VOLUME PRIMO
Parte Prima – Imprenditore
1. Introduzione. – 1.1. Sistema legislativo e tipologia di imprenditore. – 2. La nozione generale di imprenditore. – 2.1. L’attività produttiva. – 2.2. La professionalità. – 2.3. L’organizzazione. – 2.4. L’economicità. – 2.5. Lo scopo di lucro. – 3. L’impresa illecita. – 4. Impresa e professioni individuali. – 5. Imprenditore agricolo e Imprenditore commerciale. – 5.1. Distinzione tra le due tipologie. – 5.2. L’imprenditore agricolo. – 5.2.1. Le attività agricole essenziali. – 5.2.2. Le attività agricole per connessione. – 5.3. L’imprenditore commerciale. – 6. Il piccolo imprenditore, l’impresa artigiana, l’impresa individuale e l’impresa familiare. – 6.1. Il criterio dimensionale. – 6.2. Il piccolo imprenditore nel codice civile. – 6.3. Il piccolo imprenditore nella legge fallimentare. – 6.4. L’impresa artigiana. – 6.5. L’impresa individuale. – 6.5.1. L’impresa familiare. – 7. Impresa sociale. – 8. L’acquisto della qualità di imprenditore. – 8.1. L’inizio e la fine dell’impresa. – 8.1.1. L’inizio dell’impresa. – 8.1.2. Le operazioni di organizzazione e l’attività di esercizio. – 8.1.3. Le scritture contabili. – 8.1.4. La cancellazione dal registro delle imprese. La fine dell’impresa. – 8.1.5. Il Registro delle Imprese. – 8.2. Pubblicità legale. – 9. L’imputazione dell’impresa. – 9.1. Esercizio diretto dell’attività di impresa. – 9.2. Esercizio indiretto dell’attività di impresa. L’imprenditore occulto. – 9.2.1. Le teorie sull’imprenditore occulto. – 9.2.2. L’imputazione dei debiti d’impresa. – 9.2.3. Società occulta. Rinvio. – 10. Capacità e impresa. – 10.1. Incapacità e incompatibilità. – 10.2. L’impresa commerciale dell’incapace. – 10.2.1. Il minore sotto tutela. – 10.2.2. L’interdetto. L’inabilitato. Il minore emancipato. – 10.2.3. Il fallimento dell’incapace. – 11. Gli ausiliari dell’imprenditore. – 11.1. La disciplina generale. – 11.2. L’institore. – 11.3. La pubblicità della procura institoria. – 11.4. Responsabilità dell’institore che omette di dichiarare che agisce per il preponente. – 11.5. Il procuratore. – 11.6. I commessi. – 12. L’azienda. – 12.1. Nozione. – 12.2. Avviamento e clientela. – 12.3. Conservazione dell’azienda. – 12.4. Circolazione e trasferimento d’azienda. – 12.4.1. Strumenti preliminari al contratto. – 12.4.2. Il procedimento. – 12.4.3. Successione nei contratti. – 12.4.4. Trasferimenti di crediti e debiti. – 12.4.5. Divieto di concorrenza. – 12.4.6. Usufrutto e Affitto. – 12.5. I segni distintivi. – 12.5.1. La ditta. – 12.5.2. I marchi. – 12.5.3. L’insegna. – 12.5.4. Nomi a dominio aziendale. – 12.6. I beni immateriali. – 12.6.1. Opere d’ingegno. – 12.6.2. Le invenzioni industriali: i brevetti. – 12.6.3. I modelli industriali
1. INTRODUZIONE
SOMMARIO: 1.1. Sistema legislativo e tipologia di imprenditore.
L’ordinamento giuridico italiano contiene all’interno del Libro V del Codice Civile un insieme di norme riferite essenzialmente alla figura degli imprenditori, ovvero a quei soggetti che esercitano professionalmente attività economica organizzata finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi.
La disciplina contenuta nel Codice Civile, riguarda sia i singoli rapporti economici, necessari per svolgere l’attività di impresa, sia l’attività di impresa vera e propria.
1.1. Sistema legislativo e tipologia di imprenditore [torna al sommario]
La disciplina contenuta nell’art. 2082 c.c. enuncia la definizione generale relativa alla figura di imprenditore. Tuttavia ci sono diverse tipologie di imprenditore che si distinguono a seconda:
– dell’oggetto dell’impresa: imprenditore agricolo e imprenditore commerciale;
– della dimensione dell’impresa: piccolo imprenditore e imprenditore medio – grande;
– della natura di colui che esercita l’impresa: impresa individuale, società, impresa pubblica.
Tutti questi tipi di imprenditore sono disciplinati dal Codice Civile.
In particolare, per quanto riguarda l’imprenditore commerciale, sono contenute disposizioni in merito all’iscrizione nel Registro delle Imprese con effetti di pubblicità legale[1], in merito alla disciplina della rappresentanza commerciale, delle scritture contabili e del fallimento, nonché delle disposizioni relative alle altre procedure concorsuali disciplinate dalla Legge fallimentare.
Limitate sono invece le disposizioni riservate all’imprenditore agricolo e al piccolo imprenditore. Per questi ultimi, infatti, non è prevista la tenuta delle scritture contabili e non sono soggetti alle procedure concorsuali dell’imprenditore commerciale, mentre è prevista l’iscrizione nel Registro delle Imprese.
È possibile affermare che si è imprenditori, indipendentemente dalla tipologia cui si appartiene, solo se l’attività di impresa svolta risponde a tutti i requisiti esposti nella nozione generale di imprenditore (art. 2082 c.c.).
[1]Con effetti di pubblicità legale un atto amministrativo assume piena validità in quanto portato a conoscenza di tutti coloro che ne hanno interesse.
2. LA NOZIONE GENERALE DI IMPRENDITORE
SOMMARIO: 2.1. L’attività produttiva - 2.2. La professionalità - 2.3. L’organizzazione - 2.4. L’economicità - 2.5. Lo scopo di lucro
La nozione è data dall’art. 2082: «È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi».
Tale nozione può essere analizzata sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista giuridico. Tuttavia è opportuno precisare che tra le due visioni non vi sia alcuna coincidenza. Non possono neanche essere considerate alternative bensì complementari. Nel primo caso, infatti, secondo un criterio «economico» l’imprenditore è visto come un soggetto che controlla, organizza e dirige l’intero processo produttivo cercando di coordinare l’attività in modo tale da ottenere un avanzo di ricavi sui costi (profitto).
Analizzando la questione sotto un profilo giuridico, invece, l’interpretazione cambia, infatti, rileggendo l’art. 2082 c.c. si evince che il Legislatore ha fissato i requisiti necessari e sufficienti affinché un singolo soggetto possa essere identificato come imprenditore.Alla luce di ciò, si definisce imprenditore colui che esercita un’attività (intesa come una molteplicità di azioni e atti funzionalmente collegati tra loro), e precisamente un’attività finalizzata al raggiungimento di uno specifico scopo (produzione o scambio di beni o servizi), attraverso precise modalità di svolgimento (organizzazione, economicità, professionalità). L’art. 2082 c.c. è, pertanto, la norma generale su cui si fonda la figura dell’imprenditore. Ciò nonostante, l’elencazione dei vari requisiti offre, sicuramente, una visione per lo più astratta e non subito intuitiva.Si ipotizzi un pensionato o un lavoratore che, avendo alcuni risparmi da parte, decida di costruire una casa per concederla in locazione, oppure si consideri un impiegato comunale che riceva in eredità una piccola sartoria e decida di dedicarsi personalmente alla gestione della stessa pur mantenendo il lavoro in Comune.Dei due esempi esposti, solo l’impiegato acquista la qualità di imprenditore, poiché nel momento in cui decide di dedicarsi, insieme all’aiuto delle proprie dipendenti, alla gestione della sartoria riceve un ritorno economico, «esercita attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni». Viene, dunque, considerato imprenditore commerciale e, in quanto tale, soggetto a fallimento.Situazione diversa invece avviene nel caso di un pensionato, o di un lavoratore subordinato, il quale decida di costruire una casa, con l’intenzione di condurla in locazione. Tale attività non costituisce esercizio di attività economica ai fini imprenditoriali. Non viene dunque rispettato uno dei requisiti essenziali e, pertanto, non può essere classificato come imprenditore.
2.1. L’attività produttiva [torna al sommario]
Come esposto nel paragrafo precedente, dal Codice Civile si evince chiaramente come l’impresa sia descritta in termini di attività. Attività che si identifica come un insieme di atti coordinati e organizzati al fine di raggiungere un determinato scopo. L’attività prodotta può essere vista come il risultato di diversi singoli comportamenti o atti messi insieme dall’imprenditore per la realizzazione di un unico obiettivo, ovvero produrre nuove risorse. L’unica caratteristica rilevante è proprio la condizione di realizzare nuovi beni e, dunque, creare nuova ricchezza. Si avrà produzione di ricchezza non solo quando si creano nuovi beni, ma anche quando si incrementa il valore dei beni già posseduti.Esistono, inoltre, attività definite di mero godimento, attività cioè che non danno luogo alla produzione di nuovi beni o servizi. Queste, per ragioni del tutto evidenti, non verranno classificate come imprese in quanto svolgono il loro lavoro attraverso una sequenza di atti e comportamenti volti, non alla produzione di nuovi beni o servizi, bensì volti a trarre utilità d’uso o di scambio di qualcosa che si ha già. Esempio classico è quello del proprietario di immobili che decide di concederli in locazione. Il proprietario riceve un compenso per la concessione dell’immobile ma non produce nuovi beni dallo stesso.
2.2. La professionalità [torna al sommario]
L’attività è qualificata come impresa se esercitata con professionalità. Con questo requisito l’art. 2082 c.c. intende che l’attività deve essere svolta in maniera continuativa e non in modo occasionale o sporadico. Non è dunque imprenditore chi organizza un singolo spettacolo o chi si attiva nell’organizzare il catering per una sola serata di festa.Il concetto di professionalità, comunque, non implica che l’attività di impresa debba essere l’unica attività che l’imprenditore può svolgere. Un soggetto può esercitare contemporaneamente un’attività produttiva qualificata come impresa e un’attività produttiva differente dall’attività di impresa.A titolo di esempio, un insegnante di educazione fisica della scuola secondaria può svolgere la sua professione di educatore e poi essere proprietario di una palestra o di una discoteca.
Il requisito di professionalità, inoltre, non deve essere inteso come un sinonimo di continuità del lavoro svolto. Non è necessario che l’attività produttiva sia svolta in modo ininterrotto. È possibile, infatti, acquisire la qualità di imprenditore per un’attività non continua purché tali interruzioni siano del tutto giustificate da ragioni legate a esigenze naturali del ciclo produttivo. È il caso di un’attività stagionale, le cui attività produttive sono svolte, per ragioni del tutto lecite, con periodi di interruzione. Si pensi ad esempio a un impianto sciistico o a un impianto balneare, entrambe le strutture svolgono la loro attività rispettivamente nei mesi invernali e nei mesi estivi mentre per il periodo di tempo restante rimangono chiusi.Si può, infine, definire impresa anche l’attività che si svolge per la realizzazione di un singolo affare particolarmente complesso che richiede l’utilizzo di molte risorse e l’impiego di un apparato produttivo organizzato in modo tale da escludere il carattere occasionale. La costruzione di un singolo aeroporto, ad esempio, è considerata attività imprenditoriale in quanto richiede l’impiego di una molteplicità di beni e di figure professionali che si attivano per la realizzazione di un obiettivo comune.
2.3. L’organizzazione [torna al sommario]
Un’attività produttiva per essere qualificata come impresa deve rispettare anche il requisito dell’organizzazione. Un’attività si dice organizzata quando è composta da una serie di atti programmati e coordinati tra loro che si concretizzano attraverso il lavoro di un apparato produttivo solido ed omogeneo formato sia da persone fisiche sia da beni strumentali (impianti, automezzi, materie prime, merci). L’organizzazione di un’attività, dunque, ha luogo mediante l’impiego di diversi fattori produttivi, principalmente riconducibili a forza-lavoro e capitale. Non necessariamente i due fattori devono essere combinati insieme, il loro impiego dipende dal tipo di attività che si presta a compiere. Esistono, ad esempio, attività che presuppongono essenzialmente l’utilizzo di forza-lavoro per la loro realizzazione, così come altre presuppongono per la maggior parte l’utilizzo di capitale.Quando il soggetto titolare dell’impresa nell’attuare un piano di organizzazione, per il compimento dell’attività stessa, non si avvale dell’utilizzo né di lavoro altrui né di capitale, si verifica la c.d. etero – organizzazione. In questo caso il lavoro personale può considerarsi non solo necessario ma anche sufficiente per la realizzazione dell’intero processo produttivo. Non si tratterà, dunque, di impresa ma di lavoro autonomo.
2.4. L’economicità [torna al sommario]
La definizione di imprenditore posta nel Codice Civile, oltre a definire l’attività di impresa come produttiva, identifica la stessa come attività economica. Questo requisito è stato a lungo discusso. Molti studiosi ritengono, infatti, che l’attività economica possa essere interpretata come sinonimo di attività produttiva [1].I due concetti, tuttavia, non possono essere considerati identici, poiché uno è utilizzato per indicare la produzione di beni o servizi da scambiare, mentre l’altro indica il metodo attraverso cui la stessa attività viene svolta.
Il metodo cui si allude è quello economico, ovvero quando l’insieme di atti organizzati sono finalizzati al raggiungimento di entrate che eguagliano le uscite. In questo senso, compito dell’imprenditore è quello di cercare di fissare i prezzi delle vendite in modo tale da coprire i costi sostenuti per l’acquisto dei fattori produttivi necessari. Cercare, dunque, di ottenere un pareggio tra costi e ricavi.Non è considerato imprenditore chi produce beni o servizi e decida autonomamente di scambiarli senza ricevere alcun compenso, così come non è imprenditore il responsabile di un’associazione chi si occupa, volutamente in perdita, della gestione di una mensa per i poveri o di un centro di accoglienza per immigrati.D’altro canto, gli stessi saranno definiti imprenditori solo se svolgono le medesime attività con metodo economico, indipendentemente se le condizioni di mercato permettano, o meno, di realizzare un ritorno effettivo in termini di ricavi.
Un secondo metodo cui ci si può focalizzare è quello lucrativo. Un metodo che viene pianificato in modo tale da conseguire a fine esercizio un’eccedenza di ricavi sui costi, ovvero un profitto. Seguire questo metodo significa anche raggiungere, nel lungo periodo, una certa autosufficienza economica necessaria per la sopravvivenza e la stabilità dell’impresa stessa.
La distinzione tra i due metodi è molto evidente e sottile, il metodo lucrativo è preferibile rispetto l’altro per una serie di ragioni di natura economico-finanziarie. Nel momento in cui si decide di iniziare un’attività imprenditoriale, a prescindere dal metodo che si vuole seguire, è necessario l’impiego di ingenti risorse finanziare per l’acquisto di impianti, materie prime e tutti gli altri i fattori produttivi che servono. Si sostengono, dunque, costi che si preferisce recuperare attraverso i ricavi delle vendite e, nello stesso tempo, cercare di totalizzare anche guadagni dalle stesse vendite così da garantire una forma di autofinanziamento per l’impresa stessa.Esistono, comunque, situazioni legislative in cui non sempre è obbligatorio operare seguendo un metodo lucrativo. È il caso delle imprese pubbliche, in cui il metodo economico è sufficiente, o il caso delle imprese sociali. A queste ultime è espressamente vietato distribuire utili di qualsiasi forma a soci, amministratori, partecipanti, lavoratori e collaboratori
2.5. Lo scopo di lucro [torna al sommario]
I requisiti richiesti dal Legislatore per qualificare un soggetto come imprenditore non comprendono la realizzazione del c.d. scopo di lucro. Bisogna però chiedersi se tale concetto sia necessario per far sì che un soggetto possa acquisire la qualità di imprenditore e che possano, dunque, essere applicate le relative norme.
In generale l’obiettivo che contraddistingue ogni imprenditore è, senza alcun dubbio, la realizzazione del massimo profitto possibile consentito dal mercato. Tuttavia, il Legislatore non stabilisce alcuna disciplina in merito alla destinazione di eventuali utili prodotti.
Chiarendo che lo scopo di lucro, inteso come scopo finale, possiede un’importanza sia in senso oggettivo sia in senso soggettivo, è possibile affermare che non si può parlare di impresa quando lo scopo di lucro manca della sua oggettività (tendenza dell’imprenditore di realizzare ricavi maggiori dei costi); viceversa, è considerata impresa quell’attività il cui scopo di lucro è del tutto soggettivo. Nessuno vieta, infatti, all’imprenditore di vendere i beni prodotti ad un prezzo inferiore ai costi di produzione, oppure, di devolvere tutto quanto realizzato a fine esercizio ad una fondazione che si occupa di beneficenza.
In conclusione, per dire che si è in presenza di un’attività di impresa è necessario che questa, non solo per il suo oggetto ma anche per il modo in cui è organizzata, sia soggetta a produrre un lucro.
La ragione per cui l’impresa pubblica viene definita impresa pur conducendo la propria attività essenzialmente con metodo economico, è legata ad una conseguenza di natura gestionale e politica, non al carattere dell’attività in sé.


