29. Ordinanza di convalida del fermo e di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere del Tribunale di Catania del 16 settembre 2013
[Estratti]
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari
ORDINANZA DI CONVALIDA DEL FERMO
APPLICAZIONE DELLA MISURA CAUTELARE DELLA CUSTODIA IN CARCERE
Il G.I.P. dr. Sebastiano Di Giacomo Barbagallo, letta la richiesta del P.M. di convalida del fermo e di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di:
1) F.
OMISSIS
persone sottoposte alle indagini in ordine ai seguenti fatti-reato:
(a) per il reato di cui all’art. 416 commi 1° e 6° c.p. e art. 4 L. n. 146/2006 perché, unitamente a A.Q., A.G., I.I.S., ed M.S.M.D. che operavano quali basisti in Sicilia con compiti di supporto logistico ai migranti ed agli scafisti in arrivo dall’Egitto, nonché unitamente ad altre persone in parte allo stato non identificate ed operanti sia in Italia che in Egitto, contattando in Egitto e Siria persone interessate a fare ingresso illegalmente via mare in Italia, e con la pattuizione del pagamento di un prezzo per il viaggio, organizzando poi in tutte le fasi il successivo trasferimento verso l’Italia utilizzando all’uopo una rete organizzativa costituita da: automezzi per il trasporto dei migranti sino ad una citta costiera di partenza; imbarcazioni di vario tipo e grandezza per effettuare la traversata del mediterraneo in direzione della Sicilia, ed altre strutture e mezzi idonei allo svolgimento di tale attività, si associavano al fine di commettere più delitti di cui all’art. 12 commi 1° 3° lett. a) b) e d), 3° bis e 3° ter del D.Lgs 286/98, assumendo il ruolo di promotori e comunque di organizzatori dell’attività delittuosa. Con l’aggravante che alla commissione del delitto dava il proprio contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in Italia, Egitto e Siria.
Accertato in Catania e Siracusa sino all’11.9.2013.
(b) del delitto di cui agli artt. 110 c.p. e art. 12, commi 3 lett. a), b) e d), 3 bis e 3 ter, D.Lgs. n.286 del 1998 e succ. modif. e art. 4 L. n. 146/2006, perché, in concorso tra loro, con A.Q., A.G., I.I.S., ed M.S.M.D. che operavano quali basisti in Sicilia con compiti di supporto logistico ai migranti ed agli scafisti in arrivo dall’Egitto, nonché con altre persone in parte non identificate operanti sia in Italia che in Egitto, al fine di trarne profitto anche indiretto, dopo aver contattato 199 cittadini egiziani e siriani, tutte persone interessate a fare ingresso illegalmente via mare in Italia e con la pattuizione del pagamento di un prezzo per il viaggio, organizzando poi in tutte le fasi il successivo trasferimento verso l’Italia utilizzando all’uopo una rete organizzativa costituita: da automezzi per il trasporto dei migranti: da due imbarcazioni di diversa grandezza per effettuare la traversata del mediterraneo in direzione della Sicilia: e ponendosi al governo del peschereccio d’altura più grande con il quale veniva effettuata la maggior parte della navigazione con successivo trasbordo in una imbarcazione più piccola dei predetti 199 migranti i quali venivano indirizzati verso le coste della Sicilia, promuovevano, dirigevano, organizzavano o. comunque effettuavano, in violazione delle norme del D.Lgs 286/98. il trasporto dei predetti 199 cittadini stranieri verso il territorio dello Stato, e così compivano atti diretti a procurare l’ingresso illegale in Italia degli stessi cittadini egiziani e siriani.
Con le aggravanti di riguardare il fatto l’ingresso e la permanenza nel territorio dello Stato di più di cinque persone, che le persone trasportate venivano esposte a rischio per la vita e l’incolumità al fine di procurarne l’ingresso illegale in quanto il viaggio si svolgeva su imbarcazione del tutto inadeguata e priva di ogni necessaria dotazione di sicurezza, che il reato veniva commesso da più di tre persone. Con raggravante che alla commissione del delitto dava il proprio contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in Italia, Egitto e Siria.
Accertato in Catania e Siracusa (reato commesso in parte in acque internazionali) in date 11-12 settembre 2013
Rilevato che i predetti indagati – in data 13 settembre 2013, alle ore 00.40 – sono stati sottoposti a fermo di P.G. da personale appartenente a: S.C.O. della Polizia di Stato, Squadra Mobile della Questura di Siracusa, G.d.F. Gruppo di Catania, Squadra Mobile della Questura di Catania e G.d.F. gruppo aeronavale di Messina.
Sciogliendo la riserva assunta all’esito dell’udienza di convalida del 14 settembre 2012.
OSSERVA
Giova, preliminarmente, richiamare il contenuto testuale del predetto verbale di fermo riguardante i componenti dell’equipaggio di una c.d. “nave madre” impiegata per le operazioni di trasferimento e di trasbordo di n. 199 migranti siriani ed egiziani giunti, poi, nel porto di Siracusa:
OMISSIS
L’ulteriore attività di indagine e l’esame dei ‘gravi indizi di reità’
Le riportate emergenze istruttorie dimostrano inequivocabilmente la fattiva partecipazione di tutti i membri dell’equipaggio sottoposti a fermo dalla P.G. alla attività illecita oggetto dell’imputazione sub B).
All’uopo – oltre alle dichiarazioni rese dai migranti, agli ulteriori elementi evidenziati nel verbale di fermo (ed alle palmari risultanze della concomitante attività tecnica di intercettazione sulla quale infra si avrà modo di soffermarsi diffusamente) – è bene rammentare il rinvenimento, all’interno della nave-madre “di una grossa cima di rimorchio del tipo galleggiante ancora bagnata”, mentre – a riprova della destinazione del mezzo a finalità differenti – si rileva che la “rete da pesca a strascico” che veniva lì condotta era palesemente “in disuso in quanto con i divergenti smontati ed assicurali a paratia”. Parimenti, l’attività di indagine di cui il P.M. dà conto nella sua richiesta – le cui risultanze sono state analiticamente riportate nella c.n.r. in atti, datata 14 settembre 2013, redatta congiuntamente dalla Squadra Mobile della Questura di Siracusa e dal Servizio Centrale Operativo della P.S. – comprovano, altrettanto incontrovertibilmente, l’inserimento dello sbarco avvenuto in data 11 settembre u.s. nel novero di quelli verificatisi, nelle ultime settimane, nei tratti di costa ubicati nelle provincie di Catania e Siracusa e la riferibilità, al contempo, di tali illecite condotte al programma associativo di una stabile organizzazione criminosa di uomini e mezzi – transnazionale in quanto operativa in Egitto, Siria ed Italia – costituita allo scopo di procurare via mare l’ingresso illegale in Italia di cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno e, con ciò, di commettere una pluralità indeterminata di delitti sanzionati dall’art. 12. commi 3 e 3 bis, del D.Lgs 286/98.
Invero, il pubblico ministero ha dato atto che – in seguito ai precedenti sbarchi di migranti clandestini di nazionalità siriana ed egiziana verificatisi nelle coste del distretto di Catania nel periodo giugno-settembre 2013 – pendono, attualmente, plurimi procedimenti penali iscritti per i delitti di cui agli artt. 416 comma 6° c.p. e 12 – commi 3, 3 bis e 3 ter – del D.Lgs 286/98 e succ. modif..
Dal complesso dell’attività investigativa espletata – ed in particolare dagli atti acquisiti dai predetti procedimenti (C.N.R., annotazioni di servizio, verbali di fermo) sì come già valutati, nel recente passato, anche da quest’ufficio G.i.p. – appare evidente come in tutti tali casi le modalità operative poste in essere dai soggetti che, professionalmente, favorivano l’immigrazione clandestina dei cittadini extracomunitari erano del tutto analoghe.
In particolare – grazie alle dichiarazioni rese, in ciascuna occasione, dai migranti – si è appreso che, ogni volta, il trasferimento dai loro paesi di origine è avvenuto mediante l’utilizzo di una nave madre di circa 30-35 metri con scafo in ferro che, per la gran parte della navigazione, ne trainava una più piccola, di circa 15 metri, con scafo in legno, sulla quale – ad una distanza variabile ma sempre superiore alla 30 miglia dalla costa – venivano trasbordati i clandestini che, così facendo, percorrevano l’ultimo tratto di navigazione. L’esistenza dei gravi indizi di reità relativi all’ipotizzato delitto associativo può agevolmente essere ricavata dai contenuti delle intercettazioni telefoniche effettuate (nell’ambito del proc. n.8749/2013 N.R. al quale è stato, poi, riunito quello n. 12908/13 R.G.N.R. a carico degli odierni fermati) nei confronti di A.Q., A.G., I.I.S. ed M.S.M.D.E., le quali hanno comprovato l’esistenza di una fitta rete di collegamenti tra tali indagati ed altri cittadini extracomunitari, finalizzati ad assicurare un adeguato supporto logistico agli immigrati introdotti clandestinamente nel territorio nazionale.
Particolarmente significative appaiono, altresì, le risultanze investigative delle indagini esperite presso l’agenzia internazionale di money-transfer “Western Union” (cfr. nota n. Cat. II^ – S.M. del 10.7.2013 della Squadra Mobile, in atti).
È stato, infatti, accertato che A.Q. ha ottenuto n. 9 accrediti di denaro – sette dei quali nei giorni immediatamente successivi a sbarchi di clandestini avvenuti nelle coste di Siracusa (in particolare gli sbarchi del 21.1.2013, del 28.3.2013, 20.4.2013, 29.4.2013) – effettuati da emittenti diversi, tutti di nazionalità egiziana e residenti in Egitto, Italia e Germania.
Segnatamente, la posizione di quest’ultimo, soggetto regolarmente soggiornante in Italia, è venuta in rilievo, per la prima volta, in occasione di uno sbarco avvenuto, in data 21 gennaio di quest’anno, in località Fontane Bianche/Ognina di Siracusa.
Nell’occasione, i migranti – di nazionalità siriana ed egiziana – venivano collocati presso la struttura “Umberto I°” di quella via Gela per gli opportuni adempimenti di polizia, ma la mattina successiva una parte di essi si dava alla fuga; indi, il 23 gennaio alcuni di questi venivano rintracciati da personale della locale Squadra Mobile all’interno dell’agenzia Western Union, sita in quella via Trieste, in compagnia, appunto, del A.Q.
I successivi accertamenti svolti a suo carico presso l’agenzia di money-transfer permettevano di appurare che, proprio in data 21 gennaio 2013, costui risultava avere beneficiato di due operazioni di accreditamento, l’una di euro 459.19 proveniente dall’Egitto e l’altra di euro 200,00 proveniente dalla Germania.
Un altro episodio che coinvolge A.Q. si è verificato in data 1 maggio u.s. allorquando una volante della Questura di Siracusa, su segnalazione giunta al 113, interveniva all’interno dei locali della stazione ferroviaria e, ivi giunta, procedeva al controllo di un giovane minorenne di origine egiziana.
Nella circostanza, si appurava che quest’ultimo qualche giorno prima era sbarcato in Italia clandestinamente insieme ad altri suoi connazionali e, successivamente, era fuggito dal centro di accoglienza “Umberto I°” ove era stato collocato.
All’atto del controllo il minore esibiva un biglietto ferroviario della tratta Siracusa-Salerno intestato a A.Q.; si aggiunga, all’uopo, che l’autore della precedente segnalazione telefonica giunta sulla linea 113, oltre a riferire la presenza del giovane, aveva specificato che il biglietto era stato acquistato da un soggetto extracomunitario maggiorenne il quale, dopo aver consegnato il titolo di viaggio al minore, si era allontanato repentinamente.
Ed ancora, in data 7 maggio 2013, la Squadra Mobile di Siracusa interveniva all’interno della locale stazione ferroviaria poiché erano stati segnalati numerosi soggetti clandestini sbarcati nel corso della notte sul litorale di Avola; giunto sul posto, il personale operativo veniva contattato dai componenti di una volante che riferivano di aver fermato, poco prima, un cittadino extracomunitario – identificato, poi, nel A.Q. – che, in maniera circospetta, tentava di stabilire un contatto con i clandestini.
A questo punto, considerato che la presenza del predetto poteva facilmente essere ricondotta a quella dei clandestini, si procedeva all’accompagnamento dello stesso presso gli uffici della Squadra Mobile e, nell’occasione, tra i suoi effetti personali venivano rinvenute due ricevute “Western Union”, datate rispettivamente 30 marzo e 4 aprile c.a., che componevano la ricezione, rispettivamente, della somma di euro 50.00 (mittente straniero residente in Italia) e di euro 350,00 (mittente straniero residente in Germania).
È alquanto probabile, pertanto, che tali operazioni di accreditamento di denaro a suo favore siano riferibili allo sbarco clandestino di numerosi clandestini egiziani avvenuto in data 28 marzo sulle coste siracusane all’interno del Porto Grande ed in contrada Targia.
Ciò fa intendere quale sia il “modus operandi” che connota, sistematicamente, la fase successiva degli sbarchi compiuti con successo, momento questo in cui i clandestini fanno accreditare in Italia, da familiari residenti in patria o in paesi europei, il saldo da corrispondere all’organizzazione.
In particolare, rileva la P.G. nella citata c.n.r., che le indagini espletate avevano consentito di appurare: < in maniera evidente che le coste della Sicilia orientale, ed in particolare quelle del litorale siracusano, sono state prescelte da un ‘organizzazione transnazionale che origina in Egitto ed ha, altresì, riflessi criminali sul territorio italiano ove sono attive cellule operative in particolare a Siracusa, e Catania oltre che in altre province italiane. Infatti, dalle attività in corso è emerso che le fasi della organizzazione della traversata e del reperimento dei migranti da inviare in Italia, come si vedrà in maniera più dettagliata, sono gestite da due trafficanti egiziani, verosimilmente presenti nel Paese di origine, di nome H. ed A.H., allo stato non meglio identificati, ma in atto sottoposti ad intercettazione telefonica. Sinora è emerso chiaramente che H. risulta avere una caratura criminale di maggiore spessore e riveste un livello superiore rispetto all’A.H. I loro referenti in Italia sono: per il territorio di Siracusa, A.G., detto M.G., nato in Egitto il 26.02.1982, attivo a Siracusa. Quest’ultimo si avvale della collaborazione nell’illecita attività dell’indagato A.Q., nato OMISSIS, anch’egli presente a Siracusa; per l’area del ragusano con M.S.M.D. nato OMISSIS, detto S.D. operante a Vittoria (RG). Un quadro di insieme della articolata rete di referenti che l’organizzazione criminale egiziana ha in Italia è la conversazione intercorsa proprio tra il S.D. e l’A.G. il giorno 9-9.2013 al progressivo nr 83 intercettata sull’utenza internazionale 00201206795214 in uso ad A.G. (R.I.T. 908/13). In tale conversazione, A.G. vuole convincere il S.D. a lavorare per lui (ndr nel settore del traffico di migranti) in via esclusiva. Infatti, adduce quale motivazione di essere uno che paga bene e che gli può garantire continuità del lavoro. A riprova della sua affidabilità, A.G. elenca al S.D. chi sono i suoi uomini presenti in Italia…
La presente indagine, inoltre, ha consentito di evidenziare il modus operandi:
– i migranti, nei loro Paesi di origine, contattano il cd “mediatore” a cui versano un anticipo del totale del costo del viaggio. Il saldo della somma pattuita viene versato all’arrivo nel luogo di destinazione e viene versato da familiari o conoscenti
– le persone intenzionate ad espatriare illegalmente vengono poi raggruppate in punti di raccolta insistenti sulle coste egiziane, da dove, a piccoli nuclei, vengono imbarcati su natanti di più ridotte dimensioni manovrale da “scafisti” che, raggiunto il mare aperto, incrociano altre imbarcazioni più grandi (pescherecci), ove vengono trasbordati. La navigazione a questo punto avviene sulla cosiddetta “nave madre”, che traina la piccola imbarcazione di origine, detta anche “barchino” o “nave figlia”. Giunta in alto mare, a tot miglia marine in direzione delle coste siracusane o delle province limitrofe, ma, comunque, sempre in acque internazionali, ì migranti vengono nuovamente trasbordati sull’imbarcazione trainala dove ai comandi si rimettono gli “scafisti” che utilizzando dei G.P.S. ed inserendo le coordinate fornite, tramite un telefono satellitare, da complici sulla terra ferma, puntano verso le coste siracusane, ove avviene lo sbarco. Una volta sbarcati, gli scafisti non rintracciati dalle Forze dell’Ordine vengono assistiti in luoghi sicuri e fatti ripartire dopo qualche giorno dai referenti dell’organizzazione, anche in vista di un possibile reimpiego. Qualora rintracciati dalle Forze di Polizia, l’organizzazione, tramite le proprie “sentinelle”, si occupa di assicurarne l’assistenza legale, circostanza quest’ultima emersa in occasione dei 15 fermi di indiziato di delitto eseguiti a carico dell’equipaggio della nave madre abbordata e condotta presso il porto di Catania.
Il modus operandi descritto è confermato dalle sommarie informazioni rese dai migranti in occasione degli innumerevoli sbarchi che si sono registrati sulle coste della Sicilia Orientale ed, in particolare, sulle coste siracusane, l’ultimo dei quali avvenuto l’11 settembre u.s. di 199 cittadini siriani. Inoltre, gli avvistamenti di navi madre, visualizzate anche mentre effettuano il trasbordo su imbarcazioni di ridotte dimensioni, sono, altresì, documentate dalle video riprese realizzate dal dispositivo di contrasto all’immigrazione irregolare via mare predisposto dall’agenzia europea Frontex nell’ambito delle operazioni Aenea– Hermes, attualmente in corso. La circostanza che l’organizzazione criminale indagata nell’ambito del presente procedimento penale utilizzi le navi madre per effettuare il traffico di migranti verso l’Italia, è inequivocabilmente cristallizzata dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche>.
Nell’ampio contesto dell’illecita attività criminale transnazionale, i trafficanti egiziani che risiedono o che, comunque, dimorano nelle provincie costiere della Sicilia forniscono, pertanto, stabilmente un indispensabile supporto logistico finalizzato alla buona riuscita degli sbarchi clandestini.
Numerosi sono quelli registrati, in epoca recente, sulla coste siracusane: altri, invece, sono avvenuti in territorio di Catania; talvolta i natanti che trasportavano i migranti sono arrivati direttamente ed autonomamente sulla costa, mentre, in altre circostanze, sono stati soccorsi o intercettati in alto mare e condotti in porto da imbarcazioni delle Forze dell’Ordine.
I servizi di intercettazione, corroborati dall’attività di Polizia Giudiziaria svolta sul territorio, hanno consentito, peraltro, di attribuire, con certezza, alcuni specifici viaggi e determinati sbarchi dei migranti alla gestione dell’organizzazione in esame.
Oltre a quello avvenuto nel porto di Siracusa la tarda sera dello scorso 11 settembre – connesso alle vicende che hanno interessato la c.d. “nave madre” sottoposta a sequestro nella giornata del successivo 12 settembre – si richiamano, in questa sede, le emergenze investigative aventi ad oggetto gli sbarchi del 25 luglio, del 7 e 13 agosto e del 3 settembre 2013.
Invero, nelle prime ore del 25 luglio 2013, in località Punta del Cane – Fontane Bianche di Siracusa, si è verificato uno sbarco di n. 88 clandestini extracomunitari, composti da n.78 cittadini siriani e n. 10 cittadini egiziani.
Dalle sommarie informazioni rese dai migranti subito dopo l’evento, si è appurato che la traversata era stata organizzata da soggetti egiziani i quali, dietro pagamento di cospicue somme di denaro, si erano occupati, utilizzando diversi natanti, di far giungere i clandestini sulla costa italiana; gli stessi precisavano, inoltre, che i tre conduttori del motopesca si erano dileguati, subito dopo lo sbarco, a bordo di un’autovettura ed indicavano, infine, i nominativi di due di costoro (A.G. e M.D.; così, l’informativa redatta da personale del G.I.C.I.C.).
Gli eventi del 27 luglio consentono di dare una lettura chiara alle telefonate intercettate, il giorno precedente, sull’utenza in uso a A.G., dalle quali si comprende, senza ombra di dubbio, che dal momento dello sbarco fino alla loro partenza, i soggetti indicati quali scafisti avevano ricevuto da costui tutto l’apporto logistico necessario.
Tra le telefonate intercettate, nelle more della permanenza degli scafisti a Siracusa, particolare rilievo assume quella intercettata sull’utenza utilizzata dal A.G. ed intercorsa tra il predetto ed il già citato H. che, stazionando in Egitto, utilizzava l’utenza telefonica 00201016927677.
Il contenuto della conversazione, infatti, dimostra chiaramente che H. ricopre una posizione di vertice nell’organizzazione criminale egiziana, tanto che il A.G. viene più volte rimproverato su come ha gestito il “lavoro”.
OMISSIS
In punto di diritto, si rileva, poi, che la circostanza di cui all’art. 4 1. n. 146/2006 opera, nel caso in esame, avuto riguardo al solo reato-fine commesso in data 11 settembre 2013 e non aggrava, viceversa, la fattispecie associativa di cui al capo A) della richiesta cautelare del P.M., avendo lo stesso requirente, nella sua prospettazione, configurato una sostanziale coincidenza tra gruppo organizzato ed associazione per delinquere.
All’uopo, infatti, trova applicazione il principio di diritto di recente formalizzato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 18374/2013), a mente del quale: “l’aggravante prevista dall’art. 4 della legge 16 marzo 2006. n. 146 è applicabile al reato associativo, sempreché il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l’associazione stessa”.
In particolare, rilevano i giudici di legittimità nella motivazione della sentenza che: <quanto alla nozione “gruppo criminale organizzato” – che il legislatore non ha ritenuto definire – non può che farsi riferimento alla definizione offerta dalla stessa Convenzione, che, del resto, proprio in forza della legge di ratifica ed esecuzione n. 146 del 2006, è stata recepita, nella sua interezza, nel nostro ordinamento giuridico. Orbene, a mente dell’art. 2, punto a) della detta TOC Convention, “gruppo criminale organizzato” è “un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”. Il punto e) dello stesso art. 2, reca, poi, la definizione di “gruppo strutturato”, da intendere come gruppo “che non si è costituito fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata”. Si tratta, allora, di nozione composita, dai tratti descrittivi ben distinti da quelli che connotano le nozioni di concorso di persone nel reato di cui all’art. 110 c.p., e di associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p.. “Gruppo organizzato” è, certamente, un quid pluris rispetto al mero concorso di persone (Sez. 6, n. 7470 del 21/01/2009, Colombu, Rv. 243038), ma è – con pari certezza – un minus rispetto alla associazione per delinquere. Per la sua configurazione è, infatti, richiesta soltanto una certa stabilità dei rapporti, un minimo di organizzazione senza formale definizione dei ruoli, la non occasionalità od estemporaneità della stessa, la costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale; invece, ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 416 c.p., anche alla luce della ricorrente lettura di questa Corte, occorrono un’articolata organizzazione strutturale, seppure in forma minima od elementare, tendenzialmente stabile e permanente, una precisa ripartizione dei ruoli e la pianificazione di una serie indeterminata di reati (tra le altre, Sez. 6, n. 3886 del 07/11/2011, dep. il 31/01/2012, Papa, Rv. 251562). Il contesto strutturale – organizzato deve essere, insomma, funzionale alla realizzazione di un numero indefinito di delitti, senza che, ai fini della configurazione normativa, sia richiesto anche l’ideologismo finanziario o comunque materiale dell’azione della consorteria, derivando – di fatto – l’eventuale profitto dall’apporto dei singoli reati-fine, alla cui esecuzione sia funzionalmente preordinato. È ovvio poi che, ove il gruppo organizzato assuma siffatti connotati, diventi esso stesso associazione per delinquere e, in tal caso, vi sarà sicura sovrapposizione od immedesimazione delle due entità. Nell’ipotesi di cui all’art. 4, invece, siffatta immedesimazione non deve assolutamente sussistere, giacché – per quanto si è detto – la previsione del contributo causale implica diversità soggettiva, ossia l’esistenza di due distinte realtà organizzative, nel senso che il gruppo criminale organizzato, peraltro impegnato in attività criminali in più di uno Stato, deve aver contribuito alla commissione del reato associativo, cioè alla costituzione od all’agevolazione, in qualsiasi forma, dell’associazione formatasi ed operante in ambito nazionale. Dalla sfera di operatività della circostanza aggravante deve, quindi, essere espunta l’ipotesi in cui il gruppo organizzato sia esso stesso associazione per delinquere. D’altronde, in uno al dato ontologico dell’immedesimazione, all’applicabilità dell’aggravante osterebbe, sul piano formale, il chiaro disposto normativo dell’art. 61 cod. pen., secondo cui le circostanze, positivamente previste, aggravano il reato “quando non ne sono elementi costitutivi”. Deve pure essere espunta l’ipotesi che l’associazione abbia sue articolazioni periferiche in altri Stati od anche l’ipotesi che parte dei sodali della stessa consorteria operino all’estero oppure gli effetti sostanziali dell’attività della stessa consorteria si producano oltre confine. In questi casi, infatti, il reato associativo assume, di per se, connotato di transnazionalità, ai sensi della L. n. 146 del 2006, art. 3, ma la sua commissione non è il risultato dell’apporto contributivo di un gruppo organizzato “esterno”, nei termini della sola evidenza fattuale, che, per quanto si è detto, il legislatore – nella sua discrezionale valutazione – ha ritenuto di tale gravità da comportare aggravamento di pena>.
La giurisdizione ed i poteri esercitabili in alto mare
Sussiste, in ordine ai fatti di reato oggetto della richiesta del P.M., la giurisdizione dello Stato italiano.
Invero, a norma dell’art. 6, comma 2°, del codice penale: “il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l’azione o l’omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l’evento che è la conseguenza dell’azione o dell’omissione “.
All’uopo, giova precisare che, in forza di un orientamento interpretativo consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità: “una qualsivoglia attività diretta a favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni contenute nel t.u. approvato con D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, non richiede, per il suo perfezionamento (trattandosi di reato a condotta libera ed a consumazione anticipata), che l’ingresso illegale sia effettivamente avvenuto” (così, ex multis, Sez. 1, n. 32960/2010); “la rilevanza dell’evento, agli effetti della legge penale e quindi anche dell’art. 6 del codice, presuppone che la consumazione del reato dipenda da quel dato accadimento, naturalisticamente inteso; quando è incriminata – per la sua attitudine ad esporre a pericolo l’interesse protetto – una condotta rivolta a realizzare un determinato risultato, l’illecito è con ciò perfetto, sicché l’eventuale conseguimento dello scopo diviene indifferente, essendo la tutela anticipata al momento dell’azione. Ne segue che non può considerarsi realizzato nel territorio delio Stato un comportamento come tale incriminato, anche se nel detto territorio se ne verifichino le conseguenze” (così, Sez. 1. n. 5583/2004).
La stessa Corte di legittimità riconosce, tuttavia, altrettanto incontrovertibilmente, l’operatività del disposto dell’art. 6 del codice penale – e, con ciò, la giurisdizione del giudice italiano – ove “un frammento di condotta preparatoria del reato contestato sia stato in qualche forma consumato sul territorio dello Stato” e, quindi: “nel caso in cui sia provato che l’ingresso in parola sia stato semplicemente programmato attraverso precedenti intese intervenute sul territorio nazionale, circostanza questa idonea a rendere perseguibile il fatto in Italia proprio ai sensi dell’art. 6 c.p.” (così, Sez. 1, n. 32960/2010, cit., e, ancora: Cass., Sez. 1, n. 4586/2000; Cass., Sez. 6, n. 1180/2008; Cass. Sez. 4, n. 17026/2008, nonché, da ultimo, Sez. 1, n. 16653/2013).
Nel caso in esame le emergenze probatorie dimostrano inequivocabilmente sia l’inserimento dell’attività svolta, in acque internazionali, dalla nave priva di nazionalità nel contesto di un’ampia ed organizzata struttura associativa – operante in territorio nazionale ed all’estero e costituita al fine di procurare l’immigrazione clandestina in Italia di cittadini extracomunitari – che, nello specifico, lo svolgimento, nel nostro paese, delle attività prodromiche e, al contempo, la compiuta programmazione di quelle esecutive dello sbarco avvenuto, poi, in data 11 settembre 2013, condotte queste concorsualmente rilevanti che, essendo avvenute in Italia, radicano, ex art. 6 c.p., la giurisdizione del giudica nazionale (cfr., ex multis, Cass., Sez. 4, n. 4284/1999: “in relazione a reati commessi in parte anche all’estero, ai fini dell’affermazione della giurisdizione italiana è sufficiente, a norma dell’art. 6 c.p., che nel territorio dello Stato si sia verificato l’evento o sia stata compiuta, in tutto o in parte, l’azione, con la conseguenza che, in ipotesi di concorso di persone, perché possa ritenersi estesa la potestà punitiva dello Stato a tutti i compartecipi e a tutta l’attività criminosa, ovunque realizzata, è sufficiente che in Italia sia stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione da parte di uno qualsiasi dei concorrenti, a nulla rilevando che tale attività parziale non rivesta in sé carattere di illiceità, dovendo essa essere intesa come frammento di un unico iter delittuoso da considerarsi come inscindibile”; con riferimento, poi, alla fattispecie associativa parimenti oggetto di addebito, cfr. Cass., Sez. I. sent. n. 5777/1999: “poiché, in tema di giurisdizione, a norma dell’art. 6, comma 2, c.p., il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l’azione o l’omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, sussiste la giurisdizione italiana a conoscere di un’associazione per delinquere operante sia all’estero, sia in Italia, e quindi anche della partecipazione ad essa dei cittadini stranieri operanti all’estero”).
Ferma pertanto la giurisdizione dello Stato italiano occorre verificare se, nel caso di specie, i poteri coercitivi siano stati esercitati in un luogo soggetto, invece, alla giurisdizione di altro Stato e, per l’effetto, se si sia verificata, nella specie, un’ipotesi assimilabile a quella in cui, difettando una rituale estradizione, debba essere rilevata, anche d’ufficio, la mancanza di una necessaria condizione di procedibilità.
Invero, l’esame della questione deve prendere le mosse dalle due convenzioni internazionali che disciplinano il diritto del mare costituite, segnatamente, dalla “Convenzione internazionale concernente l’alto mare” – conchiusa a Ginevra il 29 aprile 1958, ratificata in Italia il 17 dicembre 1964 ed entrata in vigore il 16 gennaio 1965 – e dalla “Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare” fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e ratificata in Italia con legge 2 dicembre 1994, n. 689 congiuntamente all’accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.
La prima, all’art. 6 dispone che:
1. Le navi sono poste sotto la giurisdizione dello Stato della bandiera salvo nei casi speciali previsti nei trattati internazionali e nei presenti articoli. La bandiera non può essere cambiata né durante la navigazione né in occasione di uno scalo, a meno che non sia trasferita la proprietà della nave o ne sia mutata l’immatricolazione. 2. Qualora una nave battesse bandiera di due o più Stati, inalberandola secondo la propria convenienza, non può vantare nei confronti di un altro Stato nessuna di queste nazionalità e può esserne considerata priva.
Indi, all’art. 22 viene disciplinato ciò che, in seguito verrà definito “diritto di visita”:
1. Salvi i casi in cui l’intervento è fondato su poteri concessi in virtù di trattati, una nave da guerra incrociante in alto mare può fermare per accertamenti una nave commerciale straniera solamente quando vi ha un serio motivo di supporre che: a. la nave eserciti la pirateria; o b. la nave svolga la tratta degli schiavi; o c. la nave battente bandiera straniera o rifiutante di inalberarla, abbia la medesima nazionalità della nave da guerra. 2. Nei casi di cui alle lettere a. b e c, la nave da guerra ha il diritto di esaminare il certificato d’autorizzazione a battere bandiera. Per tale scopo essa può accostare la nave sospetta con una scialuppa comandata da un ufficiale. Persistendo il sospetto dopo la verificazione dei titoli, si può procedere, usando tutti i riguardi possibili, ad un ulteriore esame a bordo. 3. Qualora i sospetti si rivelassero infondati e la nave fermata non avesse commesso nessun atto che li giustifichi, dovrà essere risarcita per le perdite ed i danni.
L’art. 23, invece, formalizza sia il diritto di inseguimento che il principio, al quale si avrà modo di fare cenno ulteriore, della cd. “presenza costruttiva”:
1. L’inseguimento d’una nave straniera può essere operato solo se le autorità competenti dello Stato costiero hanno motivo di credere che detta nave abbia contravvenuto a leggi o regolamenti di questo Stato. L’inseguimento deve avere inizio quando la nave straniera o una delle sue imbarcazioni si trova ancora nelle acque interne, nel mare territoriale o nella zona attigua dello Stato inseguitore, e può esser continuato oltre i limiti del mare territoriale o della zona attigua a condizione che esso non sia ancora stato interrotto. La nave che intima il fermo a un’altra straniera navigante nei mare territoriale o nella zona attigua non deve necessariamente trovarsi al momento dell’intimazione in dette acque. La nave straniera che incrocia nella zona attigua, come definita nell’articolo 24 della convenzione concernente il mare territoriale e la zona attigua, può essere inseguita solamente se essa ha violato i diritti protetti con l’istituzione di detta zona. 2. Il diritto d’inseguimento cessa non appena la nave inseguita penetra nel mare territoriale proprio o d’un terzo Stato. 3. Si considera iniziato l’inseguimento quando la nave inseguitrice ha accertato, mediante i mezzi adeguati di cui essa dispone, che la nave da inseguire, una delle sue scialuppe o delle imbarcazioni operanti in gruppo e di cui essa è la nave madre, si trovano entro i limiti dei mare territoriale o, segnatamente, della zona attigua. L ‘inseguimento può avere inizio solamente dopo il segnale, ottico od acustico d’arresto, emesso a una distanza da cui la nave interessata possa captarlo. 4. L’inseguimento può essere operato unicamente da navi o aeromobili militari oppure adibiti al servizio statale ed espressamente autorizzati a ciò... 7. Qualora una nave fosse stata fermata o catturata in alto mare per motivi che non giustificavano l’applicazione del diritto d’inseguimento, devono esserle risarcite le perdite ed i danni.
Analogamente, la convenzione di Montego Bay, dopo avere ribadito, all’art. 87, il principio di “Libertà dell’alto mare” ha disciplinato, agli artt. 91 e 92, la materia della nazionalità delle navi in conformità alla cd. ‘Legge di bandiera’, statuendo che:
Articolo 91 – Nazionalità delle navi – I. Ogni Stato stabilisce le condizioni che regolamentano la concessione alle navi della sua nazionalità, dell’immatricolazione nel suo territorio, del diritto di battere la sua bandiera. Le navi hanno la nazionalità dello Stato di cui sono autorizzate a battere bandiera. Fra lo Stato e la nave deve esistere un legame effettivo. 2. Ogni Stato rilascia alte navi alle quali ha concesso il diritto di battere la sua bandiera, i relativi documenti.
Articolo 92 – Posizione giuridica delle navi – 1. Le navi battono la bandiera di un solo Stato e, salvo casi eccezionali specificamente previsti da trattati internazionali o dalla presente Convenzione, nell’alto mare sono sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva. Una nave non può cambiare bandiera durante una traversata o durante uno scalo in un porto, a meno che non si verifichi un effettivo trasferimento di proprietà o di immatricolazione. 2. Una nave che navighi sotto le bandiere di due o più Stati impiegandole secondo convenienza, non può rivendicare nessuna delle nazionalità in questione nei confronti di altri Stati, e può essere assimilata a una nave priva di nazionalità.
Conseguentemente, l’art. 97 (“Giurisdizione penale in materia di abbordi o di qualunque altro incidente di navigazione”), prevede che:
1. In caso di abbordo o di qualunque altro incidente di navigazione nell’alto mare, che implichi la responsabilità penale o disciplinare del comandante della nave o di qualunque altro membro dell’equipaggio, non possono essere intraprese azioni penali o disciplinari contro tali persone, se non da parte delle autorità giurisdizionali o amministrative dello Stato di bandiera o dello Stato di cui tali persone hanno la cittadinanza. 2. In ambito disciplinare, lo Stato che ha rilasciato la patente di capitano o un’idoneità o licenza, è il solo competente, dopo aver celebrato un regolare processo, a disporre il ritiro di tali documenti, anche nel caso che il titolare non sia cittadino dello Stato che li ha rilasciati. 3. Il fermo o il sequestro della nave, anche se adottati come misure cautelari nel corso dell’istruttoria, non possono essere disposti da nessuna Autorità che non sia lo Stato di bandiera.
L’art. 110 estende, invece, la disciplina del “Diritto di visita” già contenuta nella citata convenzione di Ginevra, ricomprendendovi, tra gli altri, anche il caso della “nave priva di nazionalità”:
“Salvo il caso in cui gli atti di ingerenza derivino da poteri conferiti in virtù di trattati, una nave da guerra che incrocia una nave straniera nell’alto mare non avente diritto alla completa immunità secondo il disposto degli articoli 95 e 96, non può legittimamente abbordarla, a meno che non vi siano fondati motivi per sospettare che: a) la nave sia impegnata in atti di pirateria; b) la nave sia impegnata nella tratta degli schiavi; c) la nave sia impegnata in trasmissioni abusive e lo Stato di bandiera della nave da guerra goda dell’autorità di cui all’articolo 109; d) la nave sia priva di nazionalità; oppure e) pur battendo una bandiera straniera o rifiutando di esibire la sua bandiera, la nave abbia in effetti la stessa nazionalità della nave da guerra. 2. Nei casi di cui al numero 1, la nave da guerra può procedere con gli accertamenti necessari a verificare il diritto della nave a battere la propria bandiera. A questo fine può inviare alla nave sospettata una lancia al comando di un ufficiale. Se dopo il controllo dei documenti i sospetti permangono, si può procedere con ulteriori indagini a bordo, che saranno svolte con ogni possibile riguardo. 3. Se i sospetti si mostrano infondati e purché la nave non abbia commesso alcun atto che ti giustifichi, essa sarà indennizzata di ogni danno o perdita che possa aver subito... “
Infine, l’art. 111 conferma ed integra i diritti di inseguimento e di “presenza costruttiva”, disponendo:
1. È consentito l’inseguimento di una nave straniera quando le competenti autorità dello Stato costiero abbiano fondati motivi di ritenere che essa abbia violato le leggi e i regolamenti dello Stato stesso. L’inseguimento deve iniziare quando la nave straniera o una delie sue lance si trova nelle acque interne, nelle acque arcipelagiche, nel mare territoriale, oppure nella zona contigua dello Stato che mette in atto l’inseguimento, e può continuare oltre il mare territoriale o la zona contigua solo se non è stato interrotto. Non è necessario che nel momento in cui la nave straniera che si trova nel mare territoriale o nella zona contigua riceve l’ordine di fermarsi, la nave che ha emesso l’intimazione si trovi ugualmente nel mare territoriale o nella zona contigua. Se la nave straniera si trova nella zona contigua, quale è definita all’articolo 33, l’inseguimento può essere intrapreso solo se sono stati violati i diritti a tutela dei quali la zona è stata istituita. 2. Il diritto di inseguimento si esercita mutatis mutandis in caso di violazione, nella zona economica esclusiva o nella piattaforma continentale, incluse le zone di sicurezza circostanti le installazioni situate sulla piattaforma continentale, delle leggi e regolamenti dello Stato costiero applicabili, conformemente alla presente Convenzione, alla zona economica esclusiva e alla piattaforma continentale, incluse le zone di sicurezza. 3. Il diritto di inseguimento cessa non appena la nave inseguita entra nel mare territoriale del proprio Stato o di un terzo Stato. 4. L’inseguimento non si considera iniziato se non dopo che la nave che insegue abbia raggiunto con ogni mezzo disponibile la certezza che la nave inseguita o una delle sue lance o altre imbarcazioni, che lavorino congiuntamente alla nave inseguita utilizzata come nave madre, si trovino all’interno del mare territoriale, della zona contigua, della zona economica esclusiva o al di sopra della piattaforma continentale. L’inseguimento può cominciare solo dopo che l’ordine di arresto sia stato emesso con un segnale visivo o sonoro, a distanza adeguata perché venga ricevuto dalla nave straniera. 5. Il diritto di inseguimento può essere esercitato solo da navi da guerra o da aeromobili militari, o da altre navi o aeromobili in servizio di Stato che siano chiaramente contrassegnate e identificabili come tali, e siano autorizzate a tali operazioni...8. Una nave che abbia ricevuto l’ordine di fermarsi o sia stata sottoposta al fermo fuori dal mare territoriale in circostanze che non giustificano l’esercizio del diritto di inseguimento, verrà indennizzata di ogni eventuale perdita o danno conseguente a tali misure.
Alla stregua di quanto premesso, è evidente che. nella vicenda in esame, il fermo della nave priva di bandiera avvenuto in acque internazionali non può essere ricondotto rie all’esercizio del diritto di inseguimento né al principio della cd. “presenza costruttiva”. Invero, il corretto esercizio del primo si fonda sul presupposto – nella specie insussistente – che l’inseguimento abbia avuto inizio nel mare territoriale dello Stato rivierasco e che lo stesso sia, poi, proseguito ininterrottamente fino all’intercettamento dell’imbarcazione inseguita (cfr. Cass., Sez. 1. n. 32960/2010 e n. 325/2001; Cass., Sez. 3. 27/06/1992, Vamvakas); analogamente, ai fini del legittimo esercizio dei poteri coercitivi riconosciuti agli Stati nei casi in cui operi l’istituto della cd. “presenza costruttiva”‘– che dell’inseguimento costituisce un logico ampliamento – è imprescindibile che “il collegamento tra nave straniera e Stato costiero” sia univocamente comprovato dalla accertata presenza, nelle acque nazionali, di “imbarcazioni minori funzionanti da spola mentre la nave madre staziona in alto mare” (“... una delle sue lance o altre imbarcazioni, che lavorino congiuntamente alla nave inseguita utilizzata come nave madre ... “ – cfr., oltre a quelle già richiamate, Cass. Sez. 3, n. 863/1999).
Parimenti, è del tutto incontrovertibile che, fermando in acque internazionali la nave che non batteva bandiera di alcuno Stato, sia stato correttamente esercitato il cd. diritto di visita di cui all’art. 110 della convenzione di Montego Bay.
In punto di diritto, pertanto, occorre verificare se, in tale specifica evenienza (nave priva di nazionalità), l’accertato collegamento tra la presenza del natante in acque internazionali ed un’attività criminosa in corso in Italia, legittimi gli ulteriori poteri coercitivi che, nella specie, sono stati esercitati.
All’uopo, è bene aggiungere – per una completa disamina del quadro normativo di riferimento – che l’art. 8 par. 7 del Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria – trafficking of human beings, secondo la terminologia dell’O.N.U. – (sottoscritto nel corso della Conferenza di Palermo del 12-15 dicembre 2000), enuncia: “Uno Stato parte che ha ragionevoli motivi per sospettare che una nave è coinvolta nel traffico di migranti via mare e che questa è senza nazionalità, o può essere assimilata ad una nave senza nazionalità, può fermare e ispezionare la nave. Se il sospetto è confermato da prove, detto Stato Parte prende misure opportune, conformemente al relativo diritto interno ed internazionale”.
In dottrina, tuttavia, si è immediatamente rilevato che: “il Protocollo di Palermo è oscuro sul contenuto delle misure opportune, conformemente al relativo diritto interno ed internazionale”.
Parimenti, l’esame della normativa interna non giova alla risoluzione del problema.
Invero, l’art. 12 d. lgs. 25 luglio 1998. n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine), prevede, all’art. 9-bis, che:
“La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato”;
l’art. 9 quater estende, poi:
“I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza”.
La definizione, tuttavia, delle “modalità di intervento delle navi delia Marina militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia”, viene rimessa ad un successivo: “decreto interministeriale dei Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti”.
Tale atto di normazione secondaria è stato emanato in data 14 luglio 2003 (“Disposizioni in materia di contrasto all’immigrazione clandestina”).
Nella circostanza, il raccordo degli interventi operativi in mare e i compiti di acquisizione ed analisi delle informazioni connesse alle attività di vigilanza, prevenzione e contrasto dell’immigrazione clandestina via mare svolte a norma dell’art. 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, sono stati attribuiti alla Direzione centrale dell’immigrazione e della Polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza.
Indi – con specifico riferimento alle “Linee di azione” della “attività di prevenzione e contrasto del traffico di migranti via mare ... nelle acque internazionali” – è stato espressamente previsto, all’art. 2. che: “tramite il dispositivo aeronavale della Marina militare, della Guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di porto e delle altre unità navali o aeree in servizio di polizia. L’intervento si estrinseca nell’esercizio dei poteri di polizia dell’alto mare diretti al monitoraggio, alla sorveglianza, all’individuazione, al controllo degli obiettivi navali in navigazione ed all’accertamento dei flussi migratori clandestini”; mentre l’art. 5 – riferendosi ancora alle “attività in acque internazionali” – prevede che: “ai fini della prevenzione e del contrasto del traffico illecito di migranti in acque internazionali è assicurata una costante attività di sorveglianza finalizzata alla localizzazione, alla identificazione e al tracciamento di natanti sospettati di traffico di clandestini..”; infine, l’art. 7, al comma 3, detta, tra le altre, le “norme di comportamento” da tenere “in acque internazionali” statuendo che: “qualora a seguito dell’inchiesta di bandiera se ne verifichino i presupposti, può essere esercitato il diritto di visita. Nell’ipotesi di navi battenti bandiera straniera, l’eventuale esercizio di tale diritto sarà richiesto formalmente dal Ministro dell’interno una volta acquisito, tramite Ministero degli affari esteri, l’autorizzazione del Paese di bandiera. Parimenti, l’esercizio del diritto di visita può essere richiesto formalmente dal Ministro dell’interno anche nell’ipotesi di interventi da effettuarsi su natanti privi di bandiera e dei quali non si conosce il porto di partenza”.
Permane, pertanto, il problema di attribuire – in evenienze quale quella in esame in cui sia accertato un collegamento diretto ed incontrovertibile tra la nave priva di bandiera che incrocia in acque internazionali ed un’attività criminosa in corso sul territorio nazionale – un contenuto concreto al diritto di visita previsto sia dalla normativa interna che dalle convenzioni internazionali e di comprendere, pertanto, se sia lecito, in siffatte ipotesi, riconoscere allo Stato che certamente ha giurisdizione sul fatto di reato – nella specie ex art. 6 c.p. – l’esercizio di poteri di: “fermo, ispezione e sequestro della nave”.
Ritiene il decidente che la risposa al quesito debba essere positiva.
Invero, pur non constando precedenti specifici di diritto internazionale nella materia che specificatamente viene in rilievo (fatti delittuosi concernenti l’immigrazione clandestina) è utile, all’uopo, richiamare la prassi interna unilateralmente consolidatasi negli U.S.A. – e, cioè, in difetto del ricorso ad accordi con questo o con quello Stato di bandiera, ma in forza del principio tipicamente anglosassone della “self defence” – in punto di illeciti riconnessi al traffico di stupefacenti via mare effettuato, in acque internazionali, da navi prive di bandiera o a queste assimilabili.
Il richiamo è importante perché consente di ricondurre alla mancanza formale o sostanziale di bandiera una fattuale rinuncia alla nazionalità che legittima, pertanto, l’esercizio dei poteri coercitivi di fermo, ispezione e sequestro della nave da parte di tutti gli Stati che, riconoscendo all’uopo la propria giurisdizione, sono interessati alla repressione dei crimini commessi dai componenti del suo equipaggio.
Correttamente, inoltre, è stato osservato in dottrina che: “ogni comportamento degli Stati Uniti inteso in qualsiasi modo a limitare il principio della libertà di navigazione in alto mare, principio del quale gli U.S.A. sono da sempre i più estremi ed interessati assertori, può assumere una rilevanza particolare per le eventuali ripercussioni sul piano dell’evoluzione del diritto internazionale marittimo consuetudinario”.
Orbene, la prassi in esame si è affermata, dapprima, nelle sentenze delle Corti di giustizia statunitensi e, successivamente, è stata codificata in atti di legislazione interna quali il “1980 Marijuana on the High Seas Act” (1980 M.H.S.A.) e il “1986 Maritime Drug Enforcement Act” (1986 M.D.E.A.); quest’ultima legge, in particolare, estende la giurisdizione U.S.A. alle navi prive di nazionalità ed a quella ad esse assimilabili che, se sospettate di effettuare l’attività di narcotraffico, vengono sottoposte, senza ulteriori incombenze, alla propria giurisdizione.
La giurisprudenza statunitense, anzi, andando oltre, è giunta addirittura a ricondurre il legittimo esercizio della propria giurisdizione al mero status di nave priva di nazionalità (o di nave a questa assimilabile) ritenendo che, in siffatte evenienze, la Stato che intende intervenire in base alle proprie leggi non abbisogni della prova relativa all’esistenza di un collegamento tra l’attività criminosa e la nave medesima.
La soluzione adottata – ancorché relativa, lo si ribadisce, ad altri reali (quelli concernenti “il Traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope” che, tuttavia, nella convenzione di Montego Bay, a differenza di quanto accade per i fatti di pirateria, costituiscono l’oggetto, all’art. 108, di una mera dichiarazione programmatica, a mente della quale: “Tutti gli Stati cooperano alla repressione del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope commesso da navi nell’alto mare in violazione delle convenzioni internazionali. 2. Ogni Stato che abbia motivi fondati per ritenere che una nave che batte la sua bandiera sia implicata nel traffico illecito di stupefacenti o sostanze psicotrope, può richiedere la collaborazione di altri Stati nella repressione del traffico”) – è importante perché consente, ragionando a contrario, di chiarire il contenuto della riserva di giurisdizione prevista dal già citato art. 97 (“Giurisdizione penale in materia di abbordi o di qualunque altro incidente di navigazione”) riconducendola al solo caso della nave che, battendo la bandiera di uno Stato, si sia sottoposta alla sua giurisdizione e non anche al caso di quella priva di nazionalità, evenienza questa alla quale, è bene rammentarlo, l’art. 92 della medesima convenzione parifica quella della: “nave che navighi sotto le bandiere di due o più Stati impiegandole secondo convenienza” la quale “non può rivendicare nessuna delle nazionalità in questione nei confronti di altri Stati, e può essere assimilata a una nave priva di nazionalità”.
Ne deriva che, dovendosi l’esercizio della libertà della navigazione in alto mare necessariamente ricondursi al possesso di una nazionalità, ove lì incroci una nave “stateless” questa – una volta esercitato il “diritto di visita” previsto dalle convenzioni internazionali e riscontrati, in tal modo, gli originari sospetti – deve ritenersi assoggettabile, pur nel silenzio del legislatore internazionale, ai poteri coercitivi dello Stato che, in ordine ai reati commessi, riconosce la propria giurisdizione, il quale potrà, pertanto, dirottarla in un suo porto nazionale ed eseguire lì, quali opportune contromisure, provvedimenti di polizia o, a fortiori, giurisdizionali (sequestro della nave e del carico e arresto dell’equipaggio).
Pericolo di fuga ed esigenze cautelari
Sussisteva, nell’atto in cui il fermo è stato eseguito, il pericolo di fuga.
Invero, correttamente, la P.G. ha. nella circostanza, rilevato che: “...il fermo di indiziato di delitto si è reso necessario in relazione ai gravi indizi di colpevolezza sopra indicati nonché per il concreto pericolo di fuga attestato: 1) dalla circostanza che gli stessi quando erano a bordo della “nave madre” tentavano di sottrarsi alla identificazione nonostante ripetuti inviti effettuali via radio dal Comandante del pattugliatore rumeno; 2) mentre il pattugliatore rumeno tentava di stabilire un contatto via radio con gli stessi, la prua della “nave madre” era diretta verso le coste africane; 3) riferivano che non potevano fermarsi perché avevano problemi al motore, circostanza successivamente rivelatasi infondata alla luce del fatto che dopo l’abbordaggio da parte della Guardia di Finanza l’imbarcazione ha regolarmente navigato sino a raggiungere il Porto di Catania; 4) non esponevano segni di identificazione dell’imbarcazione che risultava priva di bandiera di navigazione e col nominativo della barca da una parte abraso e dall’altra occultato volontariamente dal grasso; 5) sul territorio nazionale gli stessi sono sprovvisti di validi documenti di riconoscimento; 6) le gravi responsabilità penali di cui dovranno rispondere inducono a ritenere che gli stessi se liberi possano sottrarsi a qualsiasi forma di controllo dandosi alla fuga”.
È evidente, quindi, che, nella vicenda in esame, esisteva un rilevantissimo pericolo di fuga trattandosi di soggetti resisi responsabili di gravissimi delitti soggetti alla giurisdizione nazionale che, privi di documenti identificativi e di fissa dimora, si stavano già dirigendo, nel momento dell’intercettamento e del conseguente abbordaggio avvenuto in alto mare, verso il loro paese di origine.
Il provvedimento restrittivo è stato, quindi, eseguito nei casi consentiti dalla legge e, comunque, al di fuori dei casi di cui all’art. 389 comma 1 c.p.p., con tempestiva esecuzione dei consequenziali adempimenti.
Sussistono, parimenti, le esigenze cautelari di cui all’art. 274 lett. a) b) e c) atteso che:
– vi è il concreto pericolo che i fermati possano compromettere l’acquisizione e la genuinità delle fonti di prova costituite dalle dichiarazioni dei cittadini egiziani già sentiti a s.i.t. e per i quali il P.M. ha preannunciato l’imminente richiesta di incidente probatorio; in particolare – considerata la capillare organizzazione dell’attività delittuosa ed i contenuti delle richiamate intercettazioni telefoniche con specifico riguardo alle accertate sollecitazioni provenienti dal capo del sodalizio a mistificare il quadro indiziario (cfr., tra gli altri, progr. nr. 89 del 12/09/2013, ore 10.46.52, cit.) – è ragionevole ritenere che gli stessi, se non adeguatamente ristretti, potrebbero agevolmente minacciare o intimidire i testimoni che, di qui a breve, verranno sentiti con le garanzie proprie della fase dibattimentale;
– vi è il concreto pericolo che costoro si diano alla fuga in base alle circostanze sopra evidenziate, ovvero gravità della pena, carenza di fissa dimora in Italia e di documenti di identità, appartenenza ad una organizzazione criminale dotata di mezzi ed uomini, e modalità dei fatti delittuosi:
– in considerazione della gravità e delle modalità dei fatti – commessi in maniera sistematica e seriale – e del notevole livello di professionalità criminale in tal modo dimostrato, è oltremodo concreto il pericolo che gli stessi possano commettere altri gravi delitti della stessa specie di quelli per i quali si procede.
In ragione di quanto osservato è, pertanto, evidente che l’unica misura adeguata risulta essere quella, richiesta dal P.M., della custodia cautelare in carcere tenuto conto, peraltro, all’uopo, del disposto dell’art. 12, comma 4 bis, D.Lgs 286/98 ed in difetto, allo stato, di elementi utili a dimostrare l’idoneità e l’adeguatezza, per fare fronte alle delineate plurime esigenze cautelari, di misure contenitive meno afflittive.
Parimenti evidente è che – in ragione dell’entità della pena edittale prevista per i reati oggetto dell’addebito cautelare – nessuno degli attuali indagati potrà beneficiare della sospensione condizionale della pena.
P.Q.M.
Visti gli artt. 380, 386 e 391 c.p.p.
CONVALIDA
il fermo di:
1. F.
OMISSIS
Visti gli artt. 273 e segg. c.p.p.
DISPONE
L’applicazione ai predetti della misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui al capo A) – esclusa la circostanza aggravante prevista dall’art. 4 della legge n. 146/2006 – e B) della richiesta del P.M..
Ordina – sino alle sue dimissioni ed alla traduzione in carcere – il piantonamento in ospedale di A.A.A.S.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Catania, 16 settembre 2013