27. Sentenza del Tribunale di Lecce dell’11 gennaio 2012, n. 20
TRIBUNALE DI LECCE
Sezione del Giudice per Indagini Preliminari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Alcide MARITATI ha emesso la seguente
SENTENZA
a norma degli artt: 442 e 530 c.p.p., nella causa penale a carico di:
1. S. S., nato Ucraina il OMISSIS
2. O., nato Ucraina il OMISSIS
3. Ol., nato Ucraina il OMISSIS,
tutti detenuti Casa Cir.le Lecce presenti, elett. dom.ti c/o lo studio dell’avv. Maurizio Piccinno in Lecce con studio in Aradeo Via Martiri della Libertà n. 16, che li rappresenta e difende
arr. 7.07.2011
IMPUTATI
VEDI ALLEGATO
FATTO E DIRITTO
A seguito di decreto di giudizio immediato, emesso il 20/09/’11 dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Lecce e ritualmente notificato, P. O., S.S., P.Ol. (tutti e tre detenuti) chiedevano di essere giudicati con il rito abbreviato e, pertanto, venivano tratti a giudizio innanzi al Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Lecce, per rispondere dei reati loro in concorso ascritti nei termini riportati in epigrafe.
Più precisamente, con il decreto di giudizio immediato era stato contestato ai tre, di avere compiuto attività diretta a favorire l’ingresso nel territorio dello Stato di n. 89 cittadini extracomunitari (di varie nazionalità), trasportandoli a bordo di un natante (barca a vela di circa 14 metri, con i dati identificativi alterati e falsificati) sulla quale i clandestini erano stati fatti salire (verosimilmente imbarcandoli sulle coste greche), abbandonando la nave poco prima dell’intervento delle forze di polizia italiane. Fatto aggravato, dalla circostanza di riguardare l’ingresso di più di cinque persone e di essere stato commesso con finalità di lucro. Si contestava agli imputati anche l’abbandono del comando della nave (art. 1190 cod. nav.) ed il danneggiamento del motore e l’asportazione dei sistemi e delle attrezzature indispensabili per la navigazione. Fatti accaduti nelle acque della zona contigua, al largo di Santa Maria di Leuca il 06/07/’11.
Alla presenza degli imputati, detenuti, e dell’interprete di lingua russa debitamente nominata, nell’udienza del 11/01/’12, dopo che il P. Ol. rilasciava spontanee dichiarazioni, la pubblica accusa ed il difensore degli imputati formulavano le conclusioni come riportate in epigrafe.
*.*.*.
Dagli atti di indagine (ossia dagli estratti dei giornali di chiesula delle motovedette intervenute, dagli altri atti di P.G. redatti dagli operanti delle forze navali e dell’elicottero che hanno partecipato all’operazione di soccorso dei migranti abbandonati sulla imbarcazione sequestrata, dai verbali di perquisizione, ispezione e sequestro dell’imbarcazione e del battello, dai verbali di arresto, dalla comunicazione di notizia di reato e dalle annotazioni di servizio, dai verbali di s.i.t. rese da tre dei clandestini ascoltati alla presenza e con l’ausilio dei relativi interpreti, dalla documentazione relativa all’imbarcazione rinvenuta a bordo del natante e che ne consentiva l’individuazione come avente dati identificativi diversi da quelli riportati sullo specchio di poppa e dalla bandiera issata), tutti perfettamente utilizzabili stante la scelta del rito ed atteso il rispetto formale e sostanziale delle disposizioni processuali, è risultata dimostrata la sussistenza dei fatti di cui all’imputazione ascritta agli odierni imputati con riferimento solo all’accusa contenuta nel capo A).
In particolare, dalla documentazione sopra sinteticamente evidenziata, emerge senza possibilità di errore che in data 06/07/’11 nell’arnbito delle operazioni compiute dal dispositivo internazionale FRONTEX, il natante Zora battente bandiera croata (poi in realtà identificato come Anika-52, di nazionalità Ucraina) veniva avvistato dall’elicottero V. 214 a circa 18 miglia dalla linea di base che congiunge Santa Maria di Leuca a Punta Alice (KR), con rotta verso la costa italiana. L’allerta data dall’equipaggio dell’elicottero consentiva il tempestivo intervento di alcune unità navali della Guardia di Finanza (V 1694) e del Gruppo Aeronavale di Taranto (Guardacoste G 99 “Garzone”). Già dal primo avvistamento dell’elicottero si aveva modo di osservare che il natante navigava carico di moltissimi passeggeri (in apparenza migranti) e, l’equipaggio del velivolo notava chiaramente allontanarsi dalla barca a vela un piccolo gommone con tre persone a bordo. Al momento dell’intervento della motovedetta e del guardacoste sul battello (senza motore) visto allontanarsi dalla barca a vela venivano recuperati i tre odierni imputati (poi arrestati), mentre sulla barca a vela venivano soccorsi (e trasbordati sulle unità navali) ben 89 cittadini extracomunitari di varie nazionalità ed età. L’intervento era necessario atteso che l’imbarcazione era alla deriva col motore spento e senza strumenti efficienti di navigazione (circostanze che certamente esponevano i passeggeri a gravi rischi per la vita e l’incolumità personale) e, quindi, pur non trovandosi ancora in acque internazionali ed essendosi, peraltro, in presenza di una nave sostanzialmente senza nazionalità (tenuto conto del fatto che la stessa batteva abusivamente una bandiera di uno stato diverso da quello di immatricolazione e recava illegittimamente i dati di altra imbarcazione, diversi da quelli propri del natante, ricavabili dalla documentazione trovata a bordo), circostanza che rendeva lo stesso natante soggetto alla giurisdizione di tutti gli stati (non potendo godere della protezione di alcuno stato) ai sensi dell’art. 91 e ss. della Convezione di Montego Bay, correttamente gli equipaggi delle navi militari italiane intervenivano e ponevano in atto tutta l’attività di salvataggio e di polizia giudiziaria necessarie. In particolare, poi, l’intervento delle navi militari si giustificava – in conformità al diritto internazionale vigente, recepito in legge dello stato – in virtù del disposto del Protocollo addizionale alla Convenzioni delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale per combattere il traffico illecito di migranti via terra, via aria e via mare (Conv. ratificata in Italia con L. n. 146/’06), che prevede il diritto dello Stato parte, che abbia ragionevoli motivi per sospettare che una nave sia coinvolta nel traffico di migranti via mare e che la stessa sia senza nazionalità o possa essere assimilata ad una nave senza nazionalità (circostanze queste senz’altro sussistenti nel caso in esame per quanto sopra esposto), di fermare ed ispezionare la nave stessa ed, in caso di conferme positive dei detti sospetti (come nella vicenda oggetto di giudizio), di prendere le misure opportune conformemente al proprio diritto interno ed internazionale.
Così infatti avveniva e, come detto, le forze di aria e di mare operavano in piena conformità al diritto internazionale ed a quello nazionale, certamente applicabile, atteso che la rotta seguita dall’irnbarcazione (prima che i tre scafisti la abbandonassero) era proprio quella che dirigeva il natante verso le coste italiane, legittimando il sospetto che si trattasse di nave (poi effettivamente da ritenersi assimilabile a nave senza nazionalità) che intendesse eludere le normative nazionali sulla immigrazione consentendo lo sbarco illegale dei numerosi clandestini.
Dagli atti di P.G. redatti dai militari intervenuti emerge che il motore della Zora/Anika-52 era in avaria e che sulla barca non vi erano sistemi di navigazione efficienti (nulla emerge invece circa l’eventuale presenza di segni dai quali desumere il volontario danneggiamento del propulsore o dei detti sistemi di sicurezza e navigazione). L’intera operazione di soccorso, di avvicinamento, controllo e di arresto veniva filmata e fotografata (e tali documenti sono in atti anche su supporto informatico), notandosi da tale materiale che effettivamente si stacca dalla barca ormai ferma in mezzo al mare il battellino senza propulsore sul quale avevano trovato posto tre persone, poi, arrestate, ossia i tre imputati (i quali avevano con loro solo un telefono cellulare).
Nell’ambito delle indagini immediatamente sviluppate dalla Guardia di Finanza venivano, dunque, escussi a verbale tre dei migranti che viaggiavano sulla imbarcazione sequestrata, ascoltati alla presenza dell’interprete perché tutti di nazionalità straniera. I tre dichiaravano di essere partiti dal loro paese di origine molto tempo prima, di aver corrisposto elevate somme a diversi soggetti, al fine di raggiungere clandestinamente l’ltalia. Tutti e tre, poi, riconoscevano negli odierni indagati (identificati in alcune foto sottoposte loro in visione, anche attraverso il riferimento al fatto che gli stessi avevano abbandonato il natante sul gommone poi intercettato e sequestrato) i soggetti che si erano alternati alla guida del natante partito dalla Grecia. I tre soggetti sentiti (identificati in F. A., M.S.M. e A.M.) hanno, in particolare, dichiarato di aver intrapreso un lungo viaggio dal paese di origine (Bangladesh, Afganistan e Pakistan) un po’ di tempo prima, (alcuni mesi), al fine di raggiungere l’ltalia. Essi avevano attraversato anche altri Paesi, fino a quando dalla Grecia non erano stati imbarcati sul natante fermato. Tutti, infine, riferivano di aver corrisposto elevate somme di denaro per il viaggio (da 6.000 euro a 10.000 dollari) versati di volta in volta a diversi soggetti incontrati lungo il percorso (evidentemente facenti parte di una organizzazione criminale transnazionale dedita a tale illecito traffico), attraverso la Turchia, l’Iran, fino alla Grecia. Questa era la meta finale di tutti e tre, dalla quale si erano mossi per raggiungere l’Italia (e, verosimilmente, per proseguire il viaggio verso in Nord Europa).
Va osservato, quanto alle modalità con le quali i tre cittadini extracomunitari sono stati sentiti, che nessuna rilevanza può avere la circostanza che gli stessi siano stati escussi in apparenza con le forme di cui all’art. 351 c.p.p. ma senza la presenza del difensore nominato d’ufficio, atteso che tali soggetti non erano indagati e che, anche ove lo fossero stati (per reato connesso o collegato) la presenza del difensore non è prevista come obbligatoria dalla legge (essendo peraltro tale assistenza posta a garanzia del dichiarante e non certo dell’indagato nei cui confronti poi eventualmente vengano rese le dichiarazioni indizianti) ma solo come una facoltà dovendosi solo procedere a darsi avviso al difensore (cosa che è avvenuta come emerge dai relativi verbali). Per le ragioni sopra esposte e attesa la scelta del rito abbreviato, pertanto, nessuna inutilizzabilità può esservi con riguardo ai tre verbali di sommarie informazioni di cui si è detto.
Come emerge dagli atti di P.G., poi, quando si avvedevano della presenza del mezzo aereo militare, i tre imputati abbandonavano il natante lasciando i clandestini in balia del mare, all’evidente scopo di non essere individuati quali organizzatori del viaggio clandestino.
Le risultanze investigative poi non venivano in alcun modo scalfite (ed anzi risultavano pienamente confermate) dalle dichiarazioni spontanee rese dal P.Ol., il quale in udienza, dichiarava di essere stato imbarcato su quel natante da diversi mesi (con le mansioni di cuoco e meccanico) e di essere partito dall’Ukraina sempre a bordo della stessa barca. Tali dichiarazioni, quindi, confermano che l’imputato (ed, evidentemente, anche i suoi due compagni di “fuga”) fosse parte a pieno titolo dell’organizzazione criminale che ha organizzato ed eseguito il viaggio dei clandestini verso l’Europa, lucrando illecitamente su tale attività delittuosa, avendo egli avuto un ruolo attivo nell’esecuzione del trasferimento stesso dei poveri disperati imbarcati sul natante, abbandonato, poi, per evitare l’arresto (essendo pienamente consapevole della illiceità della propria condotta e dell’inevitabìle arresto che lo attendeva).
Nel prosieguo delle indagini, infine, emergeva come detto che l’imbarcazione era stata sottoposta ad abusiva alterazione di nome e nazionalità, circostanza questa che deve portare ad assirnilarla ad imbarcazione senza nazionalità, con le conseguenze sopra indicate.
Alla luce delle emergenze investigative sopra evidenziate appare assolutamente evidente, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dei tre imputati in ordine al reato loro ascritto nel capo A) dell’imputazione.
È emerso, infatti, che i tre imputati sono soggetti di nazionalità ucraina (S. S. e P.O.) e russa (P.Ol.) e sono stati sorpresi subito dopo aver abbandonato il comando e le manovre del natante sopra descritto che viaggiava (condotto proprio da loro tre, come dimostra, peraltro, il ritrovamento sulla Zora/Anika-52 dei tre passaporti degli imputati) carico di cittadini extracomunitari privi di documenti e di permesso di soggiorno o visto di ingresso in Italia, verso le coste italiane.
È emerso, poi, che tutti i cittadini extracomunitari avevano pagato agli organizzatori del traffico (persone rimaste non identificate, correi degli odierni imputati) somme di danaro oscillanti tra i € 6.000,00 ed i 10.000 $ per il trasporto dal paese di origine ed essere, dunque, traghettate in Italia sull’imbarcazione Zora/Anika-52.
Tali circostanze fattuali, certamente ed evidentemente veritiere, attesa la qualifica di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria degli operanti della Guardia di Finanza autori degli atti di indagine ed il riscontro documentale in atti, sono di per sé sufficienti a dare la prova della responsabilità dei tre imputati per il delitto loro in concorso ascritto nel capo A). È assolutamente evidente, infatti, che i tre fossero pienamente consapevoli del reale carico trasportato (che trasbordava quasi dall’imbarcazione e che non era per nulla confondibile con un gruppo di turisti). Proprio le modalità della condotta accertata dimostrano l’impossibilita della mancanza di consapevolezza della presenza dei clandestini a bordo del natante governato dagli imputati, essendo circostanza tutt’altro che ordinaria che tre marittimi di nazionalità ucraina e russa si trovino a condurre un natante di apparente nazionalità Croata (ma in realtà immatricolato in Ucraina) carico di clandestini dalla Grecia all’Italia, ed essendo assolutamente inverosimile che, visto il reale carico trasportato, gli stessi non siano sapessero della totale illiceità di tale condotta. Non v’è chi non veda, infatti, come l’elevato numero di persone trasportate non consentiva certamente ai membri dell’equipaggio alcun equivoco o “buona fede”, sia con riferimento alla circostanza che i trasportati fossero clandestini, che circa la meta finale.
Nessun dubbio, dunque, in ordine alla integrazione degli estremi del delitto contestato, in quanto il trasporto dei 89 cittadini extracomunitari che gli imputati stavano effettuando, in concorso con le altre persone non identificate che hanno organizzato l’intero traffico, è stata certamente condotta idonea a favorire concretamente l’introduzione dei clandestini nel territorio nazionale.
Deve essere, infatti, addebitato a tutti e tre gli imputati l’intero carico di clandestini (ossia il trasporto di tutti e 89 i cittadini extracomunitari), in quanto dalle modalità concrete con cui si sono svolti i fatti, è assolutamente evidente come il viaggio di tutti sia stato predisposto ed attuato da una medesima organizzazione della quale facevano parte anche i tre imputati.
La finalità di lucro della condotta di favoreggiamento dell’irnmigrazione clandestina è risultata provata, nel caso di specie, dalla “professionalità” dimostrata dai tre imputati (facenti parte dell’equipaggio del natante con vari ruoli esecutivi) certamente retribuiti per tale prestazione: ulteriore conferma di tale finalità viene, infatti, dalle dichiarazioni dei clandestini i quali hanno riferito di aver pagato somme di danaro elevate per ottenere l’imbarco sul natante.
Sussistono, quindi, tutte le aggravanti contestate anche in fatto (ossia l’aver riguardato il fatto più di cinque clandestini e l’esser stato commesso il fatto con il contributo di un gruppo criminale impegnato in attività criminali in più di uno stato, come dimostrato proprio dalle dichiarazioni dei tre clandestini escussi a sommarie informazioni, circostanza quest’ultima ad effetto speciale ex art. 4 L. n. l46/’06), atteso che il numero di clandestini di cui si è favorito l’ingresso in Italia è di 89 e che gli imputati haanno agito in concorso con i componenti della certamente vasta organizzazione che ha curato i viaggi di tutti i clandestine provenienti da molte nazioni del terzo mondo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, non v’è chi non vede come la condotta volontaria tenuta dai tre imputati abbiano concretamente posto in essere una condotta idonea a procurare l’ingrcsso clandestino di 89 cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato a fine di lucro, con il contributo di un gruppo criminale impegnato in attività criminali in più di uno stato.
Si evidenzia, infine, come, nonostante ie imputazioni (capi B e C), le indagini non hanno offerto univoci elementi per ritenere la responsabilità dei tre imputati con riferimento al danneggiamento volontario del motore e degli altri strumenti di bordo, non essendovi elementi in tal senso (né dichiarazioni dei testi, né altri segni di volontaria manomissione univocamente attribuibili ai tre), e con riferimento all’abbandono della nave (art. 1091 cod. nav.), essendo evidente che tale “fuga” non ha in realtà esposto i trasportati ad alcun pericolo reale, posto che l’allontanatnento è stato posto in essere dopo che i tre avevano maturato ormai la certezza dell’irmminente intervento delle forze navali di soccorso (essendo tale gesto unicamente mirato ad evitare l’arresto). I tre imputati, quindi, non possono che essere mandati assolti da tali restanti imputazioni.
Ritenuta accertata la penale responsabilità di tutti e tre gli imputati per il solo capo A), dunque, non resta che quantificare la pena ai sensi dell’art. 133 c.p.
Non si ritengono concedibili le circostanze attenuanti generiche attesa la gravità complessiva della condotta e la commissione della stessa in particolare sotto il profilo dello sfruttamento dei migranti e delta loro disperazione per fini di lucro. L’incensuratezza degli imputati e la circostanza che gli stessi siano comunque l’ultimo anello della catena (ossia della grossa organizzazione certamente esistente) e, peraltro, il più debole provenendo, a sua volta, da aree geografiche depresse dal punto di vista economico e sociale, consente però di partire dalla pena minima edittale prevista per il reato aggravato.
In applicazione dei parametri di legge si reputa, dunque, equa la pena di anni nove di reclusione e la multa di € 2.225.000,00 (partendo dalla pena base di anni cinque di reclusione ed € 25.000 per ogni cittadino extracomunitario trasportato prevista dal co. tre dell’art. 12 D.L.vo n. 286/’98 e su questa computati gli aumenti per le aggravanti nel minimo previsto), da ridursi ad anni sei di reclusione ed € 1.483.333,00 di multa per il rito abbreviato.
I natanti in sequestro devono essere confiscati e distrutti. I passaporti in sequestro vanno restituiti ai tre imputati.
Agli imputati vanno infine applicate le pene accessorie previste per legge.
P.Q.M.
Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce, dott. Alcide Maritati,
Visti gli artt. 442, 533 –535 c.p.p,,
DICHIARA
P.O., S.S., P.Ol., responsabili del reato agli stessi in concorso ascritto nel capo A) e riconosce le aggravanti contestate ed applicata la diminuente del rito, li
CONDANNA
alla pena di anni sei di reclusione ed € 1.483.333,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali in favore delle Stato e di quelle relative al loro mantenimento in carcere nel periodo di custodia cautelare.
Visti gli artt. 28 e 29 c.p.,
DICHIARA
P.O., S.S., P.Ol., interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente per la durata della pena.
DISPONE la CONFISCA e la DISTRUZIONE dei natanti in sequestro e la RESTITUZIONE agli imputati dei rispettivi passaporti.
Visti gli artt. 442 e 530 c.p.p.
ASSOLVE
P.O., S.S., P.Ol. dai reati loro in concorso ascritti nei capi B) e C) dell’imputazione perché il fatto non sussiste.
Motivazione contestuale.
Lecce, 11 gennaio 2012.