passaggio in giudicato di quella pronuncia.
Al riconoscimento della responsabilità penale segue la condanna degli odierni imputati al pagamento delle spese processuali e di sofferta custodia.
L’entità della pena comporta l’interdizione legale per la durata della pena, mentre si tratta di soggetti per legge non ammessi in Italia ai pubblici uffici attesa la loro condizione di clandestini.
Il natante in sequestro, in assenza di richieste di assegnazione da parte di Enti pubblici o Organi di Polizia deve essere distrutto, unitamente al materiale ivi rinvenuto, ai sensi dell’art. 12 comma 8 D.lvo 286 del 1998, che ne vieta l’alienazione, e demanda all’uopo all’incombente la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rilasciandosi sin d’ora il relativo nulla osta.
Dispone la confisca e la devoluzione allo Stato delle somme in sequestro, trattandosi di denaro provento del reato in trattazione.
Sussistono le condizioni per indicare in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione e sospendere durante la pendenza del predetto periodo i termini di custodia cautelare di cui all’art. 303 c.p.p. nei confronti degli imputati detenuti.
Va, per legge (novellato codice penale dal D.Lgs. 32/2014), altresì disposta la traduzione della sentenza in lingua araba, a cura dell’interprete sempre presente in udienza e già nominata in atti, R.I.E.D., entro massimo giorni 30 dal deposito della motivazione.
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura in sede per quanto cli eventuale ulteriore corso in relazione alla posizione di S.H.H.K.H., che alla luce delle emergenze in atti va meglio verificata ed, eventualmente, approfondita.
P.Q.M.
Visti gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p.
dichiara
H.C.M. (le cui generalità sono state oggi rettificate in H.E.M.A.E.), E.S, A.A.A., M.M.(le cui generalità sono state oggi rettificate in M.M.A.H.), M.N.A.N. (le cui generalità sono state oggi rettificate in M.A.M.N.), H.R.A.R. (le cui generalità sono state oggi rettificate in H.R.A.R.), M.H.A.A.N., A.R., M.H.M.A.R. colpevoli dei reati loro ascritti, esclusa la recidiva specifica ed infraquinquennale per M.N.A.N. (le cui generalità sono state oggi rettificate in M.A.M.N.) ed, unificati i predetti addebiti nel vincolo della continuazione,
CONDANNA
tutti i predetti imputati ciascuno alla pena cli anni sette di reclusione ed euro 4.000.000 (quattromilioni/00) di multa;
CONDANNA
tutti i predetti imputati al pagamento delle spese processuali e di sofferta custodia.
Visto l’art. 32 c.p.
dichiara tutti i predetti imputati legalmente interdetti per la durata della pena.
Dispone la confisca e la devoluzione del natante in sequestro all’Istituto pubblico scolastico a cui è attualmente affidato in via provvisoria, a titolo gratuito e senza oneri per l’Amministrazione giudiziaria, se vi è richiesta in tal senso da parte della predetta Istituzione; in assenza di richieste di questo tipo dal predetto Istituto o da parte di Organi di Polizia oppure altri Enti pubblici, ne dispone, sin da ora, la distruzione e demanda all’uopo all’incombente la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Dispone la confisca e la devoluzione allo Stato delle somme in sequestro.
Visti gli artt. 544, terzo comma, c.p.p. e 304 comma 1° lett. c bis) c.p.p.
indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione e sospende durante la pendenza del predetto periodo i termini di custodia cautelare di cui all’art. 303 c.p.p. nei confronti degli imputati.
Dispone la traduzione della sentenza a cura dell’interprete oggi presente e già nominata in atti, R.I.E.D., entro massimo giorni 30 dal deposito della motivazione.
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura in sede per quanto di eventuale ulteriore corso in relazione alla posizione di S.H.H.K.H.
Reggio Calabria, 16 maggio 2014
34. Sentenza della Corte di Cassazione del 23 maggio 2014, n. 36052
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIOTTO Maria C. Presidente
Dott. NOVIK Adet Toni Consigliere
Dott. DI TOMASSI Stefania rel. Consigliere
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. S. Consigliere
Dott. LA POSTA Lucia Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.H.A.Q.S., nato OMISSIS:
avverso l’ordinanza emessa in data 7/10/2013, depositata il 29.10.2013, dal Tribunale di Catania;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M. Stefania Di Tomassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CANEVELLI Paolo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania, investito ex art. 309 cod. proc. pen. dalla richiesta di riesame dell’indagato H.H.A.Q.S., ha confermato l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari che in data 16.9.2013 aveva applicato allo stesso la custodia cautelare in carcere per i reati di partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di favoreggiamento, pluriaggravato, dell’immigrazione clandestina, fatti commessi sino al OMISSIS.
1.1. In fatto, il Tribunale premetteva – per quanto interessa ai fini del ricorso – che l’approdo in Italia, sulle coste siracusane, di 199 emigranti di nazionalità siriana, avvenuto il 12 settembre 2013, si inseriva nell’attività oggetto di una più vasta indagine avviata già da luglio dello stesso anno (nell’ambito di procedimento n. 8749/2013) nei confronti di una rete di soggetti italiani ed egiziani dedita a procurare l’ingresso illegale in Italia di un elevato numero di cittadini di alcuni paesi africani del medio oriente, a scopo di lucro.
Più in particolare, le conversazioni telefoniche intercettate nei giorni precedenti lo sbarco tra gli organizzatori del traffico in Egitto, e i basisti dimoranti in Italia (due egiziani e un palestinese operanti in Siracusa e Vittoria, in costante collegamento con i soggetti attivi in Egitto, uno dei quali, peraltro, residente a Firenze), davano prova dell’esistenza di una struttura organizzata che continuativamente procurava l’ingresso in Italia di cittadini stranieri, nonché della riferibilità a detta organizzazione di pregressi e recenti sbarchi di migranti irregolari (di 88 cittadini extracomunitari, 78 siriani e 10 egiziani, il 25 luglio; di 64 cittadini siriani ed egiziani il 7 agosto; di altri 161 cittadini egiziani e siriani il 13 agosto) e inducevano ad ipotizzare che i soggetti intercettati stessero organizzando un nuovo viaggio di cittadini extracomunitari verso le coste della Sicilia sudorientale.
L’ipotesi veniva confermata il 10 settembre, alle ore 21,49, allorché la nave rumena pattugliatore militare dell’agenzia europea Frontex segnalava la presenza in acque internazionali di una imbarcazione intenta al trasbordo di un elevato numero di persone su una barca più piccola al rimorchio (alcuni minuti prima le due imbarcazioni avevano proceduto affiancate, una sola con il motore acceso, avevano sostato per circa 45 minuti e alle ore 7,15 si erano separate), che aveva proseguito quindi la navigazione, con il carico di migranti imbarcati, verso Siracusa; dopo il trasbordo la maggiore aveva virato invece di 180, ridirigendosi verso il Nord Africa.
La barca minore era stata seguita e monitorata per il restante percorso, sinché, alle ore 17 dell’11 settembre, a 68 miglia al largo di Capo Passero, constatate le condizioni di galleggiabilità divenute sempre più precarie, era stata abbordata da un’unità navale della guardia di finanza, che aveva provveduto a trasferire i 199 cittadini extracomunitari che erano a bordo, abbandonando alla deriva il barchino.
I migranti a bordo dell’imbarcazione della guardia di finanza erano giunti così alle ore 22,20 nel Porto grande di Siracusa.
Nel frattempo, alle ore 8 del 11 settembre, il pattugliatore rumeno del sistema Frontex, che aveva seguito la nave madre, accostatosi per eseguire rilievi fotografici, aveva accertato che la nave era priva di bandiera e, quindi, di nazionalità e che il nome del natante era abraso. Alla richiesta dei militari, i componenti dell’equipaggio della nave senza nazionalità avevano esibito 15 documenti in lingua araba, assertivamente attestanti l’attività di pescatori.
Sopraggiungeva quindi la nave della Guardia di Finanza che procedeva all’abbordaggio dell’imbarcazione priva di bandiera. Venivano fotografate le 15 persone ancora bordo, tra i quali il ricorrente, che veniva successivamente riconosciuto dai cittadini extracomunitari sbarcati a Siracusa come uno dei componenti dell’equipaggio della nave con la quale erano partiti. La nave veniva quindi sequestrata in esecuzione del decreto d’urgenza disposto dal pubblico ministero, e il ricorrente veniva arrestato.
1.2. A ragione del provvedimento, il Tribunale osservava dunque che da intercettazioni, sequestro della nave, osservazioni effettuate ad opera delle navi militari intervenute, dichiarazioni e riconoscimenti effettuati dai migranti, emergevano sufficienti indizi in ordine ad entrambi i delitti contestati, e sussisteva certamente per essi la giurisdizione italiana, ai sensi dell’art. 6 cod. pen.
Anche a voler prescindere dal “risultato naturalistico” dei singoli delitti di favoreggiamento dell’immigrazione – comunque rilevante attesa la finalizzazione della condotta, realizzata mediante lo stratagemma dell’abbandono dei migranti su barchino destinato ad essere messo in salvo dalle autorità rivierasche, a quel risultato appunto – andava difatti nel caso in esame considerata l’attività di supporto all’organizzazione dei viaggi e ai singoli sbarchi effettuata in Italia dai tre concorrenti “basisti” che qui operavano.
1.3. Parimenti andava riconosciuto inoltre, contrariamente all’assunto difensivo, il potere dello Stato italiano di adottare interventi di coercizione personale (e reale) nelle acque internazionali, ove si era proceduto al sequestro della nave e alla conduzione a terra dell’equipaggio arrestato, nei confronti di nave priva di bandiera, ovverosia di imbarcazione che, non essendo riconducibile – ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, fatta a Montego Bay il 10.12.1982, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 2 dicembre 1994, n. 689 – ad alcuna nazione, era suscettibile di controllo e interferenza, ovverosia alla giurisdizione (in tale nozione rientrando, per il diritto internazionale, qualsivoglia potere coercitivo statuale), di ogni singolo Stato costiero.
L’attività compiuta s’inquadrava, in particolare, nel diritto di visita, e nella potestà di adottare i provvedimenti conseguenti, previsti dall’art. 110 della Convenzione citata e, in termini ancora più stringenti per l’ipotesi di traffico di migranti, dall’art. 8, par. 7, del Protocollo delle Nazioni Unite sul Traffico dei Migranti, firmato a Palermo nel 2000, ratificato e reso esecutivo con L. 16 marzo 2006, n. 146, in combinato disposto con le previsioni del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 9-quater.
2. Ha proposto ricorso l’indagato, con atto sottoscritto personalmente, con il quale chiede l’annullamento della ordinanza impugnata, denunziando, con unico motivo, violazione di legge, sotto il profilo della erronea applicazione di norme interne e internazionali, in relazione alla legittimazione dello Stato italiano all’esercizio di poteri di coercizione personale, e reale, in acque internazionali (in violazione, si sostiene, del principio di libertà dell’alto mare).
Afferma che non bastava poter riconoscere la giurisdizione dello Stato italiano, ai sensi dell’art. 6 c.p., comma 2, per escludere che nel caso in esame i poteri coercitivi fossero stati esercitati in un luogo soggetto alla giurisdizione di altro Stato – o meglio, in luogo non soggetto alla nostra giurisdizione – e che si fosse realizzata, perciò, un’ipotesi assimilabile a quella di cittadini stranieri condotti coattivamente all’interno del territorio italiano senza rituale estradizione.
Quanto alle risposte date dal Tribunale del riesame alle censure difensive articolate al proposito, era anzitutto da rimarcare che la Convenzione di Montego Bay non era affatto pienamente operativa nello Stato italiano, posto che alla L. n. 689 del 1994, con cui se ne autorizzava la ratifica, non era seguito alcun atto successivo di formale ratifica.
Erroneamente, inoltre, il Tribunale aveva ritenuto coincidenti il “diritto di ingerenza” esercitabile da una nave da guerra che incroci nell’alto mare una nave senza bandiera (di cui è corollario il diritto di visita) con il diverso concetto di “giurisdizione” esercitabile dalle autorità statuali della nave controllante sulla nave controllata e sui suoi occupanti allorquando l’operazione avviene in un luogo (alto mare) in cui difetta ogni giurisdizione in capo al naviglio ingerente. L’articolo 110 della convenzione prevede difatti il diritto di visita di una nave priva di nazionalità, ma solo a fine di accertamento; nulla dispone invece circa la legittimazione ad adottare poteri coercitivi reali e personali, che resterebbero di esclusiva competenza dello Stato che su quella nave ha giurisdizione ai sensi dell’art. 97 della convenzione stessa, il quale espressamente rimette le eventuali azioni penali o disciplinari contro le persone a bordo di tale nave allo Stato di bandiera, ovvero – mancando la bandiera – allo Stato di cui dette persone hanno la cittadinanza.
Nulla di diverso potrebbe, d’altro canto, desumersi dal protocollo di Palermo: vuoi perché detto protocollo, come già evidenziato dal G.i.p., sarebbe oscuro sul contenuto delle misure opportune, conformemente al relativo diritto interno ed internazionale, vuoi perché il rinvio alle norme interne e a quelle internazionali chiaramente imporrebbe il rispetto del principio della libertà dell’alto mare. E neppure potrebbero soccorrere i commi 9-bis – 9– quater del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12 che rimette le modalità di intervento ad un atto di normazione secondaria, emanato in data 14.7.2003 (Disposizioni in materia di contrasto all’immigrazione clandestina), e che nulla ha previsto a proposito dell’abbordaggio e delle linee di azione da seguire in caso di nave priva di bandiera, essendosi limitato a disciplinare norme di comportamento da tenere in caso di nave battente bandiera straniera e a subordinare l’eventuale diritto di visita alla richiesta formale del Ministro dell’interno, previa acquisizione, tramite il Ministro degli esteri, dell’autorizzazione da parte del paese di bandiera.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Osserva il Collegio che il ricorso appare sotto ogni aspetto quantomeno infondato.
2. Il ricorrente non contesta la giurisdizione dello Stato italiano per i reati contestati. Trattandosi di aspetto rilevabile d’ufficio, va in ogni caso ribadito che la punibilità del ricorrente secondo la legge penale italiana ai sensi dell’art. 6 cod. pen. discende da plurimi concorrenti rilievi.
Anzitutto nel caso in esame può considerarsi assodato che l’associazione per delinquere contestata era composta da soggetti che operavano in parte in territorio straniero e in parte nel territorio italiano e che l’immigrazione clandestina veniva organizzata dai “basisti” dimoranti in Italia in concorso con i basisti stranieri.
Secondo la più che plausibile ricostruzione fattuale dei giudici di merito, non confutata dal ricorrente, lo sbarco sul territorio italiano risultava inoltre callidamente programmato e realizzato inducendo una situazione di grave pericolo per la vita dei migranti, abbandonati in alto mare su un barchino di dimensioni e struttura inadeguate per proseguire la navigazione, che imponeva un immediato intervento di soccorso del Paese costiero più vicino, per l’appunto l’Italia. E sulla “necessità”, di tale intervento di soccorso, ogni eventuale residuo dubbio può ritenersi fugato dalla sentenza 23 Febbraio 2012 della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Grande Camera, Causa Hirsi Jamaa e altri c. Italia, ricorso n. 27765/09, che, tra l’altro, puntualmente richiama in premessa la Risoluzione 1821 (2011) dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa in ordine all’obbligo sia morale che giuridico di soccorrere le persone in pericolo in mare senza il minimo indugio, e la necessità che tale obbligo sia rispettato in occasione dell’esecuzione del controllo alle frontiere conformemente al CFS Codice delle Frontiere Schengen, comprese le attività di sorveglianza delle frontiere in alto mare, secondo la corretta interpretazione dell’ambito della attività di sorveglianza delle frontiere svolte in mare, fornita dalla Commissione europea.
Alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, può perciò senz’altro affermarsi che sussiste la giurisdizione dello Stato italiano ai sensi dell’art. 6 c.p., comma 2, dal momento che almeno parti (sicuramente cospicue) delle azioni che costituiscono i reati contestati risultano commesse in Italia, sia direttamente sia per interposizione dei soggetti chiamati a prestare soccorso e ricovero immediato, in Italia, ai migranti posti in deliberata situazione di pericolo, delle cui azioni nel territorio dello Stato devono in ogni caso rispondere, ai sensi dell’art. 54 c.p., comma 3, e art. 111 c.p., comma 1, coloro che detta situazione e intervento hanno determinato (cfr. in senso analogo Sez. 1, n. 14510 del 28/02/2014; Sez. 1, n. 9816 del 01/02/2013) 3. Posta la giurisdizione dello Stato italiano, l’abbordaggio e l’intervento in alto mare delle forze di polizia italiane e i provvedimenti, anche coercitivi, da costoro assunti traggono giustificazione e legittimazione, come correttamente osservato dal provvedimento impugnato:
– nell’obbligo previsto dall’art. 98 della CNUDM (Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982), di prestare assistenza alle persone in pericolo o in emergenza in alto mare;
– nel disposto dell’art. 100, par. 1, comma d), CNUDM, in combinato con l’art. 91 della stessa Convenzione, che autorizza l’abbordaggio di navi che non battono alcuna bandiera, come quella che nel caso in esame trasportava i migranti illegali attraverso il Mediterraneo;
– nell’art. 8, par. 2 e 7, del Protocollo contro il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via aria, addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, fatta a Palermo il 15/11/2000, che –sviluppando e dando forma normativa alla analogia esistente tra il traffico di schiavi e la tratta degli esseri umani oggetto di immigrazioni irregolari (cfr. Rapporti Gruppo di lavoro sulle forme contemporanee di schiavitù, UN Doc E/CN.4/Sub.2/1998/14, 6/7/1998, rec. 97; UN Doc E/CN.4/Sub.2/2004/36, 20/7/2004, rec. 19-31), e quindi espressamente estendendo il disposto dell’art. 100, par. 1, comma b), della CNUDM a proposito della facoltà di abbordaggio in caso di sospetto di traffico di schiavi, al traffico di migranti – autorizza gli Stati a intercettare e a prendere misure appropriate contro le navi che possono essere ragionevolmente sospettate di essere dedite al traffico illecito di migranti, che battano o no bandiera di altri paesi.
4. Al proposito, avuto riguardo alle doglianze difensive, va anzitutto ribadito che tutti i provvedimenti menzionati costituiscono fonti normative ratificate e in vigore nell’ordinamento Italiano.
La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, è entrata in vigore, sul piano internazionale, il 16 novembre 1994, in seguito al trascorrere di dodici mesi dal deposito del sessantesimo strumento di ratifica o di adesione, come previsto dall’art. 308, par. 1. A seguito dell’autorizzazione data con L. 2 dicembre 1994, n. 689 pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 1994, lo Stato italiano ha provveduto a depositare lo strumento di ratifica della Convenzione in data 13 gennaio 1995. Ai sensi dell’art. 308, 2, la Convenzione sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, è entrata in vigore per l’Italia il 12 febbraio 1995 (cfr. Comunicato del Ministero degli Esteri in G.U. n. 253 del 28/10/1995).
La Convenzione contro la criminalità transnazionale organizzata e il Protocollo addizionale per combattere il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via aria, sono stati adottati a Palermo il 15/11/2000; aperti alla firma a Palermo dal 12 al 15.12.2000; l’autorizzazione all’esecuzione e alla ratifica è stata per entrambi fatta con L. 16 marzo 2006, n. 146, in G.U. n. 85 S.O. dell’11.04.2006 e sono stati ratificati il 2 agosto 2006, così da risultare pienamente in vigore nell’ordinamento interno dal 1 settembre 2006.
5. Le disposizioni prima richiamate espressamente riconoscono dunque piena giurisdizione e diritto d’intervento alle forze di polizia e all’autorità giudiziaria di uno Stato Parte che s’imbattano, anche in alto mare, in nave priva di bandiera e che abbiano ragionevoli motivi per sospettare che la stessa sia coinvolta nel traffico di migranti, espressamente prevedendo che possono, in tal caso, fermare e ispezionare la nave, e, se il sospetto è, come nel caso in esame, confermato da prove, prendere misure opportune, conformemente al relativo diritto interno ed internazionale (art. 8, par. 7, Protocollo addizionale sul traffico migranti).
Contrariamente a quanto assume il ricorrente, la previsione riportata non è affatto “oscura”. Si tratta, al contrario, di norma dall’ampia portata che richiede quale uniche condizioni degli interventi autoritativi e repressivi adottabili la loro conformità al diritto interno e al diritto internazionale. E nel caso in esame non è dubitabile che entrambe le condizioni sussistano, giacché l’arresto (e il sequestro) sono stati correttamente eseguiti secondo le norme interne e, come detto, rispondono alle previsioni del diritto internazionale, che di regola annette all’esercizio della giurisdizione, quale espressione di sovranità, l’adozione dei provvedimenti, appunto, giurisdizionali cautelari e precautelari, di polizia, come previsti dai singoli ordinamenti interni purché non confliggenti con principi fondamentali universalmente riconosciuti.
6. Non pertinente, nella situazione considerata, è il richiamo ad opera del ricorrente al “principio” della “libertà dell’alto mare”.
Come ricorda la Corte giustizia delle comunità Europee, Grande Sezione, sent. del 03/06/2008, causa n. 308/06, la Convenzione di Montego Bay stabilisce i regimi giuridici del mare territoriale (artt. 2 – 33), delle acque degli stretti usati per la navigazione internazionale (artt. 34 – 45), delle acque arcipelagiche (artt. 46– 54), della zona economica esclusiva (artt. 55 – 75), della piattaforma continentale (artt. 76 – 85) e dell’alto mare (artt. 86 – 120). Per tutti tali spazi marittimi, la CNUDM mira a stabilire un giusto equilibrio tra gli interessi teoricamente contrapposti degli Stati nella loro qualità di Stati rivieraschi e gli interessi degli Stati nella loro qualità di Stati di bandiera e a questo fine le Parti contraenti hanno concordato di fissare limiti materiali e territoriali dei loro rispettivi diritti sovrani (cfr. in particolare artt. 2 e 33, art. 34, n. 2, artt. 56 e 89).
I singoli non godono invece, in linea di principio, di diritti e di libertà autonome in forza della Convenzione. Essi possono fruire della libertà di navigazione solamente in quanto stabiliscano tra la loro nave e uno Stato che attribuisce a questa la sua nazionalità, divenendo così il suo Stato di bandiera, uno stretto rapporto giuridico e di fatto: un rapporto cioè rigorosamente costituito ai sensi del diritto interno dello Stato di bandiera (l’art. 91 CNUDM precisa che ogni Stato stabilisce le condizioni che regolamentano la concessione alle navi della sua nazionalità, l’immatricolazione delle navi nel suo territorio e il diritto di battere la sua bandiera) e un legame effettivo (ulteriori regole al proposito sono dettate dagli artt. 91 e 92).
Sicché, quando una nave non è riconducibile ad uno Stato, né tale nave né le persone che vi si trovano a bordo godono della libertà di navigazione. È in ragione di ciò che la CNUDM prevede, in particolare, al suo art. 110, n. 1, che una nave da guerra che incrocia una nave straniera nell’alto mare può legittimamente abbordarla se vi siano fondati motivi per sospettare che la nave sia priva di nazionalità.
La rivendicazione del principio di libertà dell’alto mare ad opera dei singoli che hanno un legame con le navi, come i loro proprietari o il loro equipaggio, neppure può d’altro canto discendere dal tenore letterale di talune disposizioni della convenzione di Montego Bay che sembrano attribuire taluni diritti alle navi, poiché lo status giuridico internazionale della nave, e la libertà di navigazione in alto mare che ne discende, dipende esclusivamente dallo Stato di bandiera e dall’adesione dello stesso all’accordo di reciproco riconoscimento e limitazione delle rispettive sovranità, non dall’appartenenza della nave a talune persone fisiche o giuridiche.
7. Ancor meno pertinente è, quindi, l’osservazione che i poteri coercitivi sarebbero stati esercitati in un luogo non soggetto alla giurisdizione dello Stato italiano e che si sarebbe realizzata, perciò, un’ipotesi assimilabile a quella di cittadini stranieri condotti coattivamente all’interno del territorio italiano senza rituale estradizione (attiva).
Lo stesso ricorso tradisce un certo imbarazzo allorché, al proposito, parla di necessità di una sorta di “estradizione” da luogo “soggetto alla giurisdizione di altro Stato, o meglio, da luogo non soggetto alla nostra giurisdizione.
Alla sovranità, tradizionalmente legata alla concezione di Stato avente aspirazione universalistica ma di fatto territorialmente delimitato, accede anzitutto l’esercizio della giurisdizione quale potestà di ciascuno Stato di applicare le proprie leggi tendenzialmente nei confronti di chiunque, ma quantomeno nell’ambito del territorio oggetto della sua sovranità. Anche la giurisdizione tende, dunque, all’universalità ma, per reciproco riconoscimento e autolimitazione dei diversi Stati sovrani, è di norma legata alle condizioni di non extraterritorialità della condotta e dell’agente, salve le eccezioni espressamente previste, tra cui appunto quelle prima ricordate in materia di possibilità di abbordaggio e di interventi in alto mare, e la possibilità di estradizione.
L’estradizione è così, forse, il più tipico tra gli strumenti della cooperazione internazionale per la repressione dei crimini.
Più in particolare, sulla scia dell’osservazione che la persuasione di non trovare un lembo di terra che perdona ai veri delitti sarebbe un mezzo efficacissimo a prevenirli, rappresenta il portato di quella concezione dualista della sovranità che trova radice nei rapporti tra diritto interno e diritto internazionale, con conseguente attribuzione agli strumenti bilaterali o multilaterali di cooperazione tra gli Stati del compito di evitare che quel temuto lembo di terra che assicura l’impunità venga da taluno raggiunto.
Epperciò, di estradizione, quale condizione e limite per l’esercizio della giurisdizione, in tanto si può parlare in quanto il “reo” materialmente si trovi in ambito territoriale soggetto alla sovranità di altro Stato. Come, del pari e più in generale, di limitazione all’esercizio della giurisdizione penale in ragione di un problema di collocazione extraterritoriale dell’agente può discettarsi, in quanto detta collocazione lo assoggetti alla sovranità, e alla giurisdizione dunque, di altro Stato.
Va esclusa, invece, la possibilità di evocare una sorta di libertà, o di esclusione, da qualsivoglia potere sovrano sul presupposto che la libertà dell’alto mare stia a significare che le acque extraterritoriali sono “terra di nessuno”, da nessuna autorità raggiungibile, idonee ad assicurare l’impunità a chiunque, sol che navighi su nave non battente alcuna bandiera.
Come si è già osservato, la libertà dell’alto mare attiene al mutuo riconoscimento tra Stati di pari potestà e facoltà e alla connessa reciproca autolimitazione dei poteri e diritti sovrani:
costituisce, in altri termini, criterio regolazione collegato al principio par in parem non habet imperium.
Sicché l’assenza di un rapporto, tramite la nave, tra il navigante in alto mare e altro Stato, non consente al singolo in quanto tale di rivendicare alcuna generalizzata esclusione da ogni esercizio di tali diritti e poteri nei suoi confronti e rende, al contrario, costui soggetto senza limiti esterni alla potestà coercitiva e punitiva di qualsiasi Stato le cui leggi abbia violato e alla cui giurisdizione, in base all’ordinamento interno e in conformità alle norme convenzionali, è assoggettato.
8.Concludendo, il ricorso non può che essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2014
32. Sentenza della Corte di Cassazione del 28 febbraio 2014, n. 720
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIORDANO Umberto Presidente
Dott. VECCHIO Massimo Consigliere
Dott. CASSANO Margherita Consigliere
Dott. MAZZEI Antonella P. Consigliere
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANIA;
nei confronti di:
H.H. nato OMISSIS;
avverso l’ordinanza n. 1683/2013 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del 08/10/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Vito D’Ambrosio che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza del 12.10.2013 il Tribunale di Catania, investito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., annullava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di H.H. emessa dal gip del Tribunale di Catania il 19.9.2013 per i reati di cui agli artt. 416 cod. pen. e 12 d.lgs. 286/1998 ed ordinava la liberazione del prevenuto. Il Tribunale, dopo avere premesso che era emersa l’esistenza di un’associazione criminale operante in Libia, che aveva lo scopo di favorire per motivi di lucro l’ingresso illegale di cittadini extracomunitari in Italia, rilevava che era risultato che il prevenuto era stato coinvolto nel trasporto di clandestini che erano stati trasbordati da una motonave, che aveva compiuto la prima parte del viaggio, su un gommone del tutto inadeguato che era stato poi soccorso da una nave battente bandiera liberiana che aveva portato i passeggeri fino al porto di OMISSIS. H. H. era stato indicato da due dei trasportati come colui che aveva comandato il gommone e, se da un lato si poteva dare per scontato che avesse operato in tal senso, non si poteva per ciò concludere che egli fosse legato in modo stabile al pericoloso gruppo criminale che gestiva l’immigrazione clandestina per motivi di lucro. Di qui la carenza di gravità indiziaria in ordine all’accusa di associazione a delinquere. Veniva peraltro poi rilevata la mancanza di giurisdizione, trattandosi di fatto commesso oltre il limite delle acque territoriali nazionali (di dodici miglia marine dalla costa), secondo quanto stabilito nell’art. 97 della convenzione di Montego Bay e dall’art. 19 della convenzione di Ginevra, entrambe ratificate dallo Stato italiano. Parimenti per il reato di cui all’art. 12 d.lgs. 286/1998 si riteneva trattarsi di condotta commessa in acque internazionali e maltesi, non potendosi ravvisare come consumato nel nostro Stato neppure un segmento della condotta illecita intesa in senso naturalistico, così da potere ritenere la giurisdizione italiana secondo il disposto dell’art. 6 cod. pen., essendosi esaurita in acque extraterritoriali ogni condotta ascrivibile all’indagato.
2. Avverso tale decisione interponeva ricorso per cassazione il Pm presso la Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, per dedurre:
2.1 inosservanza, erronea applicazione dell’art. 416 c.p., manifesta illogicità della motivazione. Veniva sottolineato: che esisteva una associazione criminale, composta da libici, siriani e tunisini, che pianificava i trasporti dalla Libia all’Italia, dietro pagamento di oltre 3000 Euro per ciascun trasportato, disponendo di immobili sulla costa libica dove ospitare i migranti prima di farli imbarcare; che il viaggio si era svolto dapprima su una nave più grande con sei o sette persone di equipaggio, tra cui l’H. H., e poi su un gommone guidato dal solo H. H., che aveva navigato per diversi giorni con sedici persone a bordo fino a che un peschereccio tunisino non aveva dato loro viveri ed aveva chiamato una nave mercantile battente bandiera liberiana, che aveva portato i malcapitati a OMISSIS; che i migranti erano tutti siriani, mentre il solo H. H. era tunisino ed era stato indicato dai trasportati come colui a cui era stato affidato il governo del gommone; che seppure la condotta tenuta dall’indagato, così come emersa, fosse limitata ad un unico episodio, poteva ritenersi dimostrativa della sussistenza del vincolo associativo tra il predetto ed altri soggetti, rappresentati dai membri dell’intero equipaggio e di coloro che rimasero in OMISSIS e che organizzarono l’esodo. La conduzione del natante minore da parte di soggetto che faceva parte dell’equipaggio anche dell’imbarcazione più grande, rappresentava uno dei tasselli di un’articolata struttura, posto che H. H. non si limitò a condurre un natante, ma si pose fin dall’inizio della traversata a bordo dell’imbarcazione principale, consapevole del ruolo che avrebbe dovuto giocare in un momento successivo, il che secondo il Pm ricorrente andava valutato come indicativo del contributo essenziale fornito, non già e non solo ad ogni singolo sbarco, ma alla più complessa organizzazione del viaggio in mare.
2.2 Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 6 e 7 c.p., art. 20 c.p.p.: una parte della condotta di favoreggiamento dell’immigrazione doveva ritenersi consumata in Italia considerato che i migranti erano stati lasciati senza viveri ed acqua su un gommone del tutto inadeguato a superare le difficoltà del mare, con l’evidente intento di sollecitare i soccorsi che erano stati offerti da un peschereccio tunisino che “stranamente” si era trovato in loco ed aveva guidato il gommone verso la costa siciliana, fino a che non era intervenuta la nave battente bandiera liberiana che aveva portato i migranti in OMISSIS. Tale successione di eventi stava a dimostrare che gli atti diretti a procurare l’ingresso in Italia dei clandestini posti in essere dall’indagato non si erano arrestati in acque internazionali, ma erano proseguiti fino al porto di OMISSIS, ovvero sino al conseguimento dell’obiettivo fin dall’inizio prefissato. Se vero è che la parte finale del viaggio fu compiuta per mezzo del mercantile liberiano, non poteva sottovalutarsi che l’intervento di soccorso fosse stato sapientemente e scientemente provocato, strumentalizzando l’obbligo di soccorso in mare, in forza della convenzione di Amburgo e della convenzione di Montego Bay, da quei soggetti che avevano lucrato su questi viaggi, mettendo in pericolo vite umane, onde favorire l’ingresso in OMISSIS sotto lo scudo dei soccorritori. Veniva fatto rilevare che la situazione di concreto pericolo per la vita dei migranti a bordo del gommone era stata scientemente voluta anche dall’indagato e poteva certamente affermarsi che sussistevano i requisiti previsti dall’art. 54 c.p., comma 3, nel senso che i soccorritori si erano trovati esposti alla minaccia attuale e concreta, posta in essere da chi aveva determinato il fatto, che potesse verificarsi un danno grave alle persone, danno che non poteva essere scongiurato se non ponendo in essere la condotta prevista dal D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 12. Veniva quindi opinato dal Pm ricorrente che per coloro che operarono il salvataggio la condotta di favoreggiamento era certamente scriminata ai sensi dell’art. 54 c.p., ma che a norma del comma 3, della norma citata si profilava nettamente la responsabilità degli organizzatori del traffico. Veniva aggiunto che se si volesse ritenere che la condotta illecita degli scafisti si sia fermata in alto mare, al momento del trasbordo sul gommone, si legittimerebbe una sostanziale loro impunità, con il che lo stato italiano si troverebbe da un lato a dover soccorrere in mare e dall’altro ad essere impossibilitato a perseguire e sanzionare chi tale stato di pericolo abbia provocato.
Secondo il Pm appellante si deve ritenere che anche una frazione del reato associativo in casi consimili si consuma in Italia, rientrando la condotta nella sfera di applicazione dell’art. 6 c.p.; in ogni caso trattasi di associazione criminale transnazionale che rientra nell’art. 7 c.p., n. 5, in relazione all’art. 15, comma 2, lett. c), che rinvia all’art. 5 paragrafo 1 della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata, sottoscritta a Palermo il 12/15.12.2000. Tale interpretazione secondo il Pm ricorrente risulta confermata dalla L. n. 146 del 2006, art. 3, che nel definire il reato transnazionale stabilisce che si abbia a considerare tale il reato qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia commesso in uno stato ma abbia effetti sostanziali in altro stato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La risposta che questa Corte è chiamata a dare, prima di entrare nella valutazione del compendio probatorio in ordine ai reati contestati ad H.H., è quella concernente il profilo della giurisdizione; si tratta di valutare se i casi quale quello in oggetto ricadano o meno nella giurisdizione italiana, tenuto conto della particolarità che li contraddistingue laddove la condotta illecita dispiegata dalla c.d. nave madre che salpi dalle coste dell’Africa con a bordo gli immigrati si esaurisca nelle acque extraterritoriali, mentre le condotte terminali dell’azione criminosa conducente alla realizzazione del risultato (sbarco dei clandestini sul nostro territorio) siano di fatto riportabili all’attività lecita di navi intervenute doverosamente a soccorso dei naufraghi.
Si deve preliminarmente rilevare, onde correttamente inquadrare giuridicamente la concatenazione degli atti integranti la condotta in contestazione, che nella gestione di questo squallido traffico di esseri umani è stato accertato, con alto margine di affidabilità, la serialità del coinvolgimento di una nave madre proveniente da paesi dell’area nord africana che mentre attraversa le acque internazionali viene affiancata da più piccole imbarcazioni, senza bandiera, cui viene rimessa, nella pianificazione complessiva, la realizzazione del risultato (sbarco sulle coste italiane) non prima che venga operato il trasbordo dei migranti e che venga lanciata la richiesta di aiuto, più che giustificata in ragione delle condizioni del natante e delle condizioni del mare. Tale procedura non può che apparire come il frutto di un accorto disegno, rivolto a preservare il natante principale ed il suo equipaggio da possibili attività di captazione investigativa ad opera delle forze dell’ordine dei paesi Europei, tenendolo al riparo dall’esercizio della giurisdizione nei paesi di approdo, con ciò aumentando in modo esponenziale il rischio fatto correre ai trasportati (in ragione dell’insicurezza dei mezzi navali utilizzati per affrontare un mare molto impegnativo, nella seconda parte del viaggio in acque territoriali), rischio opportunamente strumentalizzato, per provocare l’intervento dei servizi di soccorso in mare degli stati Europei costieri ed in particolare dell’Italia, in osservanza di una strategia criminale mirante a fare apparire lo sbarco come il risultato dell’ultimo segmento di attività, riconducibile all’opera dei soccorritori, scriminata dallo stato di necessità.
Sul punto è bene sottolineare che l’ultimo tratto della condotta altro non rappresenta che un tassello essenziale e pianificato di una concatenazione articolata di atti che non può essere interrotta o spezzata nella sua continuità, per la semplice ragione che l’intervento di soccorso in mare non è un fatto imprevedibile, che possa interrompere la serialità causale, ma è un fatto non solo previsto ma voluto e addirittura provocato. In buona sostanza, come anche gli ultimi accadimenti hanno consentito di accertare, la cinica azione di abbandono in acque extraterritoriali dei disperati è destinata proprio a produrre la situazione di necessità, atta a stimolare l’intervento ad adiuvandum che conduca all’approdo i clandestini e quindi al raggiungimento dell’obiettivo dell’associazione che mira ovviamente ad assicurare lo sbarco (il risultato), onde perpetuare la continuità dell’intrapresa e quindi la lucrosa fonte di guadagno. È bene non dimenticare che in tali evenienze l’intervento di soccorso è doveroso, ai sensi delle Convenzioni internazionali sul diritto del mare (Convenzione di Amburgo del 27.4.1979, ratificata con legge n.147/1989 e relativo regolamento D.P.R. n. 662 del 1984, ed art. 98, della Convenzione di Montego Bay), anche una volta avuto contezza dell’illiceità dell’immigrazione. L’azione di salvataggio dunque non può essere considerata isolatamente, rispetto alla condotta pregressa che volutamente determinò lo stato di necessità, proprio perché trattasi di condizione di pericolo causata volontariamente dai trafficanti, che si ricollega (ferma restando ovviamente la non punibilità dei soccorritori, obbligati ad intervenire) in diretta derivazione causale all’azione criminale di abbandonare in mare di uomini in attesa dei soccorsi, nella ragionevole speranza che siano condotti sulla sponda di terra agognata sotto lo scudo dell’azione di salvataggio.
La condotta dei trafficanti non può non essere valutata nella sua unitarietà, senza frammentazioni e si deve considerare mirata ad un risultato che viene raggiunto con la provocazione e lo sfruttamento di uno stato di necessità. La volontà di operare in tale senso anima i trafficanti fin dal momento in cui vengono abbandonate le coste africane in vista dell’approdo in terra siciliana, senza soluzione di continuità, ancorché l’ultimo tratto del viaggio sia apparentemente riportabile all’operazione di soccorso, di fatto artatamente stimolato a seguito della messa in condizione di grave pericolo dei soggetti, strumentalmente sfruttata. La condotta posta in essere in acque extraterritoriali si lega idealmente a quella da consumarsi in acque territoriali, dove l’azione dei soccorritori nella parte finale della concatenazione causale può definirsi l’azione di un autore mediato, costretto ad intervenire per scongiurare un male più grave (morte dei clandestini), che così operando di fatto viene a realizzare quel risultato (ingresso di clandestini nel nostro paese) che la previsione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, intende scongiurare. Il nesso di causalità non può dirsi interrotto dal fattore sopravvenuto (intervento dei soccorritori) inseritosi nel processo causale produttivo dell’evento poiché non si ha riguardo ad evento anomalo, imprevedibile o eccezionale, ma fattore messo in conto dai trafficanti per sfruttarlo a proprio favore e provocato.
Tale modus opinandi non contrasta con quanto è stato affermato in un risalente arresto di questa Corte (Sez. 1^, 28.10.2003, n. 5583) in cui venne affermato che la rilevanza dell’evento agli effetti della legge penale e quindi dell’art. 6 c.p., presuppone che la consumazione del reato dipenda da quell’accadimento, naturalisticamente inteso, cosicché, quando invece è incriminata una condotta rivolta a realizzare un determinato risultato, l’illecito è con ciò perfetto e l’eventuale conseguimento dello scopo, una volta esauritasi la condotta, diviene indifferente, essendo la tutela anticipata al momento dell’azione. Il caso che diede luogo a questa pronuncia era diverso, poiché seppure sempre in tema di violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, si aveva riguardo a trasferimento all’interno di autocarro imbarcato in Grecia su nave battente bandiera greca, diretta ad Ancona, di soggetti clandestini nascosti tra le arance che erano poi stati scoperti in mare aperto, in acque territoriali greche, durante il percorso di navigazione e che erano stati presi in consegna dal comandante della nave avente nazionalità greca, così profilandosi il difetto di giurisdizione per lo Stato italiano, data l’irrilevanza del fatto che il loro sbarco fosse avvenuto in Italia, essendosi già esaurita la condotta diretta a favorire l’immigrazione che è reato a consumazione anticipata. Veniva peraltro aggiunto, proprio per spiegare perché la condotta si considerava esaurita, che il risultato finale era da ricondurre non già allo stratagemma operato dal trasportatore, bensì alla autonoma decisione del comandante della nave di adottare le misure necessarie per apprestare soccorso efficace ai migranti che versavano in condizioni di totale deprivazione. La fattispecie oggetto del presente giudizio invece è connotata dal fatto che, come è stato detto, i migranti vengono collocati in mezzo al mare su mezzi navali senza alcuna bandiera, vengono lasciati in mezzo alle acque extraterritoriali e la condotta fino a questo momento non può ancora dirsi esaurita in vista del risultato che sarà conseguito, senza soluzione di continuità, con il previsto e voluto intervento del soccorritori che consentiranno ai malcapitati di concludere la traversata sotto lo scudo della scriminante in acque territoriali; scriminante dello stato di necessità provocato ad opera degli stessi trafficanti, che non può che essere imputato a coloro che lo abbiano volutamente determinato, secondo il principio causa causae est causa causati.
Ciò detto, questa Corte ritiene che possano essere affermati i seguenti principi. La giurisdizione dello stato italiano va riconosciuta, laddove in ipotesi di traffico di migranti dalle coste africane alla Sicilia, questi siano abbandonati in mare in acque extraterritoriali su natanti del tutto inadeguati, onde provocare l’intervento del soccorso in mare e far sì che i trasportati siano accompagnati nel tratto di acque territoriali dalle navi dei soccorritori, operanti sotto la copertura della scriminate dello stato di necessità, poiché l’azione di messa in grave pericolo per le persone, integrante lo stato di necessità, è direttamente riconducibile ai trafficanti per averlo provocato e si lega, senza soluzione di continuità, al primo segmento della condotta commessa in acque extraterritoriali, venendo così a ricadere nella previsione dell’art. 6 c.p.. L’azione dei soccorritori (che di fatto consente ai migranti di giungere nel nostro territorio è da ritenere ai sensi dell’art. 54 c.p., comma 3, in termini di azione dell’autore mediato, operante in ossequio alle leggi del mare, in uno stato di necessità provocato e strumentalizzato dai trafficanti e quindi a loro del tutto riconducibile e quindi sanzionabile nel nostro Stato, ancorché materialmente questi abbiano operato solo in ambito extraterritoriale.
Quanto poi al profilo della giurisdizione dello stato italiano in relazione al reato di associazione a delinquere ravvisabile in capo ai trafficanti di migranti clandestini, operante sul territorio libico e su quello italiano, avente ad oggetto proprio l’organizzazione di trasporti di uomini sulla costa italiana in spregio alle normativa vigente ed in particolare del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, la giurisdizione italiana va ancora affermata, seppure sotto un’altra angolazione. Infatti, come correttamente argomentato dal Pm ricorrente, trattasi di associazione transnazionale, la cui attività ricade sotto la previsione dell’art. 7 c.p., n. 5, in forza dell’art. 15, comma 2, lett. c), che rinvia all’art. 5 paragrafo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite, contro la criminalità organizzata transnazionale, sottoscritta a Palermo il 12-15.12.2000, ratificata dall’Italia con L. n. 146 del 2006. Si ha infatti riguardo ad associazione criminale organizzata in nord Africa, ma diretta a produrre effetti in Italia, per la commissione di reati in materia di immigrazione e quindi ricadente nella previsione – come detto – dell’art. 15, comma 2, lett. c), della suddetta Convenzione. La l. n. 146 del 2006, art. 3, del resto nel definire il “reato transnazionale” fa riferimento proprio al reato commesso da gruppo criminale organizzato che sia commesso in uno stato, ma che ne dispieghi gli effetti in un altro.
Tanto premesso ed affermata la giurisdizione del nostro Stato per entrambi i reati in contestazione, passando alla specifica posizione dell’H. H., quanto al reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, deve essere disposto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, poiché lo stesso venne indicato da due soggetti siriani trasportati come colui che prese il timone del natante in acque extraterritoriali per la prosecuzione del viaggio, in attesa dei soccorritori, il che costituisce base inferenziale per ritenerlo plausibilmente non già un immigrato, ma il nocchiero del natante lasciato in balia delle onde, operante su incarico dell’associazione, rilevando il fatto che si trattava dell’unico tunisino fra i tanti disperati tutti di nazionalità siriana. Una volta affermata la giurisdizione, il Tribunale di Catania, anche alla luce di quanto è stato detto sulla ricaduta dei tratti illeciti dell’azione dei soccorritori su coloro che hanno provocato lo stato di necessità, dovrà esaminare la posizione dell’indagato sotto il profilo della valenza indiziaria del compendio offerto.
Il ricorso deve essere rigettato nel resto, considerato che la base indiziaria quanto al reato di associazione a delinquere è assolutamente inadeguata, non potendosi affatto escludere che l’H. H. sia stato cooptato solo per questa intrapresa dall’associazione senza che da detto incarico si possa desumere, a livello di gravità indiziaria, il suo collegamento con l’associazione criminale mancando qualsivoglia informazione sull’appartenenza del soggetto alla struttura criminale organizzatrice dei viaggi. Se certamente si può ipotizzare la sussistenza di un’organizzazione strutturata, diretta ad organizzare i viaggi di un numero sempre crescente di africani che vogliono lasciare il loro continente, nulla accredita la stabile appartenenza del tunisino H.H. a questo sodalizio criminale e la motivazione del giudice del riesame sul punto si sottrae quindi a censura in questa sede.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, e rinvia per nuovo esame al riguardo al Tribunale di Catania.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2014