37. Sentenza della Corte di Cassazione del 18 marzo 2011, n. 29182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIEFFI Severo – Presidente –

Dott. TARDIO Angela – Consigliere –

Dott. CAVALLO Aldo – Consigliere –

Dott. CASSANO Margherita – Consigliere –

Dott. MAZZEI Antonella P – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente: 

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

K.I., nato OMISSIS;

avverso l’ordinanza del 27/08/2010 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro;

visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonella Patrizia Mazzei;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Russo Rosario Giovanni, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in data 27 agosto 2010, è stato convalidato l’arresto di K.I., cittadino ucraino, operato il precedente 25 agosto dalla Guardia di Finanza, sezione operativa navale di OMISSIS, Nucleo di manovra di Crotone “Guardacoste G. 94 Cappelletti”, ed è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere al K., siccome gravemente indiziato, quale conducente di un mezzo navale a motore e a vela, in concorso con J.S.N.B., di origine palestinese, dei delitti di trasporto clandestino di cinquantuno persone extracomunitarie dalla Turchia nel territorio dello Stato (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12), e di omicidio di uno di loro, Q.A., per annegamento (art. 575 c.p.), reati commessi in OMISSIS.

Nell’ordinanza si legge che la Guardia di Finanza, in costante contatto con la Marina militare, aveva eseguito un monitoraggio costante della rotta seguita dall’Imbarcazione, denominata “OMISSIS”, di nazionalità turca, accertando, senza soluzione di continuità, che essa era entrata in acque territoriali italiane, si era temporaneamente fermata sotto la costa e, quindi, si era allontanata fino all’avvistamento e al successivo aggancio radar da parte degli operanti.

Gli stranieri sbarcati in quella stessa notte nella zona di OMISSIS, sentiti a sommarie informazioni, avevano dichiarato che erano stati trasportati proprio dall’imbarcazione fermata, guidata dal K. e dallo J., cui avevano versato la somma di circa Euro 5.000 – Euro 6.000 e dai quali avevano subito violenze e minacce e, perfino, la costrizione a tuffarsi in mare in prossimità della costa, incontrando uno di loro, incapace di nuotare, la morte per annegamento.

2. Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il K. personalmente e deduce due motivi.

2.1. Con il primo lamenta l’inosservanza di norme processuali, stabilite a pena di nullità, e, segnatamente, la violazione degli artt. 380 e 382 c.p.p. e art. 390 c.p.p., comma 4, in relazione all’art. 111, comma 1, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare in data 10 dicembre 1982 (d’ora in avanti denominata UNCLOS da United Nations Convention Law of the Sea), ratificata dall’Italia con L. 2 dicembre 1994, n. 689, poiché l’inseguimento dell’imbarcazione e il conseguente arresto dei suoi conducenti sarebbero avvenuti fuori dalle acque territoriali, oltre le 12 miglia dalla costa italiana, senza che la rincorsa fosse iniziata all’interno di esse, tenuto anche conto che l’Italia non ha istituito la più ampia zona contigua, estesa 24 miglia, nella quale, tuttavia, è consentito intraprendere l’inseguimento solo se sono stati violati i diritti a tutela dei quali essa è stata stabilita.

L’Autorità italiana, inoltre, avrebbe violato anche il comma 4 del predetto art. 111 UNCLOS, poiché l’inseguimento di un natante può legittimamente cominciare solo dopo che sia stato trasmesso un ordine di arresto della navigazione con un segnale visivo o sonoro e a distanza adeguata perché possa essere ricevuto dalla nave straniera, ciò che non era avvenuto nel caso in esame.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 382 c.p.p., comma 1, poiché, come emergerebbe dall’informativa dei Carabinieri della Stazione di Guardavalle e dall’annotazione di polizia giudiziaria dell’appuntato M. in data 25 agosto 2010, allegate In copia al ricorso, diverse ore prima dell’inseguimento dell’imbarcazione e dell’arresto dei suoi occupanti, le forze dell’ordine controllarono, sulla terra ferma, lungo la strada statale OMISSIS, alle ore 22 circa del OMISSIS, gli immigrati extracomunitari, già sbarcati, mentre l’inseguimento del natante e degli scafisti iniziò solo alle ore 0,20 del successivo OMISSIS per concludersi alle ore 3 del mattino con l’intercettazione dello “OMISSIS”.

Non sussisterebbe, dunque, lo stato di flagranza, donde l’illegittimità, anche per questa ulteriore ragione, dell’operato arresto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Va premesso che allorquando il giudice, con un’unica ordinanza, convalida l’arresto della persona indagata e contestualmente gli applica una misura cautelare custodiale, permane l’interesse dell’arrestato a impugnare il provvedimento di convalida, in quanto costui è pur sempre portatore di un interesse concreto e attuale a proporre ricorso per cassazione, quanto meno in rapporto alla previsione normativa dell’art. 657 c.p.p. – che disciplina la fungibilità della detenzione e della privazione della libertà personale subita senza titolo – e alla stregua dei principi generali, derivanti dall’art. 111 Cost., comma 7 (già comma secondo), che attengono alla materia dei provvedimenti restrittivi della libertà personale (conforme, per l’analogo caso di convalida del fermo di indiziato di delitto, Sez. 1, ordinanza n. 3364 del 09/06/1998, dep. 08/07/1998, Stegani, Rv. 211021).

3.1. Ciò posto, la prima censura mossa dal ricorrente all’ordinanza di convalida dell’arresto, nella ritenuta quasi flagranza dei delitti previsti dell’art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12 (capo A) e dagli artt. 110 e 575 c.p. (capo B), è inammissibile perché generica.

Essa postula, senza indicare elementi specifici a suffragio della ricostruzione proposta, che l’inseguimento del natante con a bordo i due scafisti arrestati sia iniziato illegittimamente, e, in particolare, in violazione dell’art. 111 della Convenzione delle nazioni unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, detta Convenzione di Montego Bay, ratificata dall’Italia con L. 2 dicembre 1994, n. 689, mentre, nel provvedimento impugnato, si legge che la rotta dell’imbarcazione OMISSIS fu costantemente monitorata nel suo ingresso in acque nazionali italiane, nella successiva sosta sottocosta, e, quindi, nel suo allontanamento fino all’avvistamento e al successivo aggancio radar da parte del Guardacoste della Guardia di Finanza.

Va aggiunto che, proprio in base alla Convenzione citata dal ricorrente, lo Stato costiero, nel caso di violazione delle proprie leggi in materia di immigrazione, può esercitare il controllo nella zona contigua che si estende per un raggio più ampio rispetto a quello di 12 miglia fino ad un massimo di 24 miglia dalla linea di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale (art. 33 della parte 2, sezione 4, della Convenzione citata in relazione all’art. 111, comma 4, parte 7^ della stessa Convenzione); e, nel caso in esame, il ricorrente non ha indicato gli atti del procedimento, non sostituibili dai prodotti risultati della ricerca via internet eseguita dallo stesso K., dai quali emergerebbe che l’inseguimento materiale del natante, pur astraendo dal precedente costante controllo di esso a mezzo radar, ebbe inizio oltre il limite delle 24 miglia e ha mostrato di ignorare che, entro quei raggio, esso era consentito dalla violazione delle norme nazionali in materia di immigrazione clandestina.

3.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

In tema di convalida dell’arresto, l’inseguimento del reo, utile per definire il concetto di quasi flagranza, deve essere inteso in senso più ampio di quello strettamente etimologico; invero, dal punto di vista tecnico-giuridico, esso ricomprende anche l’azione di ricerca, immediatamente posta in atto, anche se non immediatamente conclusa, purché protratta senza soluzione di continuità. Non è quindi necessaria la coincidenza tra il momento iniziale della fuga e quello in cui inizia l’inseguimento, purché l’arresto non intervenga dopo la cessazione della fuga o dopo che sia terminato l’inseguimento (Sez. 5, n. 2738 del 07/06/1999, dep. 01/09/1999, Giannatiempo M., Rv. 214469; Sez. 4, n. 4348 del 12/11/2002, dep. 30/01/2003, Mahbob, Rv. 226984; Sez. 1, n. 23560 del 15/03/2006, dep. 06/07/2006, Dottore, Rv. 235259; Sez. 4, n. 29980 del 20/06/2006, dep. 12/09/2006, Sali, Rv. 234816; Sez. 2, n. 44369 del 10/11/2010, dep. 16/12/2010, Califano, Rv. 249169).

Nella fattispecie, quindi, non è rilevante al fine di escludere la quasi flagranza dei reati di immigrazione clandestina ed omicidio, la circostanza che i cittadini extracomunitari (41 afgani, 6 palestinesi e 3 iracheni), gettati in mare nei pressi dalla costa ionica, furono sorpresi, smarriti e vaganti, in frazione OMISSIS del Comune di OMISSIS, alle ore 22.00 circa del OMISSIS, mentre l’arresto del ricorrente, presunto autore del trasporto degli stessi e dell’omicidio per annegamento di uno di loro, avvenne il giorno dopo, alle ore 18.30, poiché, immediatamente dopo l’individuazione degli immigrati e l’acquisizione delle loro indicazioni circa gli scafisti e il mezzo utilizzato, ebbero inizio le ricerche del natante, che portarono, nelle prime ore del 25 agosto 2010, la Guardia di finanza di Taranto – Nucleo di manovra di Crotone ad individuare l’imbarcazione in fuga, già oggetto di costante controllo nella sua rotta, e, senza soluzione di continuità, ad inseguirla e fermarla, come da verbale di arresto dei suoi conducenti allegato al ricorso.

4. L’inammissibilità del ricorso determina, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria che si stima equo determinare nella misura media, tra il minimo e il massimo previsto, di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011