39. Sentenza del Giudice di Pace di Alessano del 7 giugno 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Ufficio del Giudice di Pace di Alessano
Il Giudice di Pace Avv. Anna Maria AVANTAGGIATO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento penale nei confronti di:
1. M.K., nato in OMISSIS;
2. J.S., nato in OMISSIS;
3. A.R., nato in OMISSIS;
4. H.C., nato in OMISSIS;
5. F.W., nato in OMISSIS;
Tutti elettivamente domiciliati in LECCE, presso lo studio del difensore d’ufficio Avv. to Milena NUCCI,
IMPUTATI
Della contravvenzione di cui all’art. 10 bis del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero per avere, quali cittadini stranieri, fatto ingresso ed essersi trattenuti nel territorio dello Stato italiano in violazione delle disposizioni del medesimo Testo unico, nonché dell’art. 1 della legge 68/2007 essendo privi di valido titolo di soggiorno.
Reato commesso al largo del litorale di Gagliano del Capo il 04.05.2012.
Con l’intervento del P.M. dott.ssa Pasquino Maria Antonella
FATTO E DIRITTO
Con atto datato 29.05.2012 il P.M. presso la Procura della Repubblica di Lecce, autorizzava la presentazione immediata a giudizio dei suddetti imputati, per l’udienza del 07.07.2012, per rispondere del reato di cui in rubrica.
Il giudizio si è svolto in contumacia degli imputati, dove, dato atto della rinuncia al termine a difesa da parte del difensore degli imputati, veniva dichiarato aperto il dibattimento e, su accordo delle parti, veniva acquisita agli atti del processo la comunicazione della notizia di reato, il verbale di nomina di ausiliario di P.G., verbali di identificazione, estratto del giornale di chiesuola del 0.4.05.2012, le schede fotodattiloscopiche ed altri atti indicati in verbale.
Terminata la fase istruttoria le parti terminavano chiedendo:
Il P.M. la condanna alla pena di euro 5.000,00 di ammenda per ogni imputato;
Il difensore degli imputati chiedeva il minimo della pena, con applicazione dei benefici di legge.
In diritto, alla luce delle risultanze istruttorie e della documentazione acquisita, ritiene il Giudicante che va affermata la penale responsabilità degli imputati, con loro conseguente condanna in ordine al reato ascritttogli in rubrica.
Gli stessi, infatti, nel pomeriggio del 04.05.2012, venivano soccorsi dalla G.di F. a circa 14 miglia nautiche dalla costa italiana, al largo del litorale di Gagliano del Capo, a bordo di una natante privo di bandiera.
Gli stessi fornivano false indicazioni in merito alla loro nazionalità, dichiarandosi di nazionalità siriana e, dunque, presentandosi come possibili richiedenti asilo, in considerazione dell’attuale situazione politica in quello stato, tanto al fine di essere portati sul territorio dello stato nazionale, mentre, invece, erano tutti di nazionalità marocchina.
Due di loro si sono dati alla fuga prima di essere identificati e tutti erano privi di permesso di soggiorno e di documenti di identità e si trovavano in Zona Contigua, diretti verso il mare territoriale Italiano, con la chiara intenzione di raggiungere le coste italiane clandestinamente per poi darsi alla fuga ed abbandonare il natante, come dichiarato da due dei cittadini extracomunitari clandestini nel corso della loro escussione a sommarie informazioni testimoniale ex art. 351 c.p.p., il tutto per come emerge dalla CNR e dalla documentazione acquisita agli atti.
Ora, ritiene il Giudicante che se è vero che l’intervento della G. di F. è nato da esigenze di soccorso e salvaguardia della vita umana in mare, ottemperando ad un preciso obbligo di soccorso incombente sulle navi nazionali in base al diritto internazionale consuetudinario e pattizio (art. 98 Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982), assicurando agli odierni imputati il raggiungimento di un luogo sicuro, conducendoli presso il porto di Otranto è, pur vero, che nel corso di detta operazione di salvataggio, il personale della Guardia di Finanza, ha anche agito in conformità dell’art. 12, co. 9 bis del d.lgs. 25 luglio 1998, c.d. T.U. sull’immigrazione, in base al quale le autorità italiane devono controllare l’applicazione delle norme del T.U., quindi prevenire e reprimere l’ingresso di clandestini sul territorio nazionale (ivi compreso il mare territoriale), sia nel mare territoriale che nella zona contigua e in conformità dell’art. 9 quater che prevede che l’esercizio del controllo e della relativa repressione devono avvenire nei limiti consentititi del diritto internazionale.
Il Giudice ritiene, dunque, la legittimità dell’intervento della Guardia di Finanza sul natante anche ai fini dell’accertamento del fatto costituente reato, così come contestato ai suddetti cittadini extracomunitari, rintracciati in detta zona contigua, in considerazione che, seppure non vi è un’esplicita proclamazione sull’esistenza della zona contigua italiana, si può ritenere comunque la sua esistenza limitatamente all’esercizio dei poteri in materia di immigrazione ai sensi dell’art. 12 T.U. su richiamato, con conseguente riconoscimento della sussistenza della giurisdizione italiana e del potere di reprimere una violazione commessa nella zona contigua, accanto al generale potere di controllo e di prevenzione delle violazioni delle norme applicabili nel mare territoriale di cui all’art. 33 della Convenzione di Montego Bay.
Ritenuta, dunque, che l’esistenza di una zona contigua italiana in funzione anti-immigrazione è conforme al diritto internazionale e che la giurisdizione penale è stata legittimamente esercitata nei confronti degli odierni imputati, intercettati in zona contigua mentre erano diretti verso le coste italiane, privi di permessi di soggiorno e di documenti utili alla loro identificazione e sussistendo, dunque, tutti gli elementi costitutivi del reato di clandestinità, va decisamente riconosciuta la responsabilità penale di tutti gli odierni imputati per la violazione della norma contestatagli.
Sussiste, inoltre, anche l’elemento soggettivo del reato, da individuarsi nella coscienza e volontà di entrare nel territorio italiano, sottraendosi ai controlli di frontiera.
In ordine alla pena, si ritiene giusto condannare gli imputati alla pena di euro 4.000,00 di ammenda cadauno (pena base di euro 6.000,00 diminuita a 4.000,00 per le attenuanti generiche), oltre la condanna al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato.
Detta pena, giusta disposizione di cui all’art. 16 d.lgs. 286/1998, come richiamato dall’art. 62 bis d.lgs. 274/2000, va sostituita con l’espulsione degli imputati dal territorio nazionale per un periodo di anni 5.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, letti ed applicati gli artt. 533 e 535 c.p.p. e 10 bis del d.lgs. 286/98
DICHIARA
1. M.K., nato in OMISSIS;
2. J.S., nato in OMISSIS;
3. A.R., nato in OMISSIS;
4. H.M., nato in OMISSIS;
5. F.W., nato in OMISSIS;
responsabili del reato ascritto in rubrica e, concesse le attenuanti generiche, li condanna alla pena di euro 4.000,00 di ammenda ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali.
Visto l’art. 62 bis d.lgs. 274/2000
SOSTITUISCE
la pena con la misura dell’espulsione prevista dall’art. 16 del d.lgs. 286/98 per un periodo non inferiore ad anni cinque.
Alessano, 7 giugno 2012