28. Sentenza della Corte di Cassazione del 1° febbraio 2013, n. 9816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIORDANO Umberto Presidente

Dott. CAPOZZI Raffaele Consigliere

Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. Consigliere

Dott. LA POSTA Lucia rel. Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo Consigliere

ha pronunciato la seguente: 

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A.F.F. nato OMISSIS;

avverso l’ordinanza n. 627/2012 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del 21/05/2012;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

sentite le conclusioni del PG Dott. Galasso Aurelio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Il 23.5.2012 il Tribunale di Palermo, decidendo sul riesame di A.A.F.F., confermava l’ordinanza con la quale il Gip del Tribunale di Marsala, in data 4.5.2012, aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all’art. 110 c.p. e D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 1, 3 e 3 bis e comma 3 ter, lett. a) e b), per avere in concorso con altri indagati compiuto atti diretti a procurare l’ingresso di sessantacinque cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del testo unico citato ed, in specie, per avere, quale componente dell’equipaggio, concorso ad effettuare il trasporto a bordo di un peschereccio dei cittadini extracomunitari successivamente trasbordati dal peschereccio ad un gommone per essere sbarcati sulle coste italiane, con l’aggravante del fatto riguardante l’ingresso illegale di più persone e del fatto commesso da tre o più persone in concorso tra loro al fine di trarne profitto, fatti accertati il OMISSIS.

Emergeva che un aereo della guardia di finanza aveva avvistato in acque internazionali un gommone che, affiancato un peschereccio, procedeva al trasbordo di alcune persone; un’unità navale della guardia di finanza aveva, quindi, raggiunto il gommone non appena sbarcato sulla costa siciliana procedendo all’arresto del conducente ed individuando, successivamente, gli stranieri che, appena sbarcati, si erano dati alla fuga. Contestualmente veniva raggiunto il peschereccio a bordo del quale erano nascosti, sotto coperta, sessantacinque cittadini extracomunitari tra i quali venivano individuati, attraverso i documenti di bordo, i quindici componenti dell’equipaggio e, tra questi, l’indagato.

2.Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia il difetto di giurisdizione atteso che: l’indagato faceva parte dell’equipaggio di un peschereccio battente bandiera egiziana in qualità di semplice marò; il peschereccio si trovava in acque internazionali; le operazioni di trasbordo dal peschereccio al gommone sono avvenute in acque internazionali; tutte le operazioni sono state effettuate esclusivamente dal comandante del gommone e condotte esclusivamente dal comandante del peschereccio a mezzo di contatti telefonici, senza alcun apporto dei membri dell’equipaggio. Il reato, quindi, è stato consumato esclusivamente in acque internazionali su una imbarcazione con bandiera egiziana.

In secondo luogo, il ricorrente lamenta la violazione di legge ed il vizio della motivazione dell’ordinanza impugnata avuto riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed alla sussistenza delle esigenze cautelari.

Premesso che – come è stato precisato da questa Corte a seguito della modifica della norma in contestazione – laddove il termine “favorire” è stato sostituito con “procurare” lo spettro di applicazione si è ristretto (richiama Sez. 3, n. 20880 del 29/02/2012 – dep. 30/05/2012, rv. 252911), rileva che dalla circostanza di essere semplice marò, privo di alcun potere decisionale, deriva che la responsabilità di tutte le attività deve essere ricondotta esclusivamente al comandante il quale, peraltro, ha escluso qualsivoglia responsabilità dell’equipaggio. Del resto, anche il presunto prezzo del viaggio è stato consegnato al comandante.

Ad avviso del ricorrente, peraltro, non sussistono le esigenze cautelari e, comunque, non sono tali da richiedere l’applicazione della misura più grave, tenuto conto della giovane età (OMISSIS anni) e dell’assenza di precedenti penali.

Infine, deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998 e D.Lgs. n. 25 del 2008 lamentando che i componenti dell’equipaggio erano sprovvisti di documenti di riconoscimento, pertanto, la polizia giudiziaria avrebbe dovuto attivare le operazioni di identificazione previste dalle citate disposizioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, ad avviso del Collegio, deve essere dichiarato inammissibile sostanziandosi nella mera riproposizione delle doglianze poste a fondamento del riesame sulle quali il tribunale ha adeguatamente e correttamente motivato con argomenti ancorati alle circostanze di fatto emerse dagli atti.

Quanto al dedotto difetto di giurisdizione, i giudici della cautela hanno correttamente evidenziato che, alla luce del compendio indiziario acquisito, deve ritenersi la giurisdizione italiana, ai sensi dell’art. 6 c.p., tenuto conto che non solo in Italia si era realizzata la parte terminale della condotta illecita, consistita nell’aver procurato l’effettivo ingresso clandestino nel territorio nazionale di circa venti extracomunitari – i quali erano sbarcati sulle coste italiane trasportati dal gommone condotto da uno degli indagati che li aveva prelevati dal peschereccio – ma, altresì, che sul territorio italiano si trovavano i soggetti che avevano operato, coordinandosi con l’equipaggio del peschereccio, per il buon fine dello sbarco di tutti gli extracomunitari trasportati con il peschereccio in prossimità della costa siciliana.

Il tribunale ha evidenziato che il conducente del gommone aveva dichiarato, in sede di interrogatorio, di aver agito insieme ad altri tre soggetti, due tunisini ed un egiziano, che attendevano in territorio italiano l’arrivo del motopeschereccio con il quale mantenevano i contatti ed avevano fatto partire il gommone che avrebbe dovuto sbarcare in Italia tutti gli stranieri che avevano effettuato la traversata dall’Africa a bordo del peschereccio. Tali dichiarazioni trovavano conferma anche nelle circostanze riferite dal capitano del peschereccio che aveva dichiarato di aver ricevuto istruzioni al telefono sul punto esatto in cui sarebbe avvenuto l’incontro da un soggetto egiziano il quale, successivamente, era arrivato a bordo del gommone per il trasbordo degli stranieri da sbarcare sulla costa siciliana.

Nessun dubbio, quindi, residua in ordine alla giurisdizione italiana, essendo sufficiente che sia stato posto in essere in Italia anche un solo frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, ancorché non idonea a configurare il tentativo punibile (Sez. 4, n. 17026 del 17/12/2008 – dep. 22/04/2009, Vigi, rv. 243476); del resto, se una parte della condotta illecita è stata realizzata in Italia, la giurisdizione italiana si estende anche ai concorrenti nel reato.

È appena il caso di evidenziare che la decisione di questa Corte (Sez. 1, n. 5583 del 28/10/2003, Efstathiadis) richiamata sul punto dal ricorrente, lungi dall’affermare un principio difforme, si riferisce a fattispecie concreta affatto diversa da quella in esame.

Manifestamente infondate devono ritenersi, altresì, le censure in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente.

Invero, il tribunale ha tratto il compendio indiziario: dalla circostanza che l’indagato era un componente dell’equipaggio del peschereccio, come accertato attraverso i documenti identificativi rinvenuti a bordo; dal contributo che tutto l’equipaggio in quanto tale ha fornito al trasporto ed alla navigazione, così come confermato anche dal capitano del peschereccio in sede di interrogatorio – ancorché questi abbia affermato di aver deciso di collaborare con le persone che si trovavano in Sicilia, facendo rotta verso l’Italia, contro la volontà dell’equipaggio, assumendosi in tal modo la totale responsabilità; dall’elevato numero degli stranieri trasportati dai peschereccio che rendeva evidente a tutti i componenti dell’equipaggio quale fosse lo scopo del trasporto; dalle dichiarazioni rese da almeno tre degli stranieri trasportati e fermati sulle coste siciliane che hanno riferito di aver pagato per il trasporto dall’Egitto in Sicilia e che parte del prezzo era andato al capitano e all’equipaggio del peschereccio, di essere saliti a bordo del peschereccio ad Alessandria D’Egitto e di aver viaggiato circa dieci giorni verso le coste siciliane. Alla luce di tali elementi è stato ritenuto evidente che tutti i componenti dell’equipaggio, attraverso l’attività di supporto materiale e morale alla navigazione, hanno fornito un contributo rilevante alla condotta illecita in contestazione.

La valutazione del tribunale, quindi, verte sul grado di inferenza degli indizi e sull’attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza, anche se non di certezza, di tal che deve ritenersi che la motivazione dell’ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte che deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai parametri normativi di riferimento quanto all’apprezzamento del compendio indiziario. Le restanti doglianze sul punto si sostanziano in censure di fatto la cui valutazione è preclusa in questa sede.

Anche sotto il profilo delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura applicata, la valutazione del tribunale si sottrae alle censure che le sono state mosse dal ricorrente, avendo con percorso giustificativo immune da illogicità e interne contraddizioni evidenziato, ad onta della incensuratezza, la gravità dei fatti e dalle modalità degli stessi (trasporto di un elevatissimo numero di stranieri in condizioni di pericolo per la vita) e la professionalità dimostrata dagli indagati organizzando nel dettaglio le operazioni di trasporto e concordando la consegna dei clandestini con altri mezzi provenienti dal territorio nazionale.

Del tutto aspecifica, e quindi inammissibile, è la dedotta violazione “del D.Lgs. n. 286 del 1998 e D.Lgs. n. 25 del 2008” avuto riguardo alle operazioni di identificazione degli indagati, atteso che il ricorrente non indica neppure quali sono le norme violate.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma ritenuta congrua di Euro 1.000,00 (mille) ciascuno in favore della cassa delle ammende.

La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille (1.000,00) alla cassa delle ammende.

Dispone trasmettersi a cura della Cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2013

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2013