1. INTRODUZIONE 

 SOMMARIO: 1.1. Sistema legislativo e tipologia di imprenditore.

 

L’ordinamento giuridico italiano contiene all’interno del Libro V del Codice Civile un insieme di norme riferite essenzialmente alla figura degli imprenditori, ovvero a quei soggetti che esercitano professionalmente attività economica organizzata finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi.

La disciplina contenuta nel Codice Civile, riguarda sia i singoli rapporti economici, necessari per svolgere l’attività di impresa, sia l’attività di impresa vera e propria.

1.1. Sistema legislativo e tipologia di imprenditore [torna al sommario]

La disciplina contenuta nell’art. 2082 c.c. enuncia la definizione generale relativa alla figura di imprenditore. Tuttavia ci sono diverse tipologie di imprenditore che si distinguono a seconda:

– dell’oggetto dell’impresa: imprenditore agricolo e imprenditore commerciale;

– della dimensione dell’impresa: piccolo imprenditore e imprenditore medio – grande;

– della natura di colui che esercita l’impresa: impresa individuale, società, impresa pubblica.

Tutti questi tipi di imprenditore sono disciplinati dal Codice Civile.

In particolare, per quanto riguarda l’imprenditore commerciale, sono contenute disposizioni in merito all’iscrizione nel Registro delle Imprese con effetti di pubblicità legale[1], in merito alla disciplina della rappresentanza commerciale, delle scritture contabili e del fallimento, nonché delle disposizioni relative alle altre procedure concorsuali disciplinate dalla Legge fallimentare.

Limitate sono invece le disposizioni riservate all’imprenditore agricolo e al piccolo imprenditore. Per questi ultimi, infatti, non è prevista la tenuta delle scritture contabili e non sono soggetti alle procedure concorsuali dell’imprenditore commerciale, mentre è prevista l’iscrizione nel Registro delle Imprese.

È possibile affermare che si è imprenditori, indipendentemente dalla tipologia cui si appartiene, solo se l’attività di impresa svolta risponde a tutti i requisiti esposti nella nozione generale di imprenditore (art. 2082 c.c.).



[1]Con effetti di pubblicità legale un atto amministrativo assume piena validità in quanto portato a conoscenza di tutti coloro che ne hanno interesse.