40. Decreto di archiviazione del Giudice di Pace di Lecce dell’11 ottobre 2012

GIUDICE DI PACE DI LECCE

SEZIONE PENALE

Decreto di archiviazione

(Art.17 d.lgs. n. 274 del 28 agosto 2000; Art. 415 c.p.p.)

Il Giudice di Pace

Letti gli atti del procedimento a carico di A.I. +13 per il reato di cui all’art. 10 bis, co. 1°, Dec. Leg.v.o 25.07.1998 n.286 c.p.;

Vista la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero in data 24/09/2012;

Ritenuto che:

– la notizia di reato è infondata in quanto come correttamente argomentato dal P.M. gli indagati non hanno commesso alcun reato, atteso che sono stati rintracciati in acque internazionali

Letto l’art. 17 del D.Lgs. n. 274 del 28 agosto 2000;

DISPONE L’ARCHIVIAZIONE

del procedimento e la restituzione degli atti al pubblico ministero.

Lecce, lì 11-10-2012

PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCE

N. 2154/12 G.d.P mod. 21 bis DOTT. A. DE DONNO

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE PER MANCANZA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA’

AL GIUDICE DI PACE

LECCE

IL PUBBLICO MINISTERO

letti gli atti del procedimento penale a margine indicato nei confronti di:

A.I. +13

per il reato di cui all’art. 10 bis, comma primo, Dec. Leg.vo 25.07.1998, nr. 286,

iscritto nel registro delle notizie di reato in data 20.09.2012;

rilevato in atti che:

gli indagati, tutti cittadini extracomunitari, (nr. 12 di nazionalità pakistana ed i restanti due di nazionalità bengalese), sono stati individuati e soccorsi in mare da un Guardacoste della Guardia di Finanza, in acque internazionali, nella cosiddetta “Zona Contigua” alle acque territoriali, segnatamente a circa 14,7 miglia dalla costa di Tricase Porto, la notte del 19.09.2012; al momento del rintraccio erano a bordo di un barchino in vetroresina, della lunghezza di circa mt. 5, con motore spento, alla deriva;

data la situazione contingente (eccessivo numero di persone a bordo del natante con il serio rischio che il mezzo potesse affondare e condizione meteo marine avverse caratterizzate da vento da Nord forza 4 e mare mosso), al solo fine di salvaguardare la loro incolumità fisica, che era in evidente pericolo, venivano trasbordati sul mezzo navale della Guardia di Finanza e condotti ad Otranto, ove venivano accompagnati presso il Centro di prima assistenza “Don Tonino Bello” per le cure del caso;

pertanto, gli indagati hanno fatto ingresso nel territorio nazionale non di loro spontanea volontà, bensì portatici per salvaguardare la loro incolumità, altrimenti in serio pericolo;

constatato quindi che non si ricade nella fattispecie dell’immigrazione clandestina prevista e punita dall’art.10 bis del Dec. Leg.vo nr. 286/1998, essendo il luogo di consumazione dell’ipotizzato reato ricadente in acque internazionali, seppur nella cosiddetta “Zona Contigua” così come prevista e disciplinata dalla Convenzione di Montego Bay; com’è noto, l’art. 33 comma 1 della citata Convenzione sancisce che nella zona contigua al suo mare territoriale lo Stato costiero può esercitare il controllo al solo fine di:

a) prevenire le proprie leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari e di immigrazione entro il suo territorio o mare territoriale;

b) punire le violazioni delle leggi e regolamenti anzidetti, commesse nel proprio territorio o mare territoriale.

La fattispecie in esame non integra assolutamente l’ipotesi di cui al precedente punto b) del suddetto art. 33, in quanto gli indagati, al momento del loro rintraccio, non erano ancora entrati nelle acque territoriali italiane e tantomeno nel territorio italiano e quindi non avevano violato le leggi sull’immigrazione italiane.

Visti gli artt. 408/411 c.p.p. e art. 125 disp. att. c.p.p.

CHIEDE

disporsi l’archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Lecce, 24 settembre 2012