B. Zona contigua italiana
36. Sentenza della Corte di Cassazione del 5 maggio 2010, n. 32960
37. Sentenza della Corte di Cassazione del 18 marzo 2011, n. 29182
38. Sentenza del Giudice di Pace di Alessano del 22 settembre 2011
39. Sentenza del Giudice di Pace di Alessano del 7 giugno 2012
40. Decreto di archiviazione del Giudice di Pace di Lecce dell’11 ottobre 2012
40. Decreto di archiviazione del Giudice di Pace di Lecce dell’11 ottobre 2012
GIUDICE DI PACE DI LECCE
SEZIONE PENALE
Decreto di archiviazione
(Art.17 d.lgs. n. 274 del 28 agosto 2000; Art. 415 c.p.p.)
Il Giudice di Pace
Letti gli atti del procedimento a carico di A.I. +13 per il reato di cui all’art. 10 bis, co. 1°, Dec. Leg.v.o 25.07.1998 n.286 c.p.;
Vista la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero in data 24/09/2012;
Ritenuto che:
– la notizia di reato è infondata in quanto come correttamente argomentato dal P.M. gli indagati non hanno commesso alcun reato, atteso che sono stati rintracciati in acque internazionali
Letto l’art. 17 del D.Lgs. n. 274 del 28 agosto 2000;
DISPONE L’ARCHIVIAZIONE
del procedimento e la restituzione degli atti al pubblico ministero.
Lecce, lì 11-10-2012
PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCE
N. 2154/12 G.d.P mod. 21 bis DOTT. A. DE DONNO
RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE PER MANCANZA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA’
AL GIUDICE DI PACE
LECCE
IL PUBBLICO MINISTERO
letti gli atti del procedimento penale a margine indicato nei confronti di:
A.I. +13
per il reato di cui all’art. 10 bis, comma primo, Dec. Leg.vo 25.07.1998, nr. 286,
iscritto nel registro delle notizie di reato in data 20.09.2012;
rilevato in atti che:
gli indagati, tutti cittadini extracomunitari, (nr. 12 di nazionalità pakistana ed i restanti due di nazionalità bengalese), sono stati individuati e soccorsi in mare da un Guardacoste della Guardia di Finanza, in acque internazionali, nella cosiddetta “Zona Contigua” alle acque territoriali, segnatamente a circa 14,7 miglia dalla costa di Tricase Porto, la notte del 19.09.2012; al momento del rintraccio erano a bordo di un barchino in vetroresina, della lunghezza di circa mt. 5, con motore spento, alla deriva;
data la situazione contingente (eccessivo numero di persone a bordo del natante con il serio rischio che il mezzo potesse affondare e condizione meteo marine avverse caratterizzate da vento da Nord forza 4 e mare mosso), al solo fine di salvaguardare la loro incolumità fisica, che era in evidente pericolo, venivano trasbordati sul mezzo navale della Guardia di Finanza e condotti ad Otranto, ove venivano accompagnati presso il Centro di prima assistenza “Don Tonino Bello” per le cure del caso;
pertanto, gli indagati hanno fatto ingresso nel territorio nazionale non di loro spontanea volontà, bensì portatici per salvaguardare la loro incolumità, altrimenti in serio pericolo;
constatato quindi che non si ricade nella fattispecie dell’immigrazione clandestina prevista e punita dall’art.10 bis del Dec. Leg.vo nr. 286/1998, essendo il luogo di consumazione dell’ipotizzato reato ricadente in acque internazionali, seppur nella cosiddetta “Zona Contigua” così come prevista e disciplinata dalla Convenzione di Montego Bay; com’è noto, l’art. 33 comma 1 della citata Convenzione sancisce che nella zona contigua al suo mare territoriale lo Stato costiero può esercitare il controllo al solo fine di:
a) prevenire le proprie leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari e di immigrazione entro il suo territorio o mare territoriale;
b) punire le violazioni delle leggi e regolamenti anzidetti, commesse nel proprio territorio o mare territoriale.
La fattispecie in esame non integra assolutamente l’ipotesi di cui al precedente punto b) del suddetto art. 33, in quanto gli indagati, al momento del loro rintraccio, non erano ancora entrati nelle acque territoriali italiane e tantomeno nel territorio italiano e quindi non avevano violato le leggi sull’immigrazione italiane.
Visti gli artt. 408/411 c.p.p. e art. 125 disp. att. c.p.p.
CHIEDE
disporsi l’archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.
Lecce, 24 settembre 2012
38. Sentenza del Giudice di Pace di Alessano del 22 settembre 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Di Pace Di Alessano Avv. Anna Maria COSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento penale nei confronti di:
1. F. A., nato in OMISSIS;
2. T. M. S., nato in OMISSIS;
3. M.S.S.R., nato in OMISSIS;
4. Z.A., nato in OMISSIS;
5. D.A., nato in OMISSIS;
6. F.H., nato in OMISSIS;
7. M.C., nato in OMISSIS;
8. B.Z., nato in OMISSIS;
9. T.M., nato in OMISSIS;
10U.K., nato in OMISSIS;
11. H.H., nato in OMISSIS;
12. H.N.S., nato in OMISSIS;
13. A.H., nato in OMISSIS;
14. S.A., nato in OMISSIS;
15. T.N.G.A., nato in OMISSIS;
16. O.M.K., nato in OMISSIS;
17. L.M.I., nato in OMISSIS;
18. M.A.A., nato in OMISSIS;
19. B.B.S., nato in OMISSIS;
20. K.K.K., nato OMISSIS;
21. W.W., nato in OMISSIS;
22. Z.Z.H., nato in OMISSIS;
23. M.A.M.E., nato in OMISSIS;
24. N.R.N., nato in OMISSIS;
25. A.A.R., nato in OMISSIS;
26. A.M., nato in OMISSIS;
27. T.M.T., nato in OMISSIS;
28. A.A.A., nato in OMISSIS;
29. C.A.B, nato in OMISSIS;
30. M.M.I., nato in OMISSIS;
31. A.A., nato in OMISSIS;
32. Q.Q., nato in OMISSIS;
33. T.M.T., nato in OMISSIS;
34. A.M., nato in OMISSIS;
35. H.H.A., nato in OMISSIS;
36. E.E., nato in OMISSIS;
37. S.S.A., nato in OMISSIS;
38. S.S.R., nato in OMISSIS;
39. S.S.A., nato in OMISSIS;
40. S.S.K., nato in OMISSIS;
41. N.K.S., nato in OMISSIS;
42. A.S.R., nato in OMISSIS;
43. K.M., nato in OMISSIS;
44. A.M.A, nato in OMISSIS;
45. M.E., nato in OMISSIS;
46. K.R., nato in OMISSIS;
47. E.R., nato in OMISSIS;
48. A.G., nato in OMISSIS;
49. R.M.A., nato in OMISSIS;
50. A.J., nato in OMISSIS;
51. R.A., nato in OMISSIS;
52. H.M., nato in OMISSIS;
53. D.L.M., nato in OMISSIS;
54. K.V., nato in OMISSIS;
55. H.Z.V., nato in OMISSIS;
56. K.Z.K., nato in OMISSIS;
57. K.P., nato in OMISSIS;
58. M.J., nato in OMISSIS;
59. S.S., nato in OMISSIS;
60. H.O., nato in OMISSIS;
61. G.S., nato in OMISSIS;
62. S.A., nato in OMISSIS;
63. Z.P., nato in OMISSIS;
64. M.S.M., nato in OMISSIS;
65. M.S., nato in OMISSIS;
66. M.P., nato in OMISSIS;
67. M.Z., nato in OMISSIS;
68. K.O., nato in OMISSIS;
69. J.T., nato in OMISSIS;
70. K.A. nato in OMISSIS;
71. R.K., nato in OMISSIS.
Tutti CONTUMACI, assistiti d’Ufficio dall’avv. Francesco Tobia Caputo
IMPUTATI
TUTTI della contravvenzione di cui all’art. 10 bis D.Lgs 286/98 per aver, quali cittadini stranieri, fatto ingresso ed essersi trattenuti nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del medesimo decreto legislativo e dell’art. 1 L. 68/2007, essendo privi di valido permesso di soggiorno. Reato commesso in acque di S.M. di Leuca il 6.07.2011.
Con l’intervento del P.M. avv. Giuliana Santese;
Le parti concludevano come segue:
Il Pubblico Ministero chiedeva: dichiararsi la penale responsabilità di tutti gli imputati con condanna degli stessi alla pena di € 8000,00 di ammenda;
la difesa degli imputati chiedeva assoluzione con formula di giustizia;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto del 6.07.2011 il P.M. autorizzava la presentazione immediata degli imputati dinanzi a Questo giudice di Pace per il reato di cui al capo di imputazione. Espletate le formalità di legge e fissata l’udienza, tutti gli imputati sono rimasti contumaci. Ascoltate il verbalizzante presente in udienza che ha deposto sulle modalità di accertamento del reato ed identificazione degli imputati, acquisita, sull’accordo delle parti, la comunicazione di notizia di reato del 8.07.2011, le parti hanno concluso come innanzi riportato. L’istruttoria dibattimentale non ha provato, in maniera certa ed univoca, la responsabilità penale degli imputati.
Il teste B.V. che ha operato il pomeriggio del 6.07.2011 ha, infatti, dichiarato che l’imbarcazione con a bordo gli imputati era ferma al largo, in acque internazionali a circa 24 miglia dalla costa italiana, in corrispondenza di S.M. di Leuca. Il teste ha, anche, precisato che l’intervento, richiesto dalla sala operativa, è stato effettuato come intervento di soccorso poiché la imbarcazione era ferma. Tale ultima circostanza è stata ulteriormente confermata dal teste il quale ha chiarito come, i militari dell’equipaggio ai suoi comandi, abbiano cercato di rimettere in moto il motore della imbarcazione, senza esito. Tutti gli imputati, quindi, venivano soccorsi e trasportati sul Guardacoste, mezzo più grande e più idoneo al trasporto di passeggeri. La imbarcazione veniva trascinata sino al porto di Gallipoli, così come gli imputati poi trasportati ad Otranto per la identificazione nel centro Don Tonino Bello.
L’art. 10 bis Dlgvo 286/98, prevede che lo straniero faccia ingresso nel territorio dello Stato. Nel caso di specie, sebbene, tutti i presupposti depongano per la ipotesi di cui alla predetta norma è anche evidente che gli imputati non avevano ancora fatto ingresso nelle acque territoriali italiane e che il loro fermo è avvenuto in acque internazionali. La imbarcazione e stata, poi, trascinata sino al porto di Gallipoli cosi come tutti gli occupanti, fortunatamente soccorsi.
Ne deriva che non vi è prova certa che il fatto sussista.
Gli imputati vanno, quindi, mandati assolti sotto la previsione dell’art. 530 II° co. CPP.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace
letto ed applicato l’art. 530 II° co. CPP
ASSOLVE
Tutti gli imputati sottoindicati
1. F. A., nato in OMISSIS;
2. T. M. S., nato in OMISSIS;
3. M.S.S.R., nato in OMISSIS;
4. Z.A., nato in OMISSIS;
5. D.A., nato in OMISSIS;
6. F.H., nato in OMISSIS;
7. M.C., nato in OMISSIS;
8. B.Z., nato in OMISSIS;
9. T.M., nato in OMISSIS;
10U.K., nato in OMISSIS;
11. H.H., nato in OMISSIS;
12. H.N.S., nato in OMISSIS;
13. A.H., nato in OMISSIS;
14. S.A., nato in OMISSIS;
15. T.N.G.A., nato in OMISSIS;
16. O.M.K., nato in OMISSIS;
17. L.M.I., nato in OMISSIS;
18. M.A.A., nato in OMISSIS;
19. B.B.S., nato in OMISSIS;
20. K.K.K., nato OMISSIS;
21. W.W., nato in OMISSIS;
22. Z.Z.H., nato in OMISSIS;
23. M.A.M.E., nato in OMISSIS;
24. N.R.N., nato in OMISSIS;
25. A.A.R., nato in OMISSIS;
26. A.M., nato in OMISSIS;
27. T.M.T., nato in OMISSIS;
28. A.A.A., nato in OMISSIS;
29. C.A.B, nato in OMISSIS;
30. M.M.I., nato in OMISSIS;
31. A.A., nato in OMISSIS;
32. Q.Q., nato in OMISSIS;
33. T.M.T., nato in OMISSIS;
34. A.M., nato in OMISSIS;
35. H.H.A., nato in OMISSIS;
36. E.E., nato in OMISSIS;
37. S.S.A., nato in OMISSIS;
38. S.S.R., nato in OMISSIS;
39. S.S.A., nato in OMISSIS;
40. S.S.K., nato in OMISSIS;
41. N.K.S., nato in OMISSIS;
42. A.S.R., nato in OMISSIS;
43. K.M., nato in OMISSIS;
44. A.M.A, nato in OMISSIS;
45. M.E., nato in OMISSIS;
46. K.R., nato in OMISSIS;
47. E.R., nato in OMISSIS;
48. A.G., nato in OMISSIS;
49. R.M.A., nato in OMISSIS;
50. A.J., nato in OMISSIS;
51. R.A., nato in OMISSIS;
52. H.M., nato in OMISSIS;
53. D.L.M., nato in OMISSIS;
54. K.V., nato in OMISSIS;
55. H.Z.V., nato in OMISSIS;
56. K.Z.K., nato in OMISSIS;
57. K.P., nato in OMISSIS;
58. M.J., nato in OMISSIS;
59. S.S., nato in OMISSIS;
60. H.O., nato in OMISSIS;
61. G.S., nato in OMISSIS;
62. S.A., nato in OMISSIS;
63. Z.P., nato in OMISSIS;
64. M.S.M., nato in OMISSIS;
65. M.S., nato in OMISSIS;
66. M.P., nato in OMISSIS;
67. M.Z., nato in OMISSIS;
68. K.O., nato in OMISSIS;
69. J.T., nato in OMISSIS;
70. K.A. nato in OMISSIS;
71. R.K., nato in OMISSIS.
Perché il fatto non sussiste.
Alessano, 22 settembre 2011
39. Sentenza del Giudice di Pace di Alessano del 7 giugno 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Ufficio del Giudice di Pace di Alessano
Il Giudice di Pace Avv. Anna Maria AVANTAGGIATO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento penale nei confronti di:
1. M.K., nato in OMISSIS;
2. J.S., nato in OMISSIS;
3. A.R., nato in OMISSIS;
4. H.C., nato in OMISSIS;
5. F.W., nato in OMISSIS;
Tutti elettivamente domiciliati in LECCE, presso lo studio del difensore d’ufficio Avv. to Milena NUCCI,
IMPUTATI
Della contravvenzione di cui all’art. 10 bis del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero per avere, quali cittadini stranieri, fatto ingresso ed essersi trattenuti nel territorio dello Stato italiano in violazione delle disposizioni del medesimo Testo unico, nonché dell’art. 1 della legge 68/2007 essendo privi di valido titolo di soggiorno.
Reato commesso al largo del litorale di Gagliano del Capo il 04.05.2012.
Con l’intervento del P.M. dott.ssa Pasquino Maria Antonella
FATTO E DIRITTO
Con atto datato 29.05.2012 il P.M. presso la Procura della Repubblica di Lecce, autorizzava la presentazione immediata a giudizio dei suddetti imputati, per l’udienza del 07.07.2012, per rispondere del reato di cui in rubrica.
Il giudizio si è svolto in contumacia degli imputati, dove, dato atto della rinuncia al termine a difesa da parte del difensore degli imputati, veniva dichiarato aperto il dibattimento e, su accordo delle parti, veniva acquisita agli atti del processo la comunicazione della notizia di reato, il verbale di nomina di ausiliario di P.G., verbali di identificazione, estratto del giornale di chiesuola del 0.4.05.2012, le schede fotodattiloscopiche ed altri atti indicati in verbale.
Terminata la fase istruttoria le parti terminavano chiedendo:
Il P.M. la condanna alla pena di euro 5.000,00 di ammenda per ogni imputato;
Il difensore degli imputati chiedeva il minimo della pena, con applicazione dei benefici di legge.
In diritto, alla luce delle risultanze istruttorie e della documentazione acquisita, ritiene il Giudicante che va affermata la penale responsabilità degli imputati, con loro conseguente condanna in ordine al reato ascritttogli in rubrica.
Gli stessi, infatti, nel pomeriggio del 04.05.2012, venivano soccorsi dalla G.di F. a circa 14 miglia nautiche dalla costa italiana, al largo del litorale di Gagliano del Capo, a bordo di una natante privo di bandiera.
Gli stessi fornivano false indicazioni in merito alla loro nazionalità, dichiarandosi di nazionalità siriana e, dunque, presentandosi come possibili richiedenti asilo, in considerazione dell’attuale situazione politica in quello stato, tanto al fine di essere portati sul territorio dello stato nazionale, mentre, invece, erano tutti di nazionalità marocchina.
Due di loro si sono dati alla fuga prima di essere identificati e tutti erano privi di permesso di soggiorno e di documenti di identità e si trovavano in Zona Contigua, diretti verso il mare territoriale Italiano, con la chiara intenzione di raggiungere le coste italiane clandestinamente per poi darsi alla fuga ed abbandonare il natante, come dichiarato da due dei cittadini extracomunitari clandestini nel corso della loro escussione a sommarie informazioni testimoniale ex art. 351 c.p.p., il tutto per come emerge dalla CNR e dalla documentazione acquisita agli atti.
Ora, ritiene il Giudicante che se è vero che l’intervento della G. di F. è nato da esigenze di soccorso e salvaguardia della vita umana in mare, ottemperando ad un preciso obbligo di soccorso incombente sulle navi nazionali in base al diritto internazionale consuetudinario e pattizio (art. 98 Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982), assicurando agli odierni imputati il raggiungimento di un luogo sicuro, conducendoli presso il porto di Otranto è, pur vero, che nel corso di detta operazione di salvataggio, il personale della Guardia di Finanza, ha anche agito in conformità dell’art. 12, co. 9 bis del d.lgs. 25 luglio 1998, c.d. T.U. sull’immigrazione, in base al quale le autorità italiane devono controllare l’applicazione delle norme del T.U., quindi prevenire e reprimere l’ingresso di clandestini sul territorio nazionale (ivi compreso il mare territoriale), sia nel mare territoriale che nella zona contigua e in conformità dell’art. 9 quater che prevede che l’esercizio del controllo e della relativa repressione devono avvenire nei limiti consentititi del diritto internazionale.
Il Giudice ritiene, dunque, la legittimità dell’intervento della Guardia di Finanza sul natante anche ai fini dell’accertamento del fatto costituente reato, così come contestato ai suddetti cittadini extracomunitari, rintracciati in detta zona contigua, in considerazione che, seppure non vi è un’esplicita proclamazione sull’esistenza della zona contigua italiana, si può ritenere comunque la sua esistenza limitatamente all’esercizio dei poteri in materia di immigrazione ai sensi dell’art. 12 T.U. su richiamato, con conseguente riconoscimento della sussistenza della giurisdizione italiana e del potere di reprimere una violazione commessa nella zona contigua, accanto al generale potere di controllo e di prevenzione delle violazioni delle norme applicabili nel mare territoriale di cui all’art. 33 della Convenzione di Montego Bay.
Ritenuta, dunque, che l’esistenza di una zona contigua italiana in funzione anti-immigrazione è conforme al diritto internazionale e che la giurisdizione penale è stata legittimamente esercitata nei confronti degli odierni imputati, intercettati in zona contigua mentre erano diretti verso le coste italiane, privi di permessi di soggiorno e di documenti utili alla loro identificazione e sussistendo, dunque, tutti gli elementi costitutivi del reato di clandestinità, va decisamente riconosciuta la responsabilità penale di tutti gli odierni imputati per la violazione della norma contestatagli.
Sussiste, inoltre, anche l’elemento soggettivo del reato, da individuarsi nella coscienza e volontà di entrare nel territorio italiano, sottraendosi ai controlli di frontiera.
In ordine alla pena, si ritiene giusto condannare gli imputati alla pena di euro 4.000,00 di ammenda cadauno (pena base di euro 6.000,00 diminuita a 4.000,00 per le attenuanti generiche), oltre la condanna al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato.
Detta pena, giusta disposizione di cui all’art. 16 d.lgs. 286/1998, come richiamato dall’art. 62 bis d.lgs. 274/2000, va sostituita con l’espulsione degli imputati dal territorio nazionale per un periodo di anni 5.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, letti ed applicati gli artt. 533 e 535 c.p.p. e 10 bis del d.lgs. 286/98
DICHIARA
1. M.K., nato in OMISSIS;
2. J.S., nato in OMISSIS;
3. A.R., nato in OMISSIS;
4. H.M., nato in OMISSIS;
5. F.W., nato in OMISSIS;
responsabili del reato ascritto in rubrica e, concesse le attenuanti generiche, li condanna alla pena di euro 4.000,00 di ammenda ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali.
Visto l’art. 62 bis d.lgs. 274/2000
SOSTITUISCE
la pena con la misura dell’espulsione prevista dall’art. 16 del d.lgs. 286/98 per un periodo non inferiore ad anni cinque.
Alessano, 7 giugno 2012
37. Sentenza della Corte di Cassazione del 18 marzo 2011, n. 29182
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIEFFI Severo – Presidente –
Dott. TARDIO Angela – Consigliere –
Dott. CAVALLO Aldo – Consigliere –
Dott. CASSANO Margherita – Consigliere –
Dott. MAZZEI Antonella P – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
K.I., nato OMISSIS;
avverso l’ordinanza del 27/08/2010 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Russo Rosario Giovanni, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in data 27 agosto 2010, è stato convalidato l’arresto di K.I., cittadino ucraino, operato il precedente 25 agosto dalla Guardia di Finanza, sezione operativa navale di OMISSIS, Nucleo di manovra di Crotone “Guardacoste G. 94 Cappelletti”, ed è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere al K., siccome gravemente indiziato, quale conducente di un mezzo navale a motore e a vela, in concorso con J.S.N.B., di origine palestinese, dei delitti di trasporto clandestino di cinquantuno persone extracomunitarie dalla Turchia nel territorio dello Stato (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12), e di omicidio di uno di loro, Q.A., per annegamento (art. 575 c.p.), reati commessi in OMISSIS.
Nell’ordinanza si legge che la Guardia di Finanza, in costante contatto con la Marina militare, aveva eseguito un monitoraggio costante della rotta seguita dall’Imbarcazione, denominata “OMISSIS”, di nazionalità turca, accertando, senza soluzione di continuità, che essa era entrata in acque territoriali italiane, si era temporaneamente fermata sotto la costa e, quindi, si era allontanata fino all’avvistamento e al successivo aggancio radar da parte degli operanti.
Gli stranieri sbarcati in quella stessa notte nella zona di OMISSIS, sentiti a sommarie informazioni, avevano dichiarato che erano stati trasportati proprio dall’imbarcazione fermata, guidata dal K. e dallo J., cui avevano versato la somma di circa Euro 5.000 – Euro 6.000 e dai quali avevano subito violenze e minacce e, perfino, la costrizione a tuffarsi in mare in prossimità della costa, incontrando uno di loro, incapace di nuotare, la morte per annegamento.
2. Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il K. personalmente e deduce due motivi.
2.1. Con il primo lamenta l’inosservanza di norme processuali, stabilite a pena di nullità, e, segnatamente, la violazione degli artt. 380 e 382 c.p.p. e art. 390 c.p.p., comma 4, in relazione all’art. 111, comma 1, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare in data 10 dicembre 1982 (d’ora in avanti denominata UNCLOS da United Nations Convention Law of the Sea), ratificata dall’Italia con L. 2 dicembre 1994, n. 689, poiché l’inseguimento dell’imbarcazione e il conseguente arresto dei suoi conducenti sarebbero avvenuti fuori dalle acque territoriali, oltre le 12 miglia dalla costa italiana, senza che la rincorsa fosse iniziata all’interno di esse, tenuto anche conto che l’Italia non ha istituito la più ampia zona contigua, estesa 24 miglia, nella quale, tuttavia, è consentito intraprendere l’inseguimento solo se sono stati violati i diritti a tutela dei quali essa è stata stabilita.
L’Autorità italiana, inoltre, avrebbe violato anche il comma 4 del predetto art. 111 UNCLOS, poiché l’inseguimento di un natante può legittimamente cominciare solo dopo che sia stato trasmesso un ordine di arresto della navigazione con un segnale visivo o sonoro e a distanza adeguata perché possa essere ricevuto dalla nave straniera, ciò che non era avvenuto nel caso in esame.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 382 c.p.p., comma 1, poiché, come emergerebbe dall’informativa dei Carabinieri della Stazione di Guardavalle e dall’annotazione di polizia giudiziaria dell’appuntato M. in data 25 agosto 2010, allegate In copia al ricorso, diverse ore prima dell’inseguimento dell’imbarcazione e dell’arresto dei suoi occupanti, le forze dell’ordine controllarono, sulla terra ferma, lungo la strada statale OMISSIS, alle ore 22 circa del OMISSIS, gli immigrati extracomunitari, già sbarcati, mentre l’inseguimento del natante e degli scafisti iniziò solo alle ore 0,20 del successivo OMISSIS per concludersi alle ore 3 del mattino con l’intercettazione dello “OMISSIS”.
Non sussisterebbe, dunque, lo stato di flagranza, donde l’illegittimità, anche per questa ulteriore ragione, dell’operato arresto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Va premesso che allorquando il giudice, con un’unica ordinanza, convalida l’arresto della persona indagata e contestualmente gli applica una misura cautelare custodiale, permane l’interesse dell’arrestato a impugnare il provvedimento di convalida, in quanto costui è pur sempre portatore di un interesse concreto e attuale a proporre ricorso per cassazione, quanto meno in rapporto alla previsione normativa dell’art. 657 c.p.p. – che disciplina la fungibilità della detenzione e della privazione della libertà personale subita senza titolo – e alla stregua dei principi generali, derivanti dall’art. 111 Cost., comma 7 (già comma secondo), che attengono alla materia dei provvedimenti restrittivi della libertà personale (conforme, per l’analogo caso di convalida del fermo di indiziato di delitto, Sez. 1, ordinanza n. 3364 del 09/06/1998, dep. 08/07/1998, Stegani, Rv. 211021).
3.1. Ciò posto, la prima censura mossa dal ricorrente all’ordinanza di convalida dell’arresto, nella ritenuta quasi flagranza dei delitti previsti dell’art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12 (capo A) e dagli artt. 110 e 575 c.p. (capo B), è inammissibile perché generica.
Essa postula, senza indicare elementi specifici a suffragio della ricostruzione proposta, che l’inseguimento del natante con a bordo i due scafisti arrestati sia iniziato illegittimamente, e, in particolare, in violazione dell’art. 111 della Convenzione delle nazioni unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, detta Convenzione di Montego Bay, ratificata dall’Italia con L. 2 dicembre 1994, n. 689, mentre, nel provvedimento impugnato, si legge che la rotta dell’imbarcazione OMISSIS fu costantemente monitorata nel suo ingresso in acque nazionali italiane, nella successiva sosta sottocosta, e, quindi, nel suo allontanamento fino all’avvistamento e al successivo aggancio radar da parte del Guardacoste della Guardia di Finanza.
Va aggiunto che, proprio in base alla Convenzione citata dal ricorrente, lo Stato costiero, nel caso di violazione delle proprie leggi in materia di immigrazione, può esercitare il controllo nella zona contigua che si estende per un raggio più ampio rispetto a quello di 12 miglia fino ad un massimo di 24 miglia dalla linea di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale (art. 33 della parte 2, sezione 4, della Convenzione citata in relazione all’art. 111, comma 4, parte 7^ della stessa Convenzione); e, nel caso in esame, il ricorrente non ha indicato gli atti del procedimento, non sostituibili dai prodotti risultati della ricerca via internet eseguita dallo stesso K., dai quali emergerebbe che l’inseguimento materiale del natante, pur astraendo dal precedente costante controllo di esso a mezzo radar, ebbe inizio oltre il limite delle 24 miglia e ha mostrato di ignorare che, entro quei raggio, esso era consentito dalla violazione delle norme nazionali in materia di immigrazione clandestina.
3.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
In tema di convalida dell’arresto, l’inseguimento del reo, utile per definire il concetto di quasi flagranza, deve essere inteso in senso più ampio di quello strettamente etimologico; invero, dal punto di vista tecnico-giuridico, esso ricomprende anche l’azione di ricerca, immediatamente posta in atto, anche se non immediatamente conclusa, purché protratta senza soluzione di continuità. Non è quindi necessaria la coincidenza tra il momento iniziale della fuga e quello in cui inizia l’inseguimento, purché l’arresto non intervenga dopo la cessazione della fuga o dopo che sia terminato l’inseguimento (Sez. 5, n. 2738 del 07/06/1999, dep. 01/09/1999, Giannatiempo M., Rv. 214469; Sez. 4, n. 4348 del 12/11/2002, dep. 30/01/2003, Mahbob, Rv. 226984; Sez. 1, n. 23560 del 15/03/2006, dep. 06/07/2006, Dottore, Rv. 235259; Sez. 4, n. 29980 del 20/06/2006, dep. 12/09/2006, Sali, Rv. 234816; Sez. 2, n. 44369 del 10/11/2010, dep. 16/12/2010, Califano, Rv. 249169).
Nella fattispecie, quindi, non è rilevante al fine di escludere la quasi flagranza dei reati di immigrazione clandestina ed omicidio, la circostanza che i cittadini extracomunitari (41 afgani, 6 palestinesi e 3 iracheni), gettati in mare nei pressi dalla costa ionica, furono sorpresi, smarriti e vaganti, in frazione OMISSIS del Comune di OMISSIS, alle ore 22.00 circa del OMISSIS, mentre l’arresto del ricorrente, presunto autore del trasporto degli stessi e dell’omicidio per annegamento di uno di loro, avvenne il giorno dopo, alle ore 18.30, poiché, immediatamente dopo l’individuazione degli immigrati e l’acquisizione delle loro indicazioni circa gli scafisti e il mezzo utilizzato, ebbero inizio le ricerche del natante, che portarono, nelle prime ore del 25 agosto 2010, la Guardia di finanza di Taranto – Nucleo di manovra di Crotone ad individuare l’imbarcazione in fuga, già oggetto di costante controllo nella sua rotta, e, senza soluzione di continuità, ad inseguirla e fermarla, come da verbale di arresto dei suoi conducenti allegato al ricorso.
4. L’inammissibilità del ricorso determina, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria che si stima equo determinare nella misura media, tra il minimo e il massimo previsto, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011