30. Ordinanza di convalida di fermo e di contestuale emissione di ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Reggio Calabria del 18 ottobre 2013

[Estratti]

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Direzione Distrettuale Antimafia

Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari

ORDINANZA DI CONVALIDA DI FERMO E DI CONTESTUALE

EMISSIONE DI ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE

Il G.I.P. dott. Barbara BENNATO

Vista la richiesta di convalida di fermo e di contestuale applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di

1. M.H.C.M.H., nato OMISSIS e ivi residente – detenuto per questa causa presso la Casa di Reggio Calabria, difeso di fiducia dall’Avv. Giuseppe ALOISIO del Foro di Reggio Calabria;

2. A.E.A., nato OMISSIS e residente a OMISSIS – detenuto per questa causa presso la Casa Circondariale di Palmi, difeso di fiducia dall’Avv. Fabio LORENZINI del Foro di Reggio Calabria;

3. A.A.A. nato OMISSIS e ivi residente – detenuto presso la Casa Circondariale di Palmi, difeso di fiducia dall’Avv. Giuseppe ALOISIO del Foro di Reggio Calabria;

4. M.M., nato OMISSIS e residente a OMISSIS – detenuto per questa causa presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria, difeso di fiducia dall’Avv. Giuseppe ALOISIO del Foro di Reggio Calabria;

5. N.M.N.A. nato OMISSIS e residente a OMISSIS – detenuto presso la Casa Circondariale di Palmi, difeso di fiducia dall’Avv. Giuseppe ALOISIO del Foro di Reggio Calabria;

6. R.H.R.A., nato il OMISSIS e ivi residente – detenuto per questa causa presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria, difeso di fiducia dall’Avv. Giuseppe ALOISIO del Foro di Reggio Calabria

7.N.M.H.A.A., nato OMISSIS ed ivi residente – detenuto per questa causa presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria, difeso di fiducia dall’Avv. Giuseppe ALOISIO del Foro di Reggio Calabria;

8. F.H.A., nato OMISSIS e residente a OMISSIS – detenuto per questa causa presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria, difeso di riduca dall’Avv. Giuseppe ALOISIO del Foro di Reggio Calabria;

9. R.A. nato OMISSIS e residente a OMISSIS – detenuto per questa causa presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria, difeso di fiducia dall’Avv. Giuseppe ALOISIO del Foro di Reggio Calabria;

10. R.M.H.H.M.H.A., nato OMISSIS e residente a OMISSIS – detenuto per questa causa presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria, difeso di fiducia dall’Avv. Giuseppe ALOISIO del Foro di Reggio Calabria

Tutti domiciliati presso e nello studio dei rispettivi Difensori di fiducia

persone sottoposte ad indagine in ordine ai seguenti reati

(a) del delitto p. e p. dall’art. 416, commi 1 e 6 c.p. perché, unitamente ad altri, in corso di identificazione, operanti sia in Italia, che in Siria ed in Egitto, si associavano al fine di commettere più delitti di cui all’art. 12, commi 1, 3 lett. a), h) e d), 3 bis e 3 ter del D.lgs. n. 286 del 1998: in particolare, organizzavano stabilmente una struttura di persone, che, avvalendosi di mezzi di trasporto terreste e navale, con ripartizione di ruoli e compiti operavano per procurare l’accesso illegale dì stranieri nel territorio italiano:

– alcuni con il compito di contattare persone interessate ad entrare illegalmente, via mare, in Italia, dietro il corrispettivo di un prezzo per il viaggio;

– altri, organizzando ed eseguendo, unitamente alle persone sopra generalizzate, in tutte le fasi, il successivo trasferimento verso l’Italia;

– utilizzando all’uopo una rete organizzativa costituita da mezzi di trasporto terrestri, per raggiungere la località di mare di partenza, e navali (imbarcazioni di vario tipo e grandezza), utilizzate per effettuare la traversata del mediterraneo in direzione della Calabria ed altre strutture idonee allo svolgimento dell’attività di trasporto;

– ed assumendo, le persone sopra generalizzate, il ruolo di scafisti addetti al governo di imbarcazioni utilizzate per il trasferimento in Italia degli immigrati clandestini

Accertato in Reggio Calabria il 13.10.2013

(b) del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 12 co. 3 lett. a), b), c) e d), co. 3 bis e 3 ter D. Lgs. 286/199S perché, in concorso tra loro e con altri, in corso di identificazione ed in numero superiore a tre – conducendo da una località dell’Egitto, verso il territorio dello Stato italiano, il convoglio costituito da un’imbarcazione principale (c.d. “nave madre”) e da un natante di dimensioni inferiori (c.d. “nave figlia”) inizialmente trainato attraverso il rimorchio della nave principale e successivamente utilizzato per abbandonare i migranti in mare – promuovevano, organizzavano ed effettuavano il trasporto di stranieri che entravano illegalmente nel territorio dello stato, in numero di 226, tutti cittadini siriani, privi di cittadinanza italiana e di titolo per risiedere permanentemente sul territorio nazionale.

Con le aggravanti:

di aver consentito l’ingresso di più di cinque persone;

di aver esposto le persone trasportate a pericolo per la vita o per l’incolumità;

di aver sottoposto le persone a trattamento inumano o degradante;

di aver commesso il fatto in numero di più di tre persone;

di aver commesso il fatto allo scopo di trarre profitto, anche indiretto.

Accertato in Reggio Calabria il 13.10.2013;

Sulle richieste delle parti, letti gli artt. 384, 391, 272 e segg. c.p.p.;

A scioglimento delle udienze del 16 e 17 ottobre 2013

OSSERVA

I fatti per cui è procedimento si inquadrano nel triste e penoso fenomeno, di drammatica attualità che ha coinvolto lo sbarco di numerosi migranti che, dalle coste del nord Africa approdano fino alle coste italiane, in particolare quelle del versante jonico calabrese e siciliano, attraverso imbarcazioni di fortuna ed assolutamente inadeguate alla navigazione, approntate e gestite da organizzazioni criminali transnazionali che, lucrando sistematicamente sul traffico di esseri umani in fuga dai propri Paesi d’origine – sconvolti dalle guerre e dal rischio di persecuzioni politiche ed etniche – non lesinano di mettere a repentaglio le vite di migliaia di profughi e di porre in essere condotte non altrimenti qualificabili se non in termini di disumanità. La frequenza di tale fenomeno, la circostanza che i trasporti avvengano spesso in condizioni disumane e letteralmente lesive della dignità e dei diritti fondamentali della persona, nonché i recenti naufragi verificatisi a largo delle coste italiane, esitate in vere e proprie stragi, hanno reso necessario l’avvio di un più intenso monitoraggio delle coste nazionali, al fine, per un verso, di prestare tempestivo soccorso ai migranti e scongiurare pericoli per la loro incolumità, e peraltro di attuare un efficace contrasto alla criminalità organizzata dedita allo sfruttamento del traffico clandestino di essere umani.

In particolare, l’origine della vicenda sottoposta al vaglio di questo Giudice, si trae dettagliatamente ed agevolmente dalla lettura dell’informativa della Guardia di Finanza – Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia n. 0284585/13 del 15 ottobre 2013 – Ufficio Comando Sezione Operazioni (con All.) che qui di seguito si riporta:

OMISSIS

Le risultanze emergenti dagli atti allegati alla richiesta del P.M. offrono all’attenzione del Giudicante una fattispecie afferente all’affermata consumazione di reati da parte di soggetti stranieri, componenti di un equipaggio di una nave priva di nazionalità. In particolare l’informativa dà conto dell’esistenza di un’imbarcazione “madre” non battente alcuna bandiera e dunque priva di nazionalità – originariamente ospitante l’ingente numero di migranti – dalla quale i membri dell’equipaggio (questi tutti di nazionalità egiziana), operato il trasbordo degli “ospiti’” su un peschereccio al traino, di modeste dimensioni e del tutto precario, in spazio navale extraterritoriale (id est oltre le 12 miglia marittime), ha poi abbandonato a loro stessi uomini, donne e bambini, venendo infine intercettata in spazio marittimo extraterritoriale, a circa duecentotrenta miglia dalle coste italiane e con rotta puntata verso la Libia.

1 termini della vicenda, per come sommariamente descritti, impongono allora – onde operare il necessario controllo di legittimità dell’operata misura precautelare di cui si richiede la convalida e verificare la sussistenza dei presupposti della conseguente richiesta di applicazione della misura custodiale – di verificare preliminarmente la predicabilità ed affermazione della giurisdizione dello Stato italiano.

La fattispecie sottoposta al vaglio di questo Giudicante pone cioè il problema se lo Stato italiano possa giuridicamente agire – esercitando, come nel caso di specie, poteri coercitivi – di fronte a condotte illecite accertate in uno spazio diverso da quello territoriale, cioè dal territorio della Repubblica e di altro luogo soggetto, ai sensi dell’art. 4 c.p., alla sovranità dello Stato. Nulla quaestio – secondo il dettato della norma appena citata – allorquando le navi, ovunque si trovino, battano bandiera italiana (in tal caso, “Le navi e gli aeromobili italiani sono considerali territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera”).

Tale principio trova conferma anche in ambito internazionale, imponendo dunque la verifica della nazionalità del mezzo, che rappresenta momento decisivo per l’individuazione della territorialità del singolo Stato e costituisce base dell’esercizio della sua giurisdizione in mare aperto sulle navi che siano ad esso strettamente legate. La nazionalità di una nave designa, cioè, un criterio di collegamento necessario con l’ordinamento giuridico di un determinato Stato e, conseguentemente qualifica giuridicamente il bene, comportando soggezione dello stesso alla sovranità del primo.

In tal senso, l’art. 91 della Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre del 1982, ratificata in Italia con legge 2 dicembre 1994 n. 689 che ha codificato quanto già accolto dall’art. 23 della Convenzione di Ginevra del 29 aprile 1958, ratificata con legge 8 dicembre 1961, n. 1658 stabilisce che “...Le navi hanno la nazionalità dello Stato di cui sono autorizzate a battere bandiera. Fra lo Stato e la nave deve esistere un legame effettivo (genuine link) … ed ogni Stato rilascia alle navi alle quali ha concesso il diritto di battere la sua bandiera, i relativi documenti”.

Su tali imbarcazioni lo Stato deve esercitare effettivamente la propria giurisdizione ed il proprio controllo sotto il profilo amministrativo, tecnico e sociale, adottando le misure ritenute necessarie: ad esempio l’art. 94 co. IV della citata Convenzione stabilisce infatti che tali misure includano le norme necessarie a garantire che ogni nave, prima dell’immatricolazione e dopo, ad intervalli opportuni, sia ispezionata da un ispettore marittimo qualificato e abbia a bordo le carte e le pubblicazioni nautiche, nonché la strumentazione e le apparecchiature atte a salvaguardare la sicurezza della navigazione; sia affidata ad un comandante e ad ufficiali che posseggano i necessari titoli professionali, con particolare riferimento alla capacità marinaresca, alla condotta della navigazione, alle comunicazioni e all’ingegneria navale, e abbia un equipaggio adeguato, nel numero e nella specializzazione dei suoi componenti, al tipo alle dimensioni, ai macchinari e alle apparecchiature della nave; il comandante, gli ufficiali e, nella misura appropriata, i membri dell’equipaggio conoscano perfettamente e abbiano l’ordine di rispettare le pertinenti norme internazionali relative alla salvaguardi della vita umana in mare, alla prevenzione degli abbordi ecc.. In ogni caso la nazionalità delle navi risulta dalla bandiera e dal nominativo, come attestato dai documenti ufficiali di bordo.

Logico corollario di tale principio (art. 92), in tema di giurisdizione è dunque che “Le navi battono la bandiera di un solo Stato e, salvo casi eccezionali specificamente previsti da trattali internazionali, o dalla presente convenzione, nell’alto mare sono sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva. Una nave non può cambiare bandiera durante una traversata o durante uno scalo in un porto, a meno che non si verifichi un effettivo trasferimento di proprietà o di immatricolazione. 2. Una nave che navighi sotto le bandiere di due o più Stati impiegandole secondo convenienza non può rivendicare nessuna delle nazionalità in questione nei confronti di altri Stati, e può essere assimilata a una nave priva di nazionalità”.

Ulteriore conferma del principio di sovranità, a livello pattizio, si rinviene nella previsione di cui all’art. 97 della Convenzione di Montego Bay del 1982 secondo la quale “in caso di abbordo o di qualunque altro incidente di navigazione dell’alto mare, che implichi la responsabilità penale o disciplinare del comandante della nave o di qualunque altro membro dell’equipaggio, non possono essere intraprese azioni penali o disciplinari contro tali persone, se non da parte delle autorità giurisdizionali o amministrative dello Stato di bandiera o dello Stato di cui tali persone hanno la cittadinanza”.

A fronte di tali affermazioni di principio, l’art. 110, in casi eccezionali espressamente disciplinati (atti di pirateria, tratta di schiavi, navi senza bandiera ecc.) disciplina i poteri di polizia su navi in acque internazionali, prevedendo il c.d. “diritto di visita”, e stabilendo sostanzialmente che non può legittimamente abbordarsi una nave battente bandiera di altro Stato a meno che non vi siano fondati motivi per sospettare che... tra l’altro, d) la nave sia priva di nazionalità” (bandiera). In tali casi, è possibile procedere con gli accertamenti necessari volti (però) a verificare il diritto della nave a battere la propria bandiera. Se dopo il controllo dei documenti, i sospetti permangono, si può procedere con ulteriori indagini a bordo, che saranno svolte con ogni possibile riguardo (c.d. “diritto di ispezione”). Tali provvedimenti sono giustificati sia dalla mancanza di giurisdizione di altri Stati, sia dall’interesse dello Stato che interviene a prevenire o a reprimere la violazione di proprie leggi interne. La norma conferisce allora poteri di polizia allo Stato al fine di sottoporre le navi di qualsiasi nazione ad inchiesta di bandiera onde cioè verificare la nazionalità dell’imbarcazione, la regolarità del rilascio delle necessarie autorizzazioni ed il legame effettivo tra la nave e lo Stato al fine eventualmente di affermare e conseguentemente esercitare la propria giurisdizione ovvero escluderla a favore dello Stato di appartenenza dell’imbarcazione.

Ma quid iuris qualora sulla nave sulla quale si siano esercitati i diritti di visita e/o di ispezione si sia accertata la consumazione di illeciti (amministrativi o penali)?

Il generico potere ispettivo contemplato dall’art. 110 della Convenzione di Montego Bay viene disciplinato più dettagliatamente nella Convenzione Intemazionale sulla Criminalità Transnazìonale di Palermo del 12-15 dicembre 2000, ratificata in Italia dal d.lgs. 146 del 2006. Premesso che l’art 37 della detta Convenzione stabilisce (co. 1) la possibilità di aggiungere al Testo principale uno o più protocolli, per diventare Parte dei quali (co. 2), lo Stato dev’essere già Parte della Convenzione; e che (co. 3) uno Stato Parte della Convenzione non è vincolato da un protocollo, a meno che non diventi Parte di esso in conformità con le relative disposizioni, Part. 8 par. 7 del Protocollo n. 4 (“Misure contro il traffico di migranti via mare”) stabilisce che “1. Uno Stato Parte che ha ragionevoli motivi per sospettare che una nave che batte la sua bandiera o che vanta l’iscrizione sul suo registro, senza nazionalità, o avendo in realtà la nazionalità dello Stato Parte in questione, sebbene batta bandiera straniera o rifiuti di esibire bandiera, sia coinvolta nel traffico di migranti via mare, può richiedere ad altri Stati Parte assistenza per porre fine all’utilizzo della nave utilizzata a tal fine. Gli Stati Parte che hanno ricevuto tale richiesta forniscono detta assistenza nei limiti dei mezzi di cui dispongono. 2. Uno Stato Parte che ha ragionevoli motivi per sospettare che una nave, che esercita la libertà di navigazione in conformità al diritto internazionale e che batte bandiera o che esibisce i segni di iscrizione al registro di un altro Stato Parte, sia coinvolta nel traffico di migranti via mare, può informare di ciò lo Stato di bandiera, chiedere conferma dell’iscrizione sul registro e. se confermata, chiedere l’autorizzazione a detto Stato a prendere misure opportune in relazione a tale nave. Lo Stato di bandiera può autorizzare lo Stato richiedente, tra le altre misure, a: (a) fermare la nave; (b) ispezionare la nave; e (c) se vengono rinvenute prove che la nave è coinvolta nel traffico di migranti via mare, prendere le misure opportune in relazione alla nave, alle persone e al carico a bordo, come da autorizzazione da parte dello Stato di bandiera. 3. Uno Stato Parte che ha preso una delle misure ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo informa immediatamente lo Stato di bandiera interessato dei risultati della misura. 4. Uno Stato Parte risponde senza ritardo alla richiesta di un altro Stato Parte per stabilire se una nave che vanta l’iscrizione al suo registro o che batte la sua bandiera è legittimata a fare ciò, nonché ad una richiesta di autorizzazione in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo. 5. Uno Stato di bandiera può, compatibilmente con l’articolo 7 del presente Protocollo, subordinare la sua autorizzazione alle condizioni da stabilire di comune accordo tra detto Stato e lo Stato richiedente, incluse le condizioni concernenti la responsabilità e la portata delle misure efficaci da prendere. Uno Stato Parte non prende nessuna misura aggiuntiva senza l’espressa autorizzazione dello Stato di bandiera, ad eccezione delle misure necessarie per allontanare un pericolo imminente per la vita delle persone, o di quelle che derivano da relativi accordi bilaterali o multilaterali. 6. Ogni Stato Parte designa una autorità o, laddove necessario, più autorità per ricevere e rispondere a richieste di assistenza, di conferma di iscrizione sul registro o del diritto per una nave di battere la sua bandiera, nonché richieste di autorizzazione per prendere misure opportune. Tale designazione deve essere notificata, tramite il Segretario Generale, a tutti gli Stati Parte entro un mese dalla designazione. 7. Uno Stato Parte che ha ragionevoli motivi per sospettare che una nave è coinvolta nel traffico dì migranti via mare e che questa è senza nazionalità, o può essere assimilata ad una nave senza nazionalità, può fermare e ispezionare la nave. Se il sospetto è confermato da prove, detto Stato Parte prende misure opportune, conformemente al relativo diritto interno ed internazionale”.

Dalla lettura di tali norme si trae dunque una prima fondamentale distinzione, in caso di ispezione di nave per sospetto di traffico di migranti, a seconda che la nave sia battente bandiera di altro Stato o sia invece priva di nazionalità:

(a) nell’ipotesi di nave battente bandiera di uno Stato, lo Stato aderente, se ha sospetti che la nave sia implicata in traffico illecito di migranti, informa lo Stato della bandiera e chiede la autorizzazione a ispezionare la nave e, in caso di positivo accertamento, ad assumere le iniziative consequenziali.

Tra le iniziative, che sono oggetto di autorizzazione, vi possono essere anche quelle in punto di “responsabilità” (cfr. par 5);

(b) nell’ipotesi di nave priva di nazionalità, lo Stato aderente può ispezionare la nave e in caso di acquisizione di prove di effettuazione di attività illecite (immagini del rimorchio, del trasbordo dei migranti e della direzione inequivocabile mantenuta costantemente verso l’Italia), può assumere tutte le misure opportune, conformemente al relativo diritto interno (eventualmente anche condurla in un porto nazionale per ulteriori controlli ed accertamenti ed esercitare dunque tutti i poteri adottando le misure coercitive previste dall’ordinamento interno).

Ne consegue che relativamente ai reati associativi in materia di traffico di migranti il riferimento è al D. Lgs 286/98 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) il cui l’art. 12 prevede che “la nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua una nave di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato” (co. 9 bis), estendendo tali poteri (co. 9 ter) “al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina Militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterale, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di un altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza”.

Se dunque la disciplina derogatoria del principio di territorialità trova applicazione nell’ipotesi di imbarcazioni battenti bandiera straniera (par. 2), a fortiori deve ritenersi applicabile, senza limitazione alcuna e secondo le forme dell’ordinamento interno dello Stato alle ipotesi di imbarcazioni senza bandiera. E invero, se da una parte, nell’ipotesi di navi battenti bandiera di altro Stato, sussiste un limite alla possibilità di procedere penalmente, legato alla necessità della autorizzazione dello Stato della bandiera per le navi con nazionalità, tale limite dall’altra parte non sussiste per le navi senza bandiera, in assenza di qualsivoglia specificazione nel Protocollo di riferimento. La mancanza formale di una bandiera è apprezzabile, nell’ottica della ratio legis delle Convenzioni internazionali e della stessa legge interna contro la criminalità organizzata alla stregua di una “fattuale rinuncia alla nazionalità”, che legittima l’esercizio del poteri coercitivi di fermo, ispezione e sequestro della nave da parte degli Stati che sono interessati alla repressione dei crimini commessi dai componenti dell’equipaggio della nave medesima.

Tale affermazione trova logica conferma nella lettera dell’art. 97 della Convenzione di Montego Bay che consente di chiarire il contenuto della riserva di giurisdizione (non applicabile – si badi – nel caso di specie, nel quale non si verte in ipotesi di abbordo o di incidente di navigazione) ritenendola comunque riferibile soltanto all’ipotesi di nave che, battendo la bandiera di uno Stato si sia sottoposta alla giurisdizione e non anche al caso di quella priva di nazionalità, evenienza che l’art. 92 della medesima Convenzione parifica a quella della nave che navighi sotto le bandiere di due o più Stati impiegandole secondo convenzione, la quale non può rivendicare nessuna delle nazionalità in questione nei confronti di altri Stati e può essere assimilata ad una nave priva di nazionalità.

Tanto premesso in linea di diritto, v’è da dire in fatto che non v’è dubbio che la nave “madre” in sequestro – luogo di esecuzione del fermo per cui è procedimento – non battesse alcuna bandiera: ciò si trae in primo luogo dalle risultanze del verbale di perquisizione del 14 ottobre 2013 (All. all’inf.) nel quale la Guardia di Finanza dà atto, da una parte, di non aver rinvenuto alcun documento identificativo del mezzo (tra cui il compartimento di iscrizione, cioè la targa dell’imbarcazione) e dall’altra di aver rinvenuto solo dei quaderni e delle agende scritte in arabo. A fronte di tali obiettive risultanze, le dichiarazioni degli indagati interrogati in data 16 ottobre 2013, secondo cui la nave battesse bandiera egiziana e fosse invece munita di tutte le necessarie autorizzazioni e documenti di immatricolazione rilasciati dallo Stato egiziano (riposte nell’armadietto della cabina di pilotaggio per alcuni ed indebitamente sottratti dalle FF.OO. italiane al momento della perquisizione: cfr. dichiarazioni di R.H.), appaiono clamorosamente smentite, posto che – anche a voler dar credito alle convergenti propalazioni sul punto e cioè che tra ciò che è stato rinvenuto e sequestrato ci sarebbero i documenti in parola – allo stato deve escludersi qualsivoglia possibilità di ritenere l’imbarcazione correttamente identificata ed identificabile ovvero connotabile di qualsivoglia nazionalità; fatta salva la necessità di ulteriori approfondimenti sul contenuto degli stessi mediante traduzione dalla lingua araba, infatti, è sin da ora inverosimile ritenere che gli atti amministrativi di immatricolazione ufficiale, rilasciati dal Registro Navale Egiziano, possano essere contenuti in agendine o quaderni di appunti. Sotto altro profilo, quanto all’esistenza di un dato oggettivamente riconoscibile ai fini della individuazione della nazionalità della nave (esistenza della bandiera egiziana), gli indagati, interrogati sul punto, sono caduti in più di una contraddizione, sostenendo alcuni la distruzione del simbolo da parte della P.G. operante (cfr. dichiarazioni di N.M.N.A.), altri il deterioramento dello stesso perché sottoposto alle intemperie ed agli accidenti della navigazione (cfr. dichiarazioni di A.E.); ovvero sul materiale della stessa (carta, ferro, stoffa, tessuto) e sull’ubicazione all’interno dell’imbarcazione (vicino al timone, nell’ufficio del comandante). Taluni indagati tuttavia, tra cui il comandante F.H., non hanno potuto negare che la nave non fosse affatto autorizzata dallo Stato Egiziano alla navigazione in acque internazionali (cfr. A.R.), sostenendo tuttavia la diffusività di tale illegittimo modus operandi più volte tollerato – a dire dello stesso comandante – proprio dalla Marina Militare italiana. Tale affermazione risulta, al di là di ogni considerazione nel merito, dirimente in ordine all’assenza di nazionalità della nave.

*.*.*

Ciò premesso, la giurisdizione dello Stato italiano è comunque predicabile in ragione del dettato dell’art. 7 c.p. che – in tema di reati commessi in territorio straniero – tra le cinque categorie di reati commessi dal cittadino o dallo straniero in territorio estero, punibili secondo la legge penale italiana, indica quelli (n. 5) per i quali “...convenzioni internazionali stabiliscono l’applicabilità della legge penale italiana”.

Nel caso di specie, vertendosi – come si è già sommariamente evidenziato e come si vedrà più approfonditamente in seguito – in materia di migrazione clandestina posta in essere da appartenenti ad un’organizzazione criminosa attraverso un’imbarcazione senza bandiera, fermata in acque extraterritoriali, trova applicazione la richiamata Convenzione internazionale di Palermo che, quanto ai reati associativi transnazionali, qualifica (art. 2) quale gruppo criminale organizzato (lett. a) “un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale” e stabilisce che il reato è “grave” – dunque suscettibile di applicazione della detta Convenzione – (lett. b) quando afferisce ad una “condotta che costituisce un reato sanzionabile con una pena privativa della libertà personale di almeno quattro anni nel massimo o con una pena più elevata...”. Oltre a ciò, l’art. 5 (Penalizzazione della partecipazione ad un gruppo criminale) ad ulteriore specificazione dell’ambito di applicazione della normativa pattizia internazionale, prevede espressamente taluni reati, tra cui quelli in materia di tratta di migranti a scopo di lucro, stabilendo che “Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie a conferire il carattere di reato, laddove commesso intenzionalmente: a) ad una o ad entrambi delle seguenti condotte quali reati distinti da quelli che comportano il tentativo o la consumazione di un’attività criminale: i) l’accordarsi con una o più persone per commettere un reato grave per un fine concernente direttamente o indirettamente il raggiungimento di un vantaggio economico o altro vantaggio materiale e, laddove richiesto dulia legislazione interna, riguardante un atto commesso da uno dei partecipanti in virtù dì questa intesa o che coinvolge un gruppo criminale organizzatoci) la condotta di una persona che. consapevole dello scopo e generale attività criminosa di un gruppo criminale organizzato o della sua intenzione di commettere i reati in questione, partecipa attivamente: a) alle attività criminali del gruppo criminale organizzato: b) ad altre attività del gruppo criminale organizzato consapevole che la sua partecipazione contribuirà al raggiungimento del suddetto scopo criminoso: b) all’organizzare, dirigere, facilitare, incoraggiare, favorire o consigliare la commissione di un reato grave che coinvolge un gruppo criminale organizzato. (2) La conoscenza, l’intenzione, lo scopo, l’obiettivo o l’accordo di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere dedotti da circostanze obiettive basate su fatti. (3) Gli Stati Parte le cui legislazioni interne richiedono il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato ai fini dei reati di cui al paragrafo 1 a) i) del presente articolo assicurano che le loro leggi interne coprano tutti i reati gravi che coinvolgono gruppi criminali organizzati. Tali Stati Parte, nonché gli Stati Parte le cui leggi interne richiedono un atto intrapreso in virtù dell’accordo ai fini dei reati dì cui al paragrafo 1 a) i) del presente articolo, informano di ciò il Segretario Generale delle Nazioni Unite al momento della firma o del deposito del loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione o dell’adesione alla stessa”.

A ciò si aggiunga che in tema di tutela dei migranti, il Protocollo addizionale della citata Convenzione contro la Criminalità organizzata transazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, allo scopo di “prevenire e combattere il traffico dì migranti, nonché di promuovere la cooperazione tra gli Stati Parte a tal fine, tutelando al contempo i diritti dei migranti oggetto di traffico clandestino” delinea all’art. 4, l’ambito di applicazione, stabilendone l’applicabilità “salvo disposizione contraria, alla prevenzione, alle attività di indagine e al perseguimento dei reati previsti ai sensi dell’art. 6 del presente Protocollo, nei casi in cui tali reati sono di natura transnazionale e coinvolgono un gruppo criminale organizzato, nonché alla protezione dei diritti dei migranti assetto di traffico clandestino”.

Ora, l’art. 6 (Penalizzazione) del protocollo sancisce che “1. Ogni Stato Parte adotta misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire il carattere di reato ai sensi del suo diritto interno. quando l’atto è commesso intenzionalmente e al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o altro vantaggio materiale: (a) Al traffico di migranti (che l’art. 3 del Protocollo riconduce all’attività di “procurare, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, l’ingresso illegale di uno persona in uno Stato Parte di cui la persona non è cittadina o residente permanente”); (b) Quando l’atto è commesso al fine di permettere il traffico di migranti.. (b) Quando l’atto è commesso al fine di permettere il traffico di migranti: (I) alla fabbricazione di un documento di viaggio o di identità fraudolento; (II) al fatto di procurarsi, fornire o possedere tale documento: (c) Al fatto di permettere ad una persona che non è cittadina o residente permanente di rimanere nello Stato interessato senza soddisfare i requisiti necessari per permanere legalmente nello Stato tramite ì mezzi di cui alla lettera b del presente paragrafo o tramite qualsiasi altro mezzo illegale. 2. Ogni Stato Parte adotta misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire il carattere di reato: (a) Fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, al tentativo di commettere un reato determinalo ai sensi del paragrafo l del presente articolo: (b) Alla partecipazione, in qualità di complice, ad un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 (a), (b) (I) o (c) del presente articolo e, fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, alla partecipazione, in qualità dì complice, ad un reato determinato ai sensi del paragrafo l (b) (II) del presente articolo: (c) All’organizzare o dirigere altre persone nella commissione di un reato determinato ai sensi del paragrafo l del presente articolo. 3. Ogni Stato Parte adotta misure legislative e di altro tipo, necessarie per conferire il carattere di circostanza aggravante dei reati di cui al paragrafo 1 (a), (b) (I) e (c) del presente articolo e, fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, dei reati di cui al paragrafo 2 (b) e (c) del presente articolo: (a) Al fatto di mettere in pericolo, o di rischiare di mettere in pericolo, la vita e l’incolumità dei migranti coinvolti: o (b) Ai trattamenti inumani o degradanti, incluso lo sfruttamento, di tali migranti. 4. Nessuna disposizione del presente Protocollo impedisce ad uno Stato Parte di prendere misure nei confronti di una persona la cui condotta costituisce reato ai sensi del suo diritto interno”.

Ne consegue che i reati previsti conformemente all’art. 6 del Protocollo sono considerati come reati previsti ai sensi della Convenzione e sono apprezzabili in termini di gravità perché previsti in virtù del richiamo di cui all’art. 37 della prima e dell’art. 1 del relativo Protocollo con cui viene così riconosciuto in via internazionale la rilevanza dei reati in tema di sfruttamento della immigrazione clandestina.

Ciò premesso, v’è da chiedersi in che senso possa allora affermarsi la giurisdizione dello Stato italiano in relazione a tali reati, allorquando commessi fuori dal territorio dello Stato. Ed invero, l’art. 4 della Convenzione sancisce il generale principio della sovranità territoriale secondo cui “(1) Gli Stati Parte adempiono agli obblighi di cui alla presente Convenzione coerentemente con i principi dell’eguaglianza sovrana, dell’integrità territoriale e del non intervento negli affari interni di altri Stati. (2) Nulla nella presente Convenzione legittima uno Stato Parte ad intraprendere nel territorio di un altro Stato l’esercizio della giurisdizione e di funzioni che sono riservate esclusivamente alle autorità di quell’altro Stato dal suo diritto interno”. In deroga a tale principio, tuttavia, l’art. 15 della Convenzione ONU consente di esercitare la giurisdizione anche al di fuori del territorio dello Stato allorquando siano accertate condotte di reato di tipo organizzativo finalizzate a commettere gravi reati nel territorio dello Stato che intende esercitare la giurisdizione “(1) Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per determinare la sua giurisdizione in relazione ai reati di cui agli articoli 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione quando: a) il reato è commesso sul territorio di quello Stato Parte; o b) il reato è commesso a bordo di una nave che batte bandiera di quello Stato Parte o un velivolo registrato conformemente alle leggi di quello Stato Parte al momento in cui è commesso il reato”.

Principio generale, dunque, evincibile dalla norma pattizia è che ciascuno Stato Parte esercita la propria giurisdizione quando il reato è commesso sul proprio territorio ovvero allorquando è posto in essere su nave o aeromobile battente la propria bandiera. Vi sono casi particolari che consentono tuttavia di derogare al principio generale, riconoscendo la giurisdizione di ciascuno Stato Parte fuori dal proprio territorio in relazione a determinati reati commessi al fine di commettere un reato sul proprio, allorquando (art. 4): “a) il reato è commesso ai danni di un cittadino di quello Stato Parte; b) il reato è commesso da un cittadino di quello Stato Parte o un apolide che ha la sua residenza abituale nel suo territorio; o c) il reato è: i) uno di quelli stabiliti ai sensi dell’articolo 5 paragrafo 1 della presente Convenzione ed è commesso al di fuori del suo territorio, al fine di commettere un grave reato sul suo territorio; ii) uno di quelli stabiliti ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 1 b) ii), della presente Convenzione ed è commesso al dì fuori del suo territorio, alfine di commettere un reato stabilito ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 1 a) i) o ii) o b) i) della presente Convenzione sul suo territorio”.

In tali casi, per quello che qui interessa, al fine di radicare la giurisdizione dello Stato Parte, in deroga al principio generale, è sufficiente che il reato associativo sia stato perpetrato all’estero al fine di (e dunque anche qualora la condotta si arresti allo stadio del tentativo) commettere un reato nel territorio dello Stato. Applicando tali principi al caso di specie, non v’è dubbio che nella fattispecie concreta siano ravvisabili gli elementi costitutivi dell’ipotesi derogatoria prevista dalla norma pattizia, trattandosi, quanto agli odierni indagati, di soggetti aderenti ad un gruppo associativo finalizzato a commettere un grave reato (quale quello ex art 12 D. Lgs 286/98) riconosciuto dal Protocollo aggiuntivo n. 4 ai sensi dell’art 37 della Convenzione, all’interno dello Stato Italiano; di soggetti che hanno predisposto ogni attività e condotta necessaria, con organizzazione e mezzi adeguati, al trasporto illecito dei migranti, secondo quanto documentato anche attraverso le videoriprese che hanno consentito di verificare come la nave madre, che viaggiava inequivocabilmente con rotta puntata verso le coste italiane prima dello sciagurato trasbordo dei migranti sulla nave figlia, portasse al traino il peschereccio sul quale sono stati fatti trasbordare al largo delle coste calabresi i migranti clandestini per poi essere lasciati alla sorte delle acque; di soggetti che hanno adoperato un vettore navale privo di nazionalità, per come già argomentato [il che consente di escludere l’applicabilità della lettera b del paragrafo 1) dell’art. 15 (secondo cui ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per determinare la sua giurisdizione in relazione ai reati di cui all’art. 6 quando il reato è commesso a bordo di una nave battente bandiera di quello Stato Parte).

Da ultimo, in tema di giurisdizione, mette conto di evidenziare la condivisibilità dell’ulteriore argomentazione svolta dalla Procura istante, secondo la quale, nella fattispecie in esame, non si verte (e non trova dunque applicazione) nell’ipotesi di cui all’art. 16 par 1 della Convenzione supra richiamata (“il presente articolo si applica ai reati previsti dalla presente Convenzione o nei casi in cui il reato di cui all’art. 3 paragrafo 1 implichi il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato e la persona oggetto della richiesta di estradizione si trovi nello Stato Parte richiesto, a condizione che il reato per il quale si richiede l’estradizione sia punibile ai sensi della legge interna sia dello Stato Parte richiedente che dello Stato Parte richiesto”), dal momento che il dovere di chiedere l’estradizione sussiste nel caso in cui il reo si trovi nello Stato parte richiesto. Ed evidentemente non è questa la circostanza, essendo stati gli indagati – di cittadinanza egiziana – intercettati e fermati in acque extraterritoriali e comunque su una nave non battente alcuna bandiera, mentre con la loro prora erano apparentemente diretti verso la Libia, dopo avere abbandonato i migranti al loro destino.

Quindi si ritengono pienamente soddisfatte le condizioni legittimanti la procedibilità dell’azione penale.

*.*.*

Ciò posto, sussistono i presupposti per convalidare il fermo, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 384 c.p.p., non ravvisandosi ipotesi di cui all’art. 389 c.p..

Fermo restando che il giudice della convalida del fermo deve prendere in esame gli elementi di fatto esistenti al momento in cui il provvedimento di cautela è stato adottato sulla base, cioè, di un giudizio ex ante e non può tener conto dei fatti emersi successivamente (cfr. ex multis Cass. Sez. 1 sent. n. 8708 dell’8 febbraio 2012, Rv. 252217), sul punto, corrette e condivisibili appaiono le argomentazioni dell’Ufficio di Procura.

Ed invero, sotto il profilo del fondato pericolo di fuga, premesso che gli elementi debbano evincersi non soltanto dal titolo di reato per il quale si indaga e dalla relativa pena edittale, ma anche da elementi specifici che siano direttamente riferiti alla persona sottoposta a fermo e che abbiano carattere concreto, ossia connotante un pericolo reale, effettivo, non immaginario e non meramente congetturale, in ordine alla rilevante probabilità che l’indagato si dia alla fuga (Cass. Sez. 1, 8 luglio 1998, nr. 3364), l’Ufficio richiedente ha sostenuto:

Fermo restando che il pericolo di fuga di cui è menzione negli arti. 274 lett. b) e 384 c.p.p. può essere ritenuto sussistente ogni volta che, sulla base degli elementi e fatti obiettivi – desumibili anche dalla natura degli addebiti – sia ravvisabile la ragionevole probabilità (e quindi la semplice possibilità, non già la certezza o la quasi certezza) che l’inquisito, ove non si intervenisse, farebbe disperdere le proprie tracce (Cass. Sez. 1 del 29 aprile 1991).

Dunque la fondatezza e concretezza del pericolo di fuga non implicano che quest’ultimo debba essere particolarmente intenso, ma solo che sussista un grado di probabilità elevato (reale ed effettivo) che il soggetto si sottragga alle investigazioni: altrimenti non si tratterebbe più di un mero pericolo e la funzione sottesa all’art. 384 c.p.p. finirebbe per essere svilita e snaturata, circoscrivendo in modo del tutto arbitrario l’applicazione della norma a situazioni in cui si ha la certezza o quasi certezza che l’indagato stia per darsi alla fuga.

Orbene, sulla base degli elementi e dei fatti obiettivi sopra descritti, è del tutto ragionevole ritenere che gli indagati, ove non si intervenga con urgenza, si sottrarranno ad una successiva misura cautelare tesa ad impedire la reiterazione dei gravi delitti per i quali si indaga.

Sussiste, infine, il concreto pericolo, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dei suoi autori che gli odierni indagati – ove lasciati in libertà commettano altri gravi delitti della stessa specie di quello per cui si procede – atteso che le modalità e le circostanze dei fatti-reato sopraindicati denotano una spiccata pericolosità sociale tale da rendere assai probabile la reiterazione di analoghi comportamenti delittuosi.

Ciò è desumibile dai seguenti elementi dì fatto:

– in primo luogo, gli indagati sono soggetti stranieri, la cui attività di promozione ed organizzazione del traffico di migranti sul territorio italiano ed all’estero fa concretamente ipotizzare l’esistenza di una rete di contatti e di cointeressenze con ambienti dediti alla commissione di reati inerenti al traffico dei migranti, che potrebbero aiutarli ed agevolarli nella fuga;

– in secondo luogo, già le modalità particolarmente insidiose della condotta contestata, realizzata, attraverso il trasbordo e l’abbandono dei migranti nelle acque extraterritoriali per poi darsi alla fuga e fare rientro nel paese straniero di provenienza attesta l’esistenza di un fondato pericolo che gli indagati si allontanino per sottrarsi a futuri possibili provvedimenti cautelari;

– infine, tra gli elementi fattuali, comunque capaci di influire in maniera decisiva o anche solo prevalente sulle sue determinazioni in ordine alla fuga, deve certamente ricomprendersi la consapevolezza in capo agli odierni indagati della possibile – se non addirittura imminente – esecuzione di misure cautelari nei loro confronti per delitti che prevedono una condanna a pena elevata”.

Non v’è dubbio sulla condivisibilità di tali argomentazioni, dal momento che le modalità della condotta, la rotta seguita dagli scafisti (180° da Capo Spartivento), il disinvolto cambio di rotta verso le coste della Libia all’esito dell’inumano trasbordo dei migranti sul peschereccio, e, soprattutto, la callida predisposizione di rimanere in acque extraterritoriali onde sottrarsi a facili controlli e/o a possibili provvedimenti cautelari e così avere una più agile via di fuga, non lasciano spazio a valutazioni alternative a quelle operate dall’organo inquirente in ordine alla predisposizione della misura precautelare.

Quanto alla gravità indiziaria, in primo luogo le videoriprese effettuate dal veicolo dell’aereo dell’Agenzia FRONTEX hanno consentito di documentare incontestabilmente:

(a) il viaggio del convoglio dei migranti con la composizione originaria dello stesso (nave madre + nave figlia);

(b) il passaggio dei migranti dall’imbarcazione c.d. “madre’’ al peschereccio di piccole dimensioni agganciato al traino della nave principale ad una distanza di 214 miglia dalle coste calabresi (Capo Spartivento), le cui operazioni, come accertato nella CNR, risultano ben visibili, nonostante le stesse siano state portate a termine con il favore dell’oscurità alle ore 23:54;

(c) la successiva divisione, al termine del trasbordo, delle due unità nautiche, l’una (quella figlia) seguente la rotta 310°, l’altra (la madre) la rotta 180°.

Che la nave sottoposta a sequestro probatorio corrisponda a quella dalla quale si era verificato il passaggio dei migranti sulla imbarcazione figlia non è revocabile in dubbio in ragione delle risultanze oggettive del sistema di videoripresa e del successivo costante monitoraggio che aveva determinato l’inseguimento della nave “madre” da parte dei pattugliatori italiani.

A ciò si aggiunga che – per come indicato nell’informativa riportata (cfr. annotazione di attività di polizia giudiziaria – All. 10 all’inf. Del 12.10.2013 ore 23.30) – i soggetti rinvenuti sulla madre nave avevano reso spontanee dichiarazioni facendo intendere di essere pescatori intenti all’esercizio della loro attività professionale tra la Libia e la Tunisia e che in questo tratto di mare stessero eseguendo l’attività di pesca: dichiarazioni – secondo quanto evidenziato nell’informativa medesima – del tutto smentite dalle emergenze della visita ispettiva posta in essere a bordo dell’imbarcazione, che invece aveva consentito di accertare che non solo non vi era traccia di pescato, né di uso recente delle attrezzature da pesca, ma anche l’esistenza di evidenti segni della recente presenza di numerose persone stipate a bordo (così nell’annotazione: “..risulta evidente...anche dal cattivo odore e dalla presenza dì capi di abbigliamento abbandonati e logori che il peschereccio, molto recentemente, avrebbe ospitato e quindi trasportato numerose persone allo scopo di immigrazione...dai riscontri visivi oggettivi è risultato che gli attrezzi da pesca erano ormai da tempo inutilizzati e tenuti a bordo verosimilmente allo scopo di smascherare l’attività illecita. Inoltre i locali sottocoperta erano stati sgomberati da ogni oggetto utile all’attività di pesca e di quotidiana vita di bordo, per adibirli verosimilmente al ricovero e trasporto di persona e che invece erano presenti discrete quantità di rifiuti organici ed inorganici (tra cui sacchetti, bottiglie e vestiti usati precedentemente) a conferma che il peschereccio era stato adibito al trasporto dei profughi prima che venissero trasbordati su un’altra imbarcazione...”) tracce di indumenti ed altro; cfr. rilievi fotografici allegati alla C.N.R.).

L’illazione legittimamente generata dalle tracce rinvenute all’interno dell’imbarcazione in parola circa la commissione di reati inerenti il traffico internazionale di esseri umani trovava ragionevole conferma nelle dichiarazioni, rese a breve distanza temporale dallo sbarco, alla P.G. procedente dai soggetti clandestinamente approdati sulle coste italiane e perciò stesso escussi con le forme e le garanzie di cui all’art. 363 c.p.p. in ragione della qualità di indagati per la contravvenzione di cui all’art. 10 bis D. Lgs 286/98.

Dalle dichiarazioni degli stessi, era sostanzialmente e univocamente emerso che i migranti, provenienti dalla Siria o dall’Egitto, dietro pagamento di una somma in contanti di circa 1.800/2.000 $ pro capite, si erano imbarcati da Alessandria d’Egitto a bordo di una piccola imbarcazione, per poi essere trasferiti su una nave più grande di circa diciotto metri che dopo circa otto dieci ore li aveva condotti su una nave più grande che li aveva portati al largo e che, dopo circa quattro giorni di navigazione, li aveva condotti nei pressi delle coste calabresi.

OMISSIS

Osserva il Giudice che tali propalazioni possano essere ampiamente utilizzate – oltre che per la valutazione della legittimità dell’operato fermo – anche al fine della ricostruzione dei fatti e della valutazione dell’ipotesi di reato formulata dal P.M. previa considerazione e nei limiti della posizione processualmente connessa agli odierni indagati.

Non v’è dubbio, infatti, che fi art. 10 bis D. Lgs 286/98 risulti intrinsecamente connesso con il reato contestato al capo b) della rubrica, dal momento che l’attività di trasporto con natante è stata posta in essere al fine di consentire l’illecito ingresso nel territorio dello Stato di tutti i migranti.

L’art. 12 lett. c c.p.p., disponendo che vi è connessione di procedimenti quando dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o occultare gli altri, individua un legame che è innanzitutto oggettivo: il riferimento normativo è alla relazione oggettiva tra le diverse condotte di reato, che risultano collegate dal particolare legame della finalità di eseguire o occultare: ciò che rileva è il rapporto tra i reati prima di quello tra soggetti, sicché non è necessario – come nel caso in esame – che gli autori dei due reati siano i medesimi (cfr. in tal senso Cass. Sez. V sent. n. 10041 del 13 giugno/22 settembre 1998, che ha giudicato sufficiente la connessione oggettiva, prescindendo dall’identità degli autori, proprio valorizzando il dato normativo obiettivo).

Se la qualità di indagato di reato collegato opera nell’ambito del procedimento complessivamente inteso, tutti i reati risultano tuttavia collegati sotto il profilo probatorio ai sensi dell’art. 371 co. 1 lett. b) poiché certamente la prova di un reato o di una circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un’altra circostanza e segnatamente la prova relativa al reato per cui si procede risulta intrinsecamente connesso con quella relativa all’ingresso illecito nel territorio dello Stato da parte dei migrante, con riferimento al numero dei trasportati, alle modalità e mezzi di trasporto.

Tanto premesso, quanto alla valutazione nel merito di tali dichiarazioni, non può che richiamarsi la regola della cd. “convergenza del molteplice” secondo cui i riscontri esterni alle chiamate in correità possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie, le quali devono tuttavia caratterizzarsi: a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; b) per la loro indipendenza – intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente – da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza; c) per la loro specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell’incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d’accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l’aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (cfr. Cass. Sez. Il, sent. n. 13473 del 4 marzo 2008, Rv. 239744). È proprio questo il caso che si presenta alla valutazione del giudicante, non potendo dubitarsi della genuinità delle propalazioni, tenuto conto della prossimità temporale rispetto all’evento (sbarco sul territorio italiano) che non consente di ragionevolmente ipotizzare un qualsivoglia accordo in ordine alla elaborazione di versioni comuni e concordanti da parte dei dichiaranti. Sotto altro profilo, le dichiarazioni rese dai migranti, indagati in procedimento connesso possono costituire grave indizio di colpevolezza, ex art. 273 commi 1 e 1 bis c. p.p. dal momento che, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, appaiono sorrette da riscontri esterni individualizzanti (tracce di reato per come annotate dalla P.G., monitoraggi della P.G. in ordine alle modalità della condotta), di talché assumono idoneità dimostrativa in relazione all’attribuzione del fatto-reato ai soggetti destinatari della misura, e la relativa dimostrazione – attesa la fase incidentale in cui è effettuata – deve essere orientata ad acquisire non già la certezza ma l’elevata probabilità di colpevolezza dei chiamati. A ciò si aggiunga che taluni dei dichiaranti hanno riconosciuto fotograficamente il comandante dell’equipaggio in F.H., il quale è stato concordemente indicato come tale anche dai coindagati sentiti nel corso degli svolti interrogatori.

*.*.*

Gli elementi sin qui assunti ben possono essere ricondotti nell’alveo del dettato normativo ipotizzato nelle contestazioni preliminari.

Quanto al reato di cui al capo b), corrette e condivisibili appaiono le argomentazioni dell’ufficio di Procura, non potendo dubitarsi in ordine allo stato di clandestinità dei migranti che hanno cercato di raggiungere lo Stato Italiano attraverso il vettore navale, in violazione ed omettendo le necessarie fasi procedimentali previste dalla normativa di riferimento per l’ingresso nel territorio dello Stato dei cittadini extracomunitari. Tale trasporto è stato assicurato dalle persone sottoposte a indagini, mediante un vettore navale idoneo a sostenere un lungo viaggio, che poi hanno letteralmente abbandonato a loro stessi i migranti su una imbarcazione che per dimensioni, caratteristiche strutturali, condizioni meteo marine, era assolutamente inadeguata ad affrontare un ulteriore percorso di ben 150 miglia marine, correndo per converso il concreto rischio di inabissarsi (presentando delle vie d’acqua documentate dalla PG che ha ritenuto inutile un rimorchio in porto) e così esitare nell’ennesima truce tragedia del mare. Attraverso le convergenti dichiarazioni dei migranti può altresì affermarsi che il trasporto sia avvenuto dietro dazione di un ingente corrispettivo finalizzato alla retribuzione di organizzatori e mediatori che verosimilmente dall’Egitto organizzano il programmato trasporto.

Che si tratti di reato consumato e non di tentativo – ancorché i migranti siano stati abbandonati dagli scafisti al largo delle acque extraterritoriali e dunque oltre le 12 miglia dalle coste italiane – è ampiamente dimostrato dalla circostanza che, già al momento delle operazioni di trasbordo dei passeggeri e successivamente all’allontanamento della nave “madre”, il peschereccio con a bordo i migranti puntasse in direzione delle coste calabresi (ed opposta a quella della nave madre), e per l’esattezza, in direzione Capo Spartivento. Del resto, l’art. 12 commi 1, 3, 3 bis e 3 ter del D.Lgs. n. 286 del 1998 incrimina la condotta di chi favorisce l’ingresso nel territorio dello Stato italiano in violazione delle disposizioni in materia, ponendo in essere “atti diretti a procurare” tale ingresso, venendo pertanto in rilievo un reato di pericolo o a consumazione anticipata, per la cui configurazione è del tutto irrilevante il conseguimento dello scopo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27106 del 16/06/2011 Cc. – dep. 12/07/2011; Cass. Sez. I sent. n. 38159 del 23 settembre 2008, Rv. 241130 secondo cui “il delitto consistente nel compiere atti diretti a procurare l’ingresso illegale di una persona in altro Stato ha natura di reato di pericolo o a consumazione anticipata e si perfeziona per il solo fatto che siano compiuti atti diretti a favorire l’ingresso, a prescindere dall’effettività, durata e finalità dell’ingresso medesimo, in quest’ultima incluso il mero transito con destinazione finale il Paese di origine della persona stessa”). Inoltre, l’aver approntato i mezzi per il trasporto via terra e via mare, organizzando e curando direttamente il viaggio di ben 226 migranti, assumendo altresì il ruolo di scafisti a bordo dell’imbarcazione principale che ha condotto i migranti in prossimità delle scote italiane, integra senz’altro la soglia degli atti idonei direni a procurare l’ingresso dei cittadini stranieri nel territorio nazionale.

Dalle emergenze investigative finora acquisite, è altresì sostenibile la configurabilità delle circostanze aggravanti contestate in quanto il fatto è consistito nel consentire l’ingresso di più di cinque persone (ed in particolare di n. 226 soggetti clandestini), esposte, durante il tragitto, a pericolo per la vita o per l’incolumità e sottoposti a trattamento inumano e degradante.

Quanto al primo profilo, il viaggio dei 226 migranti, di cui ben 79 minori di età, durava per diversi giorni (dapprima a bordo di navi più piccole, poi sulla nave cd. “madre” – una volta raggiunta l’imbarcazione più grande che agganciava il peschereccio destinato ad essere abbandonato nelle acque extraterritoriali dello Stato italiano), protraendosi per ulteriori dieci a bordo di un natante dalle dimensioni di soli 25/30 metri).

Già tale circostanza attesta le condizioni estremamente precarie e difficili del viaggio sostenuto dai passeggeri, privi di qualsivoglia forza contrattuale proprio in ragione della loro posizione di clandestini senza concrete alternative, in ordine al trasporto, reso estremamente rischioso dal successivo evolversi della vicenda. Ed invero, successivamente alle operazioni di trasbordo – avvenute nell’arco temporale compreso tra le ore 23:25 e le ore 23:54 – l’imbarcazione “madre” si allontanava, lasciando i migranti a bordo di un natante di dimensioni ancor più ridotte (circa 18 cm) che ragionevolmente in ragione delle copiose infiltrazioni di acqua, delle condizioni fatiscenti dello scafo e alla precarietà per la stabilità della navigazione, colava a picco poche ore dopo il soccorso prestato delle navi del Gruppo Operativo Aereonavale.

Deve pertanto concludersi che solo il tempestivo intervento delle Forze di Polizia è riuscito ad evitare la prevedibile ecatombe correlata all’affondamento del natante, tant’è che il peschereccio – dapprima agganciato dalle imbarcazioni della Guardia di Finanza – veniva definitivamente abbandonato dopo che, avendo incamerato un ingente quantitativo di acqua marina, diventava di fatto intrasportabile, oltretutto ostacolando il pronto e sollecito soccorso dei migranti.

Sussiste, inoltre, l’aggravante di aver commesso il fatto in numero di più di tre persone (dovendosi annoverare tra gli autori dell’illecito penale non solo i 17 soggetti che viaggiano a bordo della nave, ma anche coloro che hanno offerto supporto logistico nel territorio egiziano, nel quale hanno avuto inizio le condotte penalmente rilevanti qui contestate) e nell’aver commesso il fatto allo scopo di trarre profitto, anche indiretto dal traffico dei migranti, come attestato dalle plurime dichiarazioni rese da alcuni dei viaggiatori, escussi a sommarie informazioni, i quali hanno indicato gli importi che sono stati costretti a versare per poter affrontare il viaggio alle volta dell’Italia.

Quanto al reato associativo, non è inutile rammentare che ai fini della configurabilità dell’associazione a delinquere non sono necessarie strutture particolarmente “raffinate”, che al contrario possono ben essere anche rudimentali, né la predisposizione e la disponibilità di particolari risorse, umane e materiali, essendo necessaria la permanenza del vincolo, l’assenza di alcuna sovrapposizione tra momento della ideazione/formazione dell’affectio societatis con la concreta programmazione di specifiche e precise fattispecie criminose.

Le risultanze investigative finora acquisite e le dichiarazioni rese dagli indagati nel corso degli interrogatori consentono di ritenere sufficientemente integrata la fattispecie, tenuto conto della comune provenienza geografica dei fermati, della comune occupazione lavorativa e della conoscenza da parte degli stessi, dell’armatore della nave, che hanno concordemente indicato in tale M.Y.E., residente in OMISSIS.

Va, altresì, ricordato che il programma criminoso non necessariamente deve essere ampio o particolarmente differenziato, ma può ben essere ridotto e circoscritto, a condizione, però, che difetti a priori una programmazione specifica dei cd reati satellite, che, quindi, non devono essere già compiutamente predeterminati “nella mente” dei rei.

Gli elementi sin qui raccolti, allora, ben possono essere sintomatici, attraverso un ragionamento logico/inferenziale, dell’esistenza di una societas scelerum, per come opportunamente evidenziato dal P.M. in ragione:

(a) della piena rispondenza della dinamica dei fatti al modus operandi accertato da altri episodi assolutamente assimilabili al presente;

(b) del ricorso a metodiche collaudate;

(c) del numero dei soggetti coinvolti;

(d) della presenza di una dotazione strumentale non inconsistente (navi madre, navi figlie a perdere);

(e) degli ingenti profitti.

Alla luce di questo discorso, appare logicamente impensabile che un fatto di così enorme portata – che ha consentito un viaggio attraverso diversi Stati, un successivo viaggio lungo buona parte del Mar Mediterraneo – foriero di ingentissimi guadagni, sia stato eseguito da uno sparuto gruppetti di persone che in maniera del tutto estemporanea abbiano deciso di porre in essere la grave condona prevista e punita dall’art 12 D. Lgs 286/98, dovendo piuttosto immaginare che gli stessi costituiscano gangli fondamentali di un più ampio circuito di matrice criminale di ordine transnazionale finalizzato alla tratta di migranti che attraverso numerosi vettori, assicura innumerevoli e indefiniti viaggi verso l’Unione Europea.

Da qui la sussistenza del reato associativo, nella forma aggravata di cui al V comma, stante la finalità di commettere più reati di cui all’art. 12 decr cit.

Né può ritenersi sconfessato il quadro indiziario dalle dichiarazioni rese dagli indagati nel corso degli interrogatori del 16 e 17 ottobre 2013.

L’indice che più maggiormente appare espressione da una parte della verosimiglianza dell’ipotesi accusatoria e dall’altra della consapevolezza di tutti gli indagati di operare all’interno di un organismo associativo finalizzato alla perpetrazione di una serie indeterminata di reati volti all’ingresso clandestino di migranti nel territorio dello Stato, è l’atteggiamento dagli stessi tenuto nel corso degli interrogatori. Ed invero, dislocati in due Case Circondariali diverse (R.H., M.M., M.H.C., R.M.H.M.A., F.H., A.R., N.M..A.A.A. presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria e A.E., A.A. e N.M.N.A. presso il Carcere di Palmi), i due gruppi – evidentemente rimasti nelle stesse celle – hanno approntato una versione dei fatti diametralmente opposta l’una dall’altra.

Il primo gruppo, in maniera del tutto convergente, ha insistito nell’affermare di svolgere l’attività di pesca lungo le coste della Libia fino a Malta e di essersi imbarcati sulla nave madre qualche giorno prima del fermo e di essere completamente estranei alle operazioni di trasporto e di trasbordo degli immigrati clandestini. In particolare gli indagati hanno sostenuto di essere partiti dal porto di Raschid di Alessandria d’Egitto e di aver seguito la rotta libica da dove, essendo stati intercettati dalle Autorità libiche (“che sparavano”) evidentemente perché avvistati e privi di qualsivoglia autorizzazione alla navigazione internazionale, avevano puntato verso Malta, rotta dove – a circa 270° – sarebbero stati individuati dalla Marina Militare. Se alcuni di loro non hanno esitato a sostenere che la nave battesse bandiera egiziana (alcuni individuandola in un vuoto simulacro di carta ubicato in una non meglio individuata zona dell’imbarcazione – cfr. M.H.C. – altri indicandola come una bandiera di stoffa piantata nella parte anteriore della nave), gran parte degli interrogati (capitano compreso) non hanno potuto che affermare e riconoscere che la nave fosse priva di autorizzazione dello Stato Egiziano alla navigazione extraterritoriale (l’indagato M., ad esempio, sia pure semplicisticamente, ha definito la nave “abusiva” ed i componenti dell’equipaggio “ladroni”, confermando di essere perciò stesso esposti all’attività repressiva dello Stato Libico; per tale motivo si erano diretti verso le coste italiane dove “si sentivamo più protetti”).

Nessuno dei sentiti, tuttavia, ha saputo rispondere all’opportuna ed acuta osservazione del P.M. che ha espressamente chiesto come mai, una volta intercettati dalle Autorità Libiche – secondo quanto dagli stessi univocamente sostenuto – non avessero dirottato ad esempio verso la Grecia, meta senz’altro più raggiungibile ed economicamente meno dispendiosa da raggiungere per fare eventualmente ritorno in Patria, invece di dirigersi ad ovest verso le coste italiane così allontanandosi viepiù dalla rotta di ritorno.

Il secondo gruppo, clamorosamente smentendo le blindate dichiarazioni del primo, ha invece sostenuto di aver effettivamente visto e soccorso il peschereccio con a bordo l’ingente numero di migranti in alto mare e di aver fatto salire a bordo della loro nave parte di essi, in particolare donne e bambini, ospitandoli per circa due giorni di navigazione, obbedendo poi all’ordine del capitano di trasbordarli sul loro originario peschereccio ed abbandonarli alla loro sorte per paura di essere osservati e/o intercettati dall’alto e, comunque, certi della loro salvezza, dal momento che qualcuno dei migranti aveva la possibilità di chiedere soccorso, essendo in possesso di telefonini.

In particolare, S.E. ha esordito, excusatio non petita, discolpandosi per quanto accaduto e sostenendo di essersi attenuto, in quanto semplice marinaio, esclusivamente agli ordini del capitano (“noi marinai non dobbiamo sapere niente”), indugiando nel racconto evidentemente concordato di un viaggio che dall’Egitto, aveva seguito la rotta libica e si era poi articolato verso Malta, una volta abbandonato il peschereccio più piccolo. Gli altri (N.M.N.A. e A.A.) hanno sostanzialmente confermato le dichiarazioni del primo, sostenendo di non sapere nulla e di aver esclusivamente obbedito agli ordini del capitano.

Posti i gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei sopra specificati indagati, nessun dubbio in ordine alla ricorrenza delle esigenze cautelari che giustificano 1’emissione della misura restrittiva più afflittiva, siccome richiesta dal P.M..

Sussistono infatti le esigenze di cui all’art. 274 lett. a), b) e c).

Corrette e condivisibili appaiono sul punto le argomentazioni del P.M.:

In ordine alle esigenze cautelari di cui alla lettera A) dell’art 274 c.p.p., va rilevato «sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l’acquisizione e la genuinità della prova. Pericolo concreto ed attuale rilevato che la notevole ed elevata pericolosità sociale dei soggetti sottoposti ad indagine, atteso il contesto nel quale i delitti specificatamente contestati vanno ad inserirsi, e la gravità delle accuse, portano ad ipotizzare con prevedibile verosimiglianza che sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti le indagini relative per i fatti per i quali si procede, per l’acquisizione o la genuinità della prova da acquisire ed acquisita. Invero, sussiste in primo luogo l’esigenza di salvaguardare le fonti di prova, in particolare quelle che dovranno rendere dichiarazioni orali. Inoltre, è assolutamente verosimile ipotizzare condotte successive, da parte degli indagati, tali da arrivare ad una strategia difensiva comune (sul punto cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 1015 del 20/03/1998 Cc.– dep. 08/04/1998 “Ai sensi dell’art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., può concretare un pericolo attuale per la genuinità della prova la concertazione di linee difensivi da parte di più indagati. A tale conclusione non è in contrasto con l’art. 24 della Costituzione, che nel tutelare l’autodifesa e la difesa tecnica, dà fondamento a una situazione giuridica soggettiva inviolabile ma di carattere individuale e non impedisce quindi al legislatore di porre limiti a iniziative collettive degli indagati che, in quanto tali, sono in grado di proiettare i loro effetti al di là della sfera personale di ciascuno. (Nella specie era stata accertata l’esistenza di ripetuti contatti, anche telefonici, tra gli indagati, finalizzati a precostituire difese e strategie comuni”: Cass. Sez. 1. Sentenza n. 10347 del 20/01/2004 Cc. – dep. 04/03/2004 “Ai fini dell’applicazione o del mantenimento di una misura cautelare personale, il pericolo di inquinamento probatorio va valutato con riferimento sia alle prove da acquisire sia alle fonti di prova già individuate: e ciò in considerazione della spiccata valenza endoprocessuale del dato riferito alle indagini preliminari ed alla sua ridotta utilizzabilità in dibattimento. Pertanto, alfine di prevenire il persistente e concreto pericolo di inquinamento probatorio, a nulla rileva il fatto che le indagini siano in stato avanzato ovvero siano già concluse”) che indubbiamente recherebbero concreto pericolo alla prove acquisite

Anche in ordine alle esigenze cautelari di cui alla lett b) dell’art 274 c.p.p., va ritenuto che sussiste il pericolo concreto che gli indagati si diano alla fuga: del resto, è prova inoppugnabile che tutti i soggetti coinvolti nei fatti sono soggetti stranieri privi di una certa identificazione quindi in grado di dileguarsi nel nulla in caso di loro liberazione.

In ordine alle esigenze cautelari di cui alla lett c) dell’art 274 c.p.p., va rilevato che «l’analisi delle fattispecie criminose contestate in termini di obiettiva inequivocità e la considerazione del complessivo assetto del sistema di relazioni illecite individuato, senza alcun dubbio, depongono giù di per sé in senso del tutto negativo in ordine alla personalità di ognuno dei soggetti sottoposti ad indagine. L ‘estrema pericolosità sociale dei predetti, dimostrata dalla natura dei reali posti in essere, dalla sistematicità e dalla continuità delle condotte illecite realizzate risulta incontrovertibilmente provata. Tale giudizio, pertanto, si riflette in termini di concretezza e specificità sull’evidente pericolo di reiterazioni dei reati della stessa specie di quello per cui si procede: evidenza rafforzata dalla straordinaria capacità criminale della organizzazione di appartenenza”.

Osserva il Giudice che in effetti, l’eventuale remissione in libertà degli indagati esporrebbe a rischio l’integrità e genuinità delle prove in via di acquisizione (i migranti sono sottoposti in questa fase ad escussione a s.i.t.), dal momento che non è irragionevole pensare che gli scafisti. approfittando della loro “superiorità sociale” e della possibilità di sottoporre a ricatto i migranti, potrebbero raggiungerli ed esercitare su loro pressioni e/o subornazioni in ordine alle dichiarazioni circa modalità, tempi ed organizzazione del viaggio e rispettive responsabilità.

Oltre a ciò, non può escludersi il pericolo di fuga, in ragione dello stato di cittadino straniero privi di una certa identificazione e dunque in grado di facilmente dileguarsi.

Quanto, infine, al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, esso appare ravvisabile tenuto conto del pieno inserimento degli indagati nel circuito criminoso in argomento che sfrutta la loro condizione di pescatori e/o marittimi onde affrontare lunghe e pericolose navigazioni in mare aperto per il traffico di migranti, in ragione di un rapporto stabile o comunque duraturo con armatore e capitano. La prognosi di pericolosità può essere formulata già avendo riguardo alla negativa personalità degli stessi (il N.M. risulta gravato da precedente specifico e condannato in Italia alla pena di anni due e mesi otto) ovvero dalle consolidate e inumane modalità della condotta, che rivelano una peculiare proclività a delinquere, un’allarmante disinvoltura nella realizzazione dell’attività criminosa e disprezzo non solo per le Istituzioni, ma per la stessa dignità umana e soprattutto – avendo riguardo alle specifiche modalità e circostanze dei fatti per i quali si procede – il collegamento ad una articolata organizzazione transnazionale della quale costoro sebbene anelli interiori, costituiscono sia pure gangli essenziali per la realizzazione dei delitti fine.

In definitiva, esclusa, altresì, una positiva prognosi in ordine alla fruibilità da parte degli indagati del beneficio della sospensione condizionale della pena data la gravità delle contestazioni, non resta che applicare nei confronti di tutti gli indagati la misura della custodia cautelare in carcere.

P.Q.M.

Visti gli artt. 384, 391 c.p.p.

CONVALIDA

Il fermo di tutti gli indagati in epigrafe indicati

Visti gli artt. 272, 285 c.p.p.

Accoglie la richiesta del P.M. e per l’effetto applica a:

1. M.H.C.M.H.

2. A.E.A.

3. A.A.A.

4. M.M.

5. N.M.N.A.

6. R.H.R.A.

7. N.M.H.A.A.

8. F.H.A.

9. R.A.

10. R.M.H.H.M.H.A.

la misura della custodia cautelare in carcere, prescrivendo che gli stessi rimangano nel luogo di custodia per ivi rimanevi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria

Visti gli artt. 92 e 104 disp att. c.p.p.

Manda alla Cancelleria di trasmettere immediatamente la presente ordinanza all’Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale in Sede, Direzione Distrettuale Antimafia (dott. N. G., Agg., P. S., A. F., Sost), che ha richiesto le misure, per l’esecuzione.

Manda alla Cancelleria per ogni altro adempimento di competenza.

Reggio Calabria, 18 ottobre 2013 ore 12,30